Page 85 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Gli obblighi dell’utilizzo del MEPA












               Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
               amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
               nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
               a  5.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al
               mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
               sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
               regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”.

               Da notare, ovviamente, che anche per gli acquisiti di importo inferiore ai 5mila euro occorre
               utilizzare le PAD (anche non certificate, almeno fino al 30 giugno 2025 come da comunicazione del
               Presidente dell’ANAC) le faq sulla digitalizzazione dell’ANAC, A4 e D7 evidenziano che la deroga, per
               gli enti locali, sugli acquisti di importo inferiore ai 5mila euro (e sulla possibilità di procedere extra
               MEPA, ora PAD) deve ritenersi non più applicabile dal 1° luglio 2023.




















































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