Page 78 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                  Guida sulle procedure di somma urgenza












                   2.  Somma urgenza e debiti fuori bilancio

               Nella deliberazione si dà atto della richiesta, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i
               debiti” fuori bilancio in riconoscimento di procedure di somma urgenza.
               In risposta al quesito formulato, l’Ente ha inviato due prospetti, di cui uno relativo ai
               debiti  fuori  bilancio  complessivamente  riconosciuti  (€  55.602,39  da  sentenze  esecutive  ai
               sensi  della  lettera  a)  dell’art.  194  TUEL  e  €  137.577,38  per  lavori  di  somma  urgenza  ai  sensi
               del  combinato  disposto  degli  artt.  191,  comma  3  e  194  lett.  e)  TUEL),  e  l’altro  riportante,
               in relazione a quest’ultima categoria, le date dell’ordinazione fatta a terzi, della proposta
               al Consiglio provinciale, nonché della delibera di riconoscimento.
               Il Collegio puntualizza che con specifico riguardo ai debiti riconosciuti per lavori di somma urgenza,
               appare  opportuno  ricostruire  le  principali  disposizioni  legislative  che  governano  la  fattispecie  in
               esame.



                   3.  Le procedure di somma urgenza

               Nell’analisi  affrontata  dalla sezione  viene  in  considerazione  il  pregresso  regime  disciplinato
               nell’articolo 163 del codice dei contratti 50/2016  sostanzialmente riprodotto nell’articolo 140
               dell’attuale codice.
               Non a caso, nella relazione tecnica che accompagna il nuovo codice, gli estensori precisano che
               “Relativamente ai contratti ed alle procedure di affidamento urgenti, si è ritenuto di non intervenire
               sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate, attualmente previste dall’art.
               163 del vigente codice, né sulle previsioni di dettaglio.

               Sul  piano  formale,  al  comma  6  è  stato  aggiornato  (con  il  richiamo  alla  disciplina  del  decreto
               legislativo n. 1 del 2008) l’attuale, e superato, riferimento al decreto legislativo n. 225 del 1992,
               contenuto nel comma 6 dell’art. 163. Per i servizi e le forniture è stata introdotta al comma 9 la
               soglia di euro 140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice. Si è, infine, optato per la
               soppressione del parere di congruità affidato all’ANAC dal vigente comma 9 dell’art. 163, in quanto
               recante un incongruo aggravio procedimentale”.



                   4.  La deliberazione


               Nella deliberazione si annota che l’art. 163 del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/16), applicabile
               ratione temporis, rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, disciplina
               i presupposti giuridici necessari per procedere ad affidamenti diretti di lavori.


               A tal riguarda la disposizione prevede(va) – ma si ripete le disposizioni sono rimaste sostanzialmente
               invariate anche nel nuovo codice) -,    che (per i profili di interesse) “1. In circostanze di somma
               urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento


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