Page 79 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Guida sulle procedure di somma urgenza












               e  il  tecnico  dell’amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,
               contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
               le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione
               dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
               pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. (…) 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
               dell’amministrazione  competente  compila  entro  dieci  giorni  dall’ordine  di  esecuzione  dei  lavori
               una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
               stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
               Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata
               con le modalità previste dall’ articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
               legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (…)
               Per quanto concerne gli aspetti giuscontabilistici, precisa la Corte,  le disposizioni di interesse sono
               principalmente contenute nei sopra menzionati articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e)
               del TUEL (riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in violazione degli
               obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191), espressamente richiamati dal citato art. 163,
               comma 4, del codice dei contratti.

               L’art.  191  del  decreto  legislativo  267/2000  al  comma  (modificato  dall’art.  1,  comma  901,  della
               L. 30 dicembre 2018, n. 145), spiega che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
               verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione
               fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento
               di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e),
               prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
               dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

               Il  provvedimento  di  riconoscimento  è  adottato  entro  30  giorni  dalla  data  di  deliberazione  della
               proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data
               non sia scaduto il predetto termine.
               La  comunicazione  al  terzo  interessato  è  data  contestualmente  all’adozione  della  deliberazione
               consiliare”.


               La  disposizione  in  argomento,  quindi,    si  occupa  degli  aspetti  di  copertura  finanziaria  degli
               interventi  effettuati  dal  responsabile  unico  del  progetto/intervento  “nell’imminenza  del
               pericolo,  in  quanto  il  bene  della  pubblica  incolumità  (a  cui  è  legato  il  bene  della  vita)  merita
               la massima protezione e richiede un intervento tempestivo, che non può attendere o essere
               subordinato  ai  tempi  dei  procedimenti  amministrativi  ordinari  di  spesa,  regolamentati
               dal medesimo testo unico”.

               In  pratica  la  disposizione  consente  all’amministrazione  una  regolarizzare,  dal  punto  di  vista
               contabile, della spesa che, necessariamente, viene effettuata senza impegno, subordinando questa
               possibilità “nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
               incolumità”, confermando il principale presupposto dell’intervento urgente in deroga.


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