Page 10 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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3. La sentenza della Corte Costituzionale Come ben evidenzia anche il Ministero del Lavoro
n. 131 del 2020 e le Linee guida del nelle sue Linee guida sul rapporto tra pubbliche
Ministero del Lavoro amministrazioni ed enti del Terzo settore, il Codice
dei contratti pubblici e il Codice del Terzo settore
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza si basano su due linee direttrici differenti: il primo
n. 131, ha colto l’occasione per fare chiarezza muove dal generale presupposto che i soggetti
sulla portata applicativa dell’art. 55 del Codice privati debbano concorrere fra loro per acquisire
del Terzo settore, che prevede che le pubbliche la qualità di controparte contrattuale della
amministrazioni, nell’esercizio delle proprie pubblica amministrazione ai fini della conclusione
funzioni di programmazione e organizzazione di un contratto pubblico per l’affidamento o la
a livello territoriale dei servizi sociali, di concessione di un servizio.
istruzione e assistenziali da erogare, assicurino il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, Viceversa, il secondo parte dalla considerazione
attraverso forme di co-programmazione, co- che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro
progettazione, accreditamento e mediante la omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di
sottoscrizione di convenzioni. utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che
le loro attività siano convergenti con quelle svolte
Secondo la Corte, questa disposizione rappresenta dalla PA in quanto attività di interesse generale.
una delle più significative attuazioni del principio
di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. In questo secondo caso, quindi, l’applicazione di
118, quarto comma della Costituzione. Essa schemi che prevedano la competizione e lo scambio
procedimentalizza l’azione sussidiaria, conferendo sinallagmatico non è automatica in quanto non
piena legittimazione alla calzante con l’impostazione
collaborazione degli enti di fondo; occorre al
non profit con le pubbliche La normativa europea lascia contrario individuare altri
amministrazioni, al fine di liberi gli Stati membri di schemi che garantiscano
rendere più efficace l’azione decidere il proprio modello il coinvolgimento attivo
amministrativa di queste di welfare e le concrete degli enti del Terzo settore
ultime nel settore dei servizi modalità di erogazione dei per perseguire gli interessi
di interesse generale di loro generali, nel rispetto,
competenza. servizi di interesse generale. tuttavia, dei principi
Possono quindi essere di imparzialità e buon
La pronuncia della Corte impiegati istituti che non andamento dell’attività
chiarisce che il rapporto comportino la conclusione amministrativa sanciti dalla
tra enti pubblici ed enti del di contratti pubblici, purché L. 241/199.
Terzo settore (ETS), così sia assicurata una adeguata
come delineato dal citato pubblicità e il rispetto dei Nell’ottica euro-unitaria,
art. 55, non si basa sulla principi di trasparenza e di che lascia liberi gli Stati
corresponsione di prezzi membri di decidere il
e corrispettivi dalla parte non discriminazione. proprio modello di welfare
pubblica a quella privata, e le concrete modalità
ma sulla convergenza di di organizzazione ed
obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e erogazione dei servizi di interesse generale, le
private per la programmazione e la progettazione pubbliche amministrazioni nazionali sono libere di
in comune di servizi diretti ad elevare i livelli di fornire tali servizi direttamente o di organizzare i
coesione e protezione sociale e per favorire lo servizi sociali attraverso istituti che non comportino
sviluppo di una cittadinanza attiva, che vada oltre la conclusione di contratti pubblici, ad esempio
il mero scambio utilitaristico. tramite il semplice finanziamento di tali servizi o
la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti
Secondo la Corte, la norma rappresenta un gli operatori economici che soddisfino condizioni
originale canale di «amministrazione condivisa», predefinite, purché sia assicurata una adeguata
alternativo a quello del profitto e del mercato. pubblicità e il rispetto dei principi di trasparenza e
di non discriminazione.
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