Page 85 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Gli obblighi dell’utilizzo del MEPA
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”.
Da notare, ovviamente, che anche per gli acquisiti di importo inferiore ai 5mila euro occorre
utilizzare le PAD (anche non certificate, almeno fino al 30 giugno 2025 come da comunicazione del
Presidente dell’ANAC) le faq sulla digitalizzazione dell’ANAC, A4 e D7 evidenziano che la deroga, per
gli enti locali, sugli acquisti di importo inferiore ai 5mila euro (e sulla possibilità di procedere extra
MEPA, ora PAD) deve ritenersi non più applicabile dal 1° luglio 2023.
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