Page 66 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti In Pillole
La Corte nell’analizzare il rapporto tra lettera c) dichiarativo dei concorrenti e ausiliari degli stessi,
(ora c-bis) dell’art. 80 comma 5 del Codice) e lett. emerge che:
f-bis). ha posto l’accento sul rilievo per il quale
i documenti e le dichiarazioni sono comunque “... nelle gare pubbliche tutti i soggetti che a
veicolo di informazioni che l’operatore economico qualunque titolo concorrono all’esecuzione di
è tenuto a dare alla stazione appaltante e che appalti pubblici, anche in veste di prestatori di
quest’ultima a sua volta deve discrezionalmente requisiti nell’ambito dell’avvalimento, devono
valutare per assumere le proprie determinazioni essere in possesso dei requisiti morali di cui
nella procedura di gara. all’art. 80 dlgs 50/2016 (art. 89 comma 3dlgs
50/2016). Ne consegue che l’omissione della
Affermata dunque un’identità di oggetto tra dichiarazione predetta (in difetto di una vera e
le lettere c) e f-bis) in esame, dall’esame dei propria dichiarazione falsa), pur non comportando
rispettivi elementi strutturali si ricava anche l’automatica esclusione dalla gara, ha tuttavia
una parziale sovrapposizione di ambiti di impedito all’Amministrazione di valutare la
applicazione, derivante dal fatto che entrambe rilevanza in concreto della fattispecie risolutoria,
fanno riferimento a ipotesi di falso. Per dirimere al fine di formulare il giudizio circa affidabilità
il conflitto di norme potenzialmente concorrenti dell’operatore economico.
sovviene allora il criterio di specialità (art. 15
delle preleggi), in applicazione del quale deve Non rileva che la risoluzione sia stata giudizialmente
attribuirsi prevalenza alla lettera c), sulla base contestata all’operatore economico. 2
dell’elemento specializzante consistente nel fatto
che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti, Rileva invece che la delibera ANAC n. 1008 del
sono finalizzate all’adozione dei provvedimenti 11 ottobre 2017 (c.d. Linee Guida n. 6) abbia
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di competenza della stazione appaltante disposto che gli operatori economici, ai fini della
«sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e partecipazione alle procedure di affidamento, sono
concretamente idonee ad influenzarle. Per effetto tenuti a dichiarare, mediante modello DGUE, tutte
di quanto ora considerato, diversamente da quanto le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la
finora affermato dalla prevalente giurisprudenza loro integrità o affidabilità .
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amministrativa, l’ambito di applicazione della
lettera f-bis) viene giocoforza a restringersi alle L’obbligo dichiarativo si estende altresì anche
ipotesi – di non agevole verificazione – in cui le all’applicazione della custodia cautelare a carico
dichiarazioni rese o la documentazione presentata del rappresentante legale della società in relazione
in sede di gara siano obiettivamente false, senza ai reati di presunta falsità ideologica commessa dal
alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate pubblico ufficiale in atti pubblici, presunta attività
all’adozione dei provvedimenti di competenza di gestione dei rifiuti non autorizzata e di presunta
dell’amministrazione relativi all’ammissione, la truffa ai danni della compagnia assicurativa.
valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei
partecipanti alla gara o comunque relativa al Spetta, solo alla Stazione Appaltante il potere
corretto svolgimento di quest’ultima, secondo di apprezzamento delle condotte dell’operatore
quanto previsto dalla lettera c). economico che possono integrare un “grave
illecito professionale”, dal momento che
Interessante in tal senso anche la sentenza del qualsiasi condotta contra legem, ove collegata
Tar Puglia-Bari, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 1084 all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé
nella quale, focalizzando l’attenzione sull’obbligo potenzialmente idonea ad incidere sul processo
2. Il Tribunale, poi, non ignora che secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, affinché possa
ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è
necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario
informatico dell’ANAC (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 4266/2018).
3. Versione originaria risultante dalla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.
4. In termini, Consiglio di Stato, n. 1527/2019.
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