Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 5
P. 83
Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
La questione degli incentivi tecnici in rapporto alle nuove norme del
DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020 (c.d. Semplificazioni)
La conslusione, in relazione a questa prima riflessione è che “prima dell’introduzione del regime cd.
in deroga discendente dal D.L. n. 76/2020 (nda poi convertito con la legge 120/2020) non risulta
ammissibile l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte,
per quanto semplificata, che si possa definire di natura comparativa.
3. Considerazioni sul DL 76/2020 (c.d. Semplificazioni)
La legge 120/2020, come noto, amplia con regime eccezionale a temporalità limitata le ipotesi nelle
quali la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto del contratto. Nel range temporale
preso in considerazione dalla deroga (ai commi 2 dell’articolo 36 e 157) e per il periodo c.d.
emergenziale (in regime di DL dal 17 luglio al 14 settembre e con la legge di conversione n. 120/2020
dal 15 settembre al 31 dicembre 2021), l’affidamento diretto oggi è consentito entro 75mila euro per
servizi/forniture ed entro 150mila per lavori non più solo entro 40mila euro.
Per effetto di quanto, prosegue la delibera, “è alquanto evidente che per i contratti di importo
inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un
corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica - sia nel regime ordinario che nel regime
derogatorio ex D.L 76/20- l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque
in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione”.
E’ importante, pur non condivisibile, l’autorevolissima affermazione circa l’obbligo di applicare le
norme in deroga quando, invece, pare maggiormente condivisibile che si tratti di una mera facoltà sia
pure con attente indicazioni del legislatore che “spinge” il RUP ad adottare i procedimenti in deroga in
quanto maggiormente adeguati e coerenti con gli obiettivi dei provvedimenti legislativi (DL 76/2020
e legge di conversione n. 120/2020).
Dal DL 76/2020 (ed evidentemente dalla legge di conversione n. 120/2020) non può trarsi alcun
effetto estensivo del regime derogatorio, “che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della
portata letterale dell’art. 113, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane – quindi - invariato ed
inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle
prestazioni tecniche incentivabili”.
4. La gara come invalicabile presupposto
Perciò, non v’è dubbio, conclude la sezione che la gara e/o la procedura comparativa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 113 cit. costituisca il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per
il riconoscimento degli incentivi tecnici. A dire della sezione, il riferimento alla gara (come sopra
anche rilevato, “evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la
predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali
le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da
confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in
parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso,
secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare”.
11