Page 84 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Gli obblighi dell’utilizzo del MEPA
2. La deliberazione
Constato il rilevante utilizzo di procedure extra MEPA, il Collegio richiama gli orientamenti, in
materia, della giurisprudenza contabile.
Nel dettaglio si rammenta che “il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e
centrali di committenza regionali è l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento
dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali.
Inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene
o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del
bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno…”
(deliberazione SRC Emilia Romagna, n. 38/2016/PAR).
Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e centrali di committenza regionali
consiste, si precisa, nell’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno
dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. Come osservato da precedenti
deliberazioni della Corte dei conti, a cui questa Sezione si uniforma, non esistono, allo stato,
possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste dalle suddette disposizioni,
le quali, tra l’altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di
stretta interpretazione.
Pertanto, ad avviso della giurisprudenza contabile, in generale, il ricorso diretto al mercato,
laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza
dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest’ultimo fissati
(deliberazione SRC Veneto n.348/2017).
3. La raccomandazione della Corte ai RUP
Da notare, come anticipato, che il collegio raccomanda al Comune (nda il riferimento deve intendersi
ovviamente ai RUP), via generale, di conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare è da richiamare il comma 450 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006
in cui si dispone che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
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