Page 82 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La gestione contabile dell’incarico legale
3. Il principio contabile (spiegato nella deliberazione)
Il principio contabile, si spiega in delibera, al fine di dare certezza alla copertura della spesa
sin dal momento dell’affidamento dell’incarico al legale esterno, ha previsto, in deroga al
principio di competenza finanziaria potenziata, l’imputazione del relativo impegno di
spesa, all’esercizio in cui il contratto viene sottoscritto, con l’obbligo, in occasione del
riaccertamento ordinario dei residui, di verificarne la maturata esigibilità, in modo da
mantenerlo a residuo e richiederne la fatturazione, ovvero di procedere alla re-
imputazione alle annualità successive: in questo caso, l’ente dovrà cancellare l’impegno
e costituire il FPV destinato a finanziare la spesa re-imputata (cfr. punto § 5.2 lett. g),
principio contabile 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 secondo cui: «gli impegni derivanti dal
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati
all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine
di garantire la copertura della spesa.
In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista
dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede
alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui
si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di
incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede
ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato
assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al
fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni
agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio
precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate
con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del
rendiconto».
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