Page 78 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Guida sulle procedure di somma urgenza
2. Somma urgenza e debiti fuori bilancio
Nella deliberazione si dà atto della richiesta, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i
debiti” fuori bilancio in riconoscimento di procedure di somma urgenza.
In risposta al quesito formulato, l’Ente ha inviato due prospetti, di cui uno relativo ai
debiti fuori bilancio complessivamente riconosciuti (€ 55.602,39 da sentenze esecutive ai
sensi della lettera a) dell’art. 194 TUEL e € 137.577,38 per lavori di somma urgenza ai sensi
del combinato disposto degli artt. 191, comma 3 e 194 lett. e) TUEL), e l’altro riportante,
in relazione a quest’ultima categoria, le date dell’ordinazione fatta a terzi, della proposta
al Consiglio provinciale, nonché della delibera di riconoscimento.
Il Collegio puntualizza che con specifico riguardo ai debiti riconosciuti per lavori di somma urgenza,
appare opportuno ricostruire le principali disposizioni legislative che governano la fattispecie in
esame.
3. Le procedure di somma urgenza
Nell’analisi affrontata dalla sezione viene in considerazione il pregresso regime disciplinato
nell’articolo 163 del codice dei contratti 50/2016 sostanzialmente riprodotto nell’articolo 140
dell’attuale codice.
Non a caso, nella relazione tecnica che accompagna il nuovo codice, gli estensori precisano che
“Relativamente ai contratti ed alle procedure di affidamento urgenti, si è ritenuto di non intervenire
sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate, attualmente previste dall’art.
163 del vigente codice, né sulle previsioni di dettaglio.
Sul piano formale, al comma 6 è stato aggiornato (con il richiamo alla disciplina del decreto
legislativo n. 1 del 2008) l’attuale, e superato, riferimento al decreto legislativo n. 225 del 1992,
contenuto nel comma 6 dell’art. 163. Per i servizi e le forniture è stata introdotta al comma 9 la
soglia di euro 140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice. Si è, infine, optato per la
soppressione del parere di congruità affidato all’ANAC dal vigente comma 9 dell’art. 163, in quanto
recante un incongruo aggravio procedimentale”.
4. La deliberazione
Nella deliberazione si annota che l’art. 163 del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/16), applicabile
ratione temporis, rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, disciplina
i presupposti giuridici necessari per procedere ad affidamenti diretti di lavori.
A tal riguarda la disposizione prevede(va) – ma si ripete le disposizioni sono rimaste sostanzialmente
invariate anche nel nuovo codice) -, che (per i profili di interesse) “1. In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento
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