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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Guida sulle procedure di somma urgenza
e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. (…) 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata
con le modalità previste dall’ articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (…)
Per quanto concerne gli aspetti giuscontabilistici, precisa la Corte, le disposizioni di interesse sono
principalmente contenute nei sopra menzionati articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e)
del TUEL (riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191), espressamente richiamati dal citato art. 163,
comma 4, del codice dei contratti.
L’art. 191 del decreto legislativo 267/2000 al comma (modificato dall’art. 1, comma 901, della
L. 30 dicembre 2018, n. 145), spiega che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione
fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento
di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della
proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione
consiliare”.
La disposizione in argomento, quindi, si occupa degli aspetti di copertura finanziaria degli
interventi effettuati dal responsabile unico del progetto/intervento “nell’imminenza del
pericolo, in quanto il bene della pubblica incolumità (a cui è legato il bene della vita) merita
la massima protezione e richiede un intervento tempestivo, che non può attendere o essere
subordinato ai tempi dei procedimenti amministrativi ordinari di spesa, regolamentati
dal medesimo testo unico”.
In pratica la disposizione consente all’amministrazione una regolarizzare, dal punto di vista
contabile, della spesa che, necessariamente, viene effettuata senza impegno, subordinando questa
possibilità “nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità”, confermando il principale presupposto dell’intervento urgente in deroga.
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