Page 80 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                  Guida sulle procedure di somma urgenza












                   5.  Gli orientamenti giurisprudenziali in materia


               L’aspetto, altrettanto,  interessante è che la deliberazione ricorda al RUP i principi stabiliti dalla
               giurisprudenza contabile in relazione a queste particolari procedure.
               Nel dettaglio, si legge nella deliberazione:
                 - “secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori
                   bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del
                   procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi”;

                 - “sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori
                   di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti
                   delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;
                   - “laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse …, del
                   comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione dal
                   Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il
                   riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1,lett. e) “nei limiti degli
                   accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”;


                 - “ il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori
                   bilancio non [ha] valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia,
                   laddove  l’iter  procedurale  seguito  dall’amministrazione si  sia  svolto  nell’ambito  dei  ristretti
                   termini  previsti  dalla  legge,  il  riferimento  alle  “modalità”  di  cui  all’art.  194  lett.  e)  è  da
                   intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale
                   riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla
                   rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa
                   sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente:
                   ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione
                   contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all’intera materia dei lavori
                   di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l’attività gestionale sia mantenuta
                   entro  l’alveo  temporale  segnato  dalla  legge  non  v’è  ragione  che  giustifichi  la  decurtazione
                   dell’utile d’impresa. La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l’applicazione
                   della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del
                   giudice  contabile:  in  tal  caso  il  riconoscimento  opererà  esclusivamente  nei  limiti  dell’utilità
                   ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il
                   rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto
                   la fornitura”(cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 121/2019/PAR e del. n.
                   79/2024/PAR, nonché Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, del. n. 110 /2024/
                   PRSE)”.


               La conclusione come detto, è che nel caso di specie i riconoscimenti dei debiti non sono avvenuti
               secondo le tempistiche stabilite dalla norma in particolare alcune deliberazioni non “risultano
               rispettose del termini” imposti dal legislatore (con conseguente segnalazione all’ente).


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