Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La questione degli incentivi tecnici in rapporto alle nuove norme del
               DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020 (c.d. Semplificazioni)











               La conslusione, in relazione a questa prima riflessione è che “prima dell’introduzione del regime cd.
               in deroga discendente dal D.L. n. 76/2020 (nda poi convertito con la legge 120/2020) non risulta
               ammissibile l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte,
               per quanto semplificata, che si possa definire di natura comparativa.



                   3.  Considerazioni sul DL 76/2020 (c.d. Semplificazioni)



               La legge 120/2020, come noto, amplia con regime eccezionale a temporalità limitata le ipotesi nelle
               quali la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto del contratto. Nel range temporale
               preso  in  considerazione  dalla  deroga  (ai  commi  2  dell’articolo  36  e  157)  e  per  il  periodo  c.d.
               emergenziale (in regime di DL dal 17 luglio al 14 settembre e con la legge di conversione n. 120/2020
               dal 15 settembre al 31 dicembre 2021), l’affidamento diretto oggi è consentito entro 75mila euro per
               servizi/forniture ed entro 150mila per lavori non più solo entro 40mila euro.
               Per  effetto  di  quanto,  prosegue  la  delibera,  “è  alquanto  evidente  che  per  i  contratti  di  importo
               inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un
               corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica - sia nel regime ordinario che nel regime
               derogatorio ex D.L 76/20-  l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque
               in  ogni  caso, il  rispetto dei  principi  di  economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di  libera
               concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione”.
               E’  importante,  pur  non  condivisibile,  l’autorevolissima  affermazione  circa  l’obbligo  di  applicare  le
               norme in deroga quando, invece, pare maggiormente condivisibile che si tratti di una mera facoltà sia
               pure con attente indicazioni del legislatore che “spinge” il RUP ad adottare i procedimenti in deroga in
               quanto maggiormente adeguati e coerenti con gli obiettivi dei provvedimenti legislativi (DL 76/2020
               e legge di conversione n. 120/2020).
               Dal DL 76/2020 (ed evidentemente dalla legge di conversione n. 120/2020) non può trarsi alcun
               effetto estensivo del regime derogatorio, “che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della
               portata letterale dell’art. 113, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane – quindi - invariato ed
               inderogabile  nel  riferimento  alla  gara  e/o  alla  procedura  comparativa  e  nella  specificazione  delle
               prestazioni tecniche incentivabili”.



                   4.  La gara come invalicabile presupposto



               Perciò, non v’è dubbio, conclude la sezione che la gara e/o la procedura comparativa, ai sensi e
               per gli effetti dell’art. 113 cit. costituisca il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per
               il riconoscimento degli incentivi tecnici. A dire della sezione, il  riferimento alla gara (come sopra
               anche rilevato, “evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la
               predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali
               le  quali  vincolano  il  soggetto  committente  alla  valutazione  comparativa  tra  le  diverse  offerte  da
               confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in
               parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso,
               secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare”.


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