Page 66 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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                 La  Corte  nell’analizzare  il rapporto  tra  lettera  c)   dichiarativo dei concorrenti e ausiliari degli stessi,
                 (ora c-bis) dell’art. 80 comma 5 del Codice) e lett.   emerge che:
                 f-bis).  ha  posto  l’accento  sul  rilievo  per  il  quale
                 i  documenti  e  le  dichiarazioni  sono  comunque   “...  nelle  gare  pubbliche  tutti  i  soggetti  che  a
                 veicolo di informazioni che l’operatore economico   qualunque  titolo  concorrono  all’esecuzione  di
                 è  tenuto  a  dare  alla stazione  appaltante  e  che   appalti  pubblici,  anche  in  veste  di  prestatori  di
                 quest’ultima  a  sua  volta  deve  discrezionalmente   requisiti  nell’ambito  dell’avvalimento,  devono
                 valutare  per  assumere  le proprie determinazioni   essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  di  cui
                 nella procedura di gara.                       all’art.  80  dlgs  50/2016  (art.  89  comma  3dlgs
                                                                50/2016).  Ne  consegue  che  l’omissione  della
                 Affermata  dunque  un’identità  di  oggetto  tra   dichiarazione  predetta  (in  difetto  di  una  vera  e
                 le  lettere  c)  e  f-bis)  in  esame,  dall’esame  dei   propria dichiarazione falsa), pur non comportando
                 rispettivi elementi strutturali si ricava anche   l’automatica  esclusione  dalla  gara,  ha  tuttavia
                 una parziale sovrapposizione di ambiti di      impedito  all’Amministrazione  di  valutare  la
                 applicazione,  derivante  dal  fatto  che  entrambe   rilevanza  in  concreto  della  fattispecie  risolutoria,
                 fanno riferimento a ipotesi di falso. Per dirimere   al  fine  di  formulare  il  giudizio  circa  affidabilità
                 il  conflitto  di  norme  potenzialmente  concorrenti   dell’operatore economico.
                 sovviene  allora  il  criterio  di  specialità  (art.  15
                 delle  preleggi),  in  applicazione  del  quale  deve   Non rileva che la risoluzione sia stata giudizialmente
                 attribuirsi prevalenza alla lettera c), sulla base   contestata all’operatore economico. 2
                 dell’elemento specializzante consistente nel fatto
                 che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti,   Rileva  invece  che  la  delibera  ANAC  n.  1008  del
                 sono  finalizzate  all’adozione  dei  provvedimenti   11  ottobre  2017   (c.d.  Linee  Guida  n.  6)  abbia
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                 di  competenza   della  stazione  appaltante   disposto  che  gli  operatori  economici,  ai  fini  della
                 «sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e   partecipazione alle procedure di affidamento, sono
                 concretamente idonee ad influenzarle. Per effetto   tenuti a dichiarare, mediante modello DGUE, tutte
                 di quanto ora considerato, diversamente da quanto   le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la
                 finora  affermato  dalla  prevalente  giurisprudenza   loro integrità o affidabilità .
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                 amministrativa, l’ambito  di  applicazione  della
                 lettera  f-bis)  viene  giocoforza  a  restringersi  alle   L’obbligo  dichiarativo  si  estende  altresì  anche
                 ipotesi – di non agevole verificazione – in cui le   all’applicazione della custodia cautelare  a carico
                 dichiarazioni rese o la documentazione presentata   del rappresentante legale della società in relazione
                 in sede di gara siano obiettivamente false, senza   ai reati di presunta falsità ideologica commessa dal
                 alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate   pubblico ufficiale in atti pubblici, presunta attività
                 all’adozione  dei  provvedimenti  di  competenza   di gestione dei rifiuti non autorizzata e di presunta
                 dell’amministrazione  relativi  all’ammissione,  la   truffa ai danni della compagnia assicurativa.
                 valutazione  delle  offerte  o  l’aggiudicazione  dei
                 partecipanti  alla  gara  o  comunque  relativa  al   Spetta,  solo  alla  Stazione  Appaltante  il potere
                 corretto  svolgimento  di  quest’ultima,  secondo   di  apprezzamento  delle  condotte  dell’operatore
                 quanto previsto dalla lettera c).              economico  che possono  integrare  un  “grave
                                                                illecito   professionale”,   dal   momento   che
                 Interessante  in  tal  senso  anche  la  sentenza  del   qualsiasi  condotta  contra  legem,  ove  collegata
                 Tar Puglia-Bari, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 1084   all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé
                 nella  quale,  focalizzando  l’attenzione  sull’obbligo   potenzialmente  idonea  ad  incidere  sul  processo




                 2.  Il  Tribunale,  poi,  non  ignora  che  secondo  un  diffuso  orientamento  giurisprudenziale,  affinché  possa
                 ritenersi  integrata  la  causa  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma  5,  lettera  c)  del  d.lgs.  50/2016,  è
                 necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario
                 informatico dell’ANAC (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 4266/2018).
                 3. Versione originaria risultante dalla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.
                 4. In termini, Consiglio di Stato, n. 1527/2019.

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