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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Guida sulle procedure di somma urgenza
5. Gli orientamenti giurisprudenziali in materia
L’aspetto, altrettanto, interessante è che la deliberazione ricorda al RUP i principi stabiliti dalla
giurisprudenza contabile in relazione a queste particolari procedure.
Nel dettaglio, si legge nella deliberazione:
- “secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori
bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del
procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi”;
- “sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori
di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti
delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;
- “laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse …, del
comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione dal
Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il
riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1,lett. e) “nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”;
- “ il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori
bilancio non [ha] valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia,
laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti
termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. e) è da
intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale
riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla
rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa
sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente:
ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione
contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all’intera materia dei lavori
di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l’attività gestionale sia mantenuta
entro l’alveo temporale segnato dalla legge non v’è ragione che giustifichi la decurtazione
dell’utile d’impresa. La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l’applicazione
della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del
giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità
ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il
rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto
la fornitura”(cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 121/2019/PAR e del. n.
79/2024/PAR, nonché Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, del. n. 110 /2024/
PRSE)”.
La conclusione come detto, è che nel caso di specie i riconoscimenti dei debiti non sono avvenuti
secondo le tempistiche stabilite dalla norma in particolare alcune deliberazioni non “risultano
rispettose del termini” imposti dal legislatore (con conseguente segnalazione all’ente).
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