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In Pillole Mediappalti
decisionale rimesso alle Stazioni Appaltanti con novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018,
riferimento all’affidabilità dei concorrenti, non n. 6787) 5
rilevando, peraltro, la distinzione tra società e
soggetti per il tramite dei quali la prima opera ai In senso parzialmente diverso, si è, tuttavia,
fini della valutazione di affidabilità di cui all’art. 80, osservato che siffatto generalizzato obbligo
comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Roma, dichiarativo, senza la individuazione di un
sez. III, 28/01/2020, n.1139). generale limite di operatività, “potrebbe rilevarsi
eccessivamente oneroso per gli operatori
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, economici, imponendo loro di ripercorrere a
pertanto, l’adempimento diligente, ex art. beneficio della stazione appaltante vicende
1176, comma 2, c.c., dell’obbligo dichiarativo professionali ampiamente datate o, comunque,
imponeva certamente di denunciare le predette del tutto insignificanti nel contesto della vita
vicende penali alla stazione appaltante, in sede di professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22
presentazione della domanda di partecipazione (ex luglio 2019, n. 5171; Id., V, 3 settembre 2018, n.
multis, T.A.R. Milano, sez. IV, 09/03/2020, n.576, 5142).
T.A.R. Potenza, sez. I, 28/02/2020, n.173).
La necessità di un siffatto limite generale di
Di qui la sussistenza della dedotta violazione operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7
dell’art. 80, comma 5 lett. c), del d.l.gs n. della Direttiva 2014/24/UE, che ha, per giunta,
50/2016, con conseguente fondatezza della fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza
relativa censura ed illegittimità dell’ammissione del grave illecito professionale, in ciò seguita
della ricorrente principale alla procedura di gara dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal
per violazione degli obblighi informativi, con parere della Commissione speciale del Consiglio
la doverosa precisazione che valutazione circa di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che
l’effettiva affidabilità dell’impresa (sia quanto alla ha affermato, tra altro, la diretta applicazione
rilevanza della risoluzione contrattuale e sia delle nell’ordinamento nazionale della previsione di cui
vicende penali contestate) è sottratta al sindacato al predetto paragrafo.
del g.a, trattandosi di potere amministrativo non
ancora esercitato. Per tal via, la più recente giurisprudenza si è
orientata alla individuazione anzitutto di un limite
Si richiama da ultimo, in questa brevissima temporale all’obbligo dichiarativo, ancorato alla
indagine retrospettiva, il Consiglio di Stato, postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il
sez. IV, 05.08.2020 n. 4937 nella quale viene triennio anteriore alla adozione degli atti indittivi
tracciata un’ampia ed accurata disamina delle (cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n.
questioni valutative in tema di obblighi dichiarativi, 1605)” .
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rammentando che il quadro interpretativo
è frammentario e non univoco, tanto da Tale limite risulta oggi recepito anche dal diritto
ricomprendere altresì, un filone giurisprudenziale positivo nazionale atteso che il surriportato
che interpreta l’ultimo inciso l’art. 80, comma 5, comma 10 bis dell’art. 80 del Codice dei Contratti,
lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di stabilisce espressamente che “nei casi di cui
una norma di chiusura, che impone agli operatori al comma 5, la durata della esclusione è pari a
economici di portare a conoscenza della stazione tre anni, decorrenti dalla data di adozione del
appaltante tutte le informazioni relative alle proprie provvedimento amministrativo di esclusione
vicende professionali, anche non costituenti cause ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla
tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno data di passaggio in giudicato della sentenza”, con
2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 formulazione applicabile, in via di interpretazione
5. In senso parzialmente contrario, e.g. Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n.
2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266.
6. Cfr. da ultimo, TAR Lazio, sez. II – ter n. 4917 del 2020; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, n. 1605 del 2020,
n. 5171 del 2019, n. 2895 del 2019.
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