Page 84 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                          Gli obblighi dell’utilizzo del MEPA












                   2.  La deliberazione


               Constato  il  rilevante  utilizzo  di  procedure  extra  MEPA,  il  Collegio  richiama  gli  orientamenti,  in
               materia,  della giurisprudenza contabile.

               Nel dettaglio si rammenta che “il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e
               centrali di committenza regionali è l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento
               dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali.

               Inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene
               o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del
               bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno…”
               (deliberazione SRC Emilia Romagna, n. 38/2016/PAR).

               Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e centrali di committenza regionali
               consiste, si precisa, nell’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno
               dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. Come osservato da precedenti
               deliberazioni della Corte dei conti, a cui questa Sezione si uniforma, non esistono, allo stato,
               possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste dalle suddette disposizioni,
               le  quali,  tra  l’altro,  avendo  carattere  derogatorio  e,  quindi,  eccezionale,  devono  considerarsi  di
               stretta interpretazione.

               Pertanto, ad avviso della giurisprudenza contabile, in generale, il ricorso diretto al mercato,
               laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza
               dei   presupposti   individuati   dal   legislatore   e   nei   limiti   da   quest’ultimo   fissati
               (deliberazione SRC Veneto n.348/2017).




                   3.  La raccomandazione della Corte ai RUP

               Da notare, come anticipato, che il collegio raccomanda al Comune (nda il riferimento deve intendersi
               ovviamente ai RUP),  via generale,  di conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente.

               In  particolare  è  da  richiamare  il  comma  450  dell’art.  1  della  Legge  n.  296/2006
               in   cui  si  dispone   che   “Le   amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
               esclusione  degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
               educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
               pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni
               e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
               sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo
               328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
               n. 207.


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