Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 4
P. 67

In Pillole                                                                           Mediappalti







                 decisionale rimesso  alle Stazioni Appaltanti  con   novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018,
                 riferimento  all’affidabilità  dei  concorrenti,  non   n. 6787) 5
                 rilevando,  peraltro,  la distinzione  tra  società  e
                 soggetti per il tramite dei quali la prima opera ai   In  senso  parzialmente  diverso, si è,  tuttavia,
                 fini della valutazione di affidabilità di cui all’art. 80,   osservato  che  siffatto  generalizzato  obbligo
                 comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Roma,   dichiarativo,  senza  la  individuazione  di un
                 sez. III, 28/01/2020, n.1139).                 generale  limite di operatività, “potrebbe  rilevarsi
                                                                eccessivamente   oneroso  per  gli  operatori
                 Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche,   economici,  imponendo  loro  di ripercorrere  a
                 pertanto,  l’adempimento  diligente,  ex  art.  beneficio  della  stazione  appaltante  vicende
                 1176,  comma  2,  c.c.,  dell’obbligo  dichiarativo   professionali  ampiamente  datate  o,  comunque,
                 imponeva  certamente  di denunciare  le  predette   del  tutto  insignificanti  nel  contesto  della  vita
                 vicende penali alla stazione appaltante, in sede di   professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22
                 presentazione della domanda di partecipazione (ex   luglio 2019, n. 5171; Id., V, 3 settembre 2018, n.
                 multis, T.A.R. Milano, sez. IV, 09/03/2020, n.576,   5142).
                 T.A.R. Potenza, sez. I, 28/02/2020, n.173).
                                                                La  necessità  di  un  siffatto  limite  generale  di
                 Di  qui  la  sussistenza  della  dedotta  violazione   operatività  deriva,  del  resto,  dall’art.  57,  §  7
                 dell’art.  80,  comma  5  lett.  c),  del  d.l.gs  n.   della  Direttiva  2014/24/UE,  che  ha,  per  giunta,
                 50/2016,  con  conseguente  fondatezza  della   fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza
                 relativa  censura  ed  illegittimità  dell’ammissione   del  grave  illecito  professionale,  in  ciò  seguita
                 della ricorrente  principale alla procedura  di gara   dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal
                 per  violazione  degli  obblighi  informativi,  con   parere  della  Commissione  speciale  del  Consiglio
                 la  doverosa  precisazione  che  valutazione  circa   di  Stato  n.  2286/2016  del  26  ottobre  2016,  che
                 l’effettiva affidabilità dell’impresa (sia quanto alla   ha  affermato,  tra  altro,  la  diretta  applicazione
                 rilevanza della risoluzione contrattuale e sia delle   nell’ordinamento nazionale della previsione di cui
                 vicende penali contestate) è sottratta al sindacato   al predetto paragrafo.
                 del g.a, trattandosi di potere amministrativo non
                 ancora esercitato.                             Per  tal  via,  la  più  recente  giurisprudenza  si  è
                                                                orientata alla individuazione anzitutto di un limite
                 Si  richiama  da  ultimo,  in  questa  brevissima   temporale  all’obbligo dichiarativo,  ancorato  alla
                 indagine  retrospettiva,  il Consiglio di Stato,   postulata  irrilevanza  di illeciti  commessi  dopo il
                 sez.  IV,  05.08.2020  n.  4937  nella  quale  viene   triennio anteriore alla adozione degli atti indittivi
                 tracciata  un’ampia  ed  accurata  disamina  delle   (cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n.
                 questioni valutative in tema di obblighi dichiarativi,   1605)” .
                                                                      6
                 rammentando   che   il   quadro   interpretativo
                 è  frammentario  e  non  univoco,  tanto  da   Tale  limite risulta oggi recepito anche  dal diritto
                 ricomprendere  altresì,  un  filone  giurisprudenziale   positivo nazionale  atteso  che  il surriportato
                 che interpreta l’ultimo inciso l’art. 80, comma 5,   comma 10 bis dell’art. 80 del Codice dei Contratti,
                 lett.  c),  attribuendogli  il  rigoroso  significato  di   stabilisce espressamente  che “nei casi di cui
                 una norma di chiusura, che impone agli operatori   al  comma  5,  la  durata  della  esclusione  è  pari  a
                 economici di portare a conoscenza della stazione   tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di  adozione  del
                 appaltante tutte le informazioni relative alle proprie   provvedimento  amministrativo  di  esclusione
                 vicende professionali, anche non costituenti cause   ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla
                 tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno   data di passaggio in giudicato della sentenza”, con
                 2018,  n.  3592;  25  luglio  2018,  n.  4532;  19   formulazione applicabile, in via di interpretazione





                 5. In senso parzialmente contrario, e.g. Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n.
                 2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266.
                 6. Cfr. da ultimo, TAR Lazio, sez. II – ter n. 4917 del 2020; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, n. 1605 del 2020,
                 n. 5171 del 2019, n. 2895 del 2019.

                                                             67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72