Page 21 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
In presenza di una supefetazione normativa di Semplificazioni, ed in specie dell’art. 1, comma 1,
ordine semplificatorio, è lecito chiedersi, alla luce si è destata una querelle dottrinale, relativamente
dei recenti citati interventi normativi di cui al DL all’aspetto interpretativo, tra i “rigoristi della norma”
Semplificazione, quali siano i margini d’azione e chi, comprendendo a ragione la portata operativa
e discrezionalità predicabili da una Stazione della legislazione dell’emergenza, ha cercato
Appaltante che intende accelerare le proprie di delinearne i contorni con un’interpretazione
procedure interne. teleologica della norma derogatrice.
Il presente contributo mira, in particolare, prendendo Del resto, la vicenda non pare di poco conto
le mosse dall’interessante ove solo si considerino i
pronuncia emessa dal TAR Il TAR Palermo 14 coinvolti profili di legittimità,
Palermo 14 MAGGIO 2021, sul piano della correttezza
N. 1536, ad analizzare se MAGGIO 2021, N. 1536: dell’agere amministrativo, di
la “semplificazione” di cui il DL Semplificazioni responsabilità, anche erariale,
D.L. 76/2020, conv. in Legge non ha inteso in capo alla stessa S.A. ed
120/2020 (in seguito, D.L conculcare la scelta inevitabilmente al RUP, sulla
Semplificazioni) – propugnata delle amministrazioni base delle “tempistiche
dal Legislatore spesso senza pubbliche di operare massime” previste dal DL
una visione organica –, abbia mediante la disciplina Semplificazione, per la
operato una vera e propria ordinaria dell’evidenza conclusione del procedimento
“imposizione procedimentale” concorsuale.
per le Amministrazioni, per pubblica con gare aperte
l’effetto obbligandole al ricorso in luogo dell’affidamento Infatti, la normativa
a tali procedure, ovvero se diretto dell’emergenza - che
residui in capo alle PP. AA. col trascorrere dei mesi
margini di discrezionalità e di assomiglia sempre più ad
autonomia nella scelta delle tipologie di procedure un’occasione mancata, incapace di sfruttare
di gara da porre in essere. appieno la possibilità di fare da volano ad una
vera ristrutturazione che non si atteggi a puro e
Sul punto, come si faceva cenno, a fissare dei semplice maquillage dell’intricato ordito normativo
paletti in un quadro che ha animato il dibattito del Codice dei Contratti Pubblici -, ha messo in luce
dottrinale sull’(apparente) obbligatorietà del le debolezze di un sistema a tratti contraddittorio
dettato normativo emergenziale, ci ha provato e farraginoso e che, proprio per tale natura, si è
il T.A.R. Palermo che, nella recentissima citata scontrato in maniera decisa contro i suoi stessi
sentenza, ha espresso una posizione, per così dire, limiti.
di buon senso, fornendo coordinate ermeneutiche
in base alle quali la normativa emergenziale “… non Se è vero che l’intento del Legislatore è stato
revocando o sospendendo la disciplina ordinaria, quello di semplificare, tale scopo è stato tuttavia
la norma in rilievo non ha inteso conculcare la perseguito “appesantendo” proprio il quadro
scelta delle amministrazioni pubbliche di operare normativo, con un risultato potenzialmente
mediante la disciplina ordinaria dell’evidenza controproducente rispetto agli stessi obiettivi
pubblica con gare aperte in luogo dell’affidamento prefissi.
diretto”.
Questo ossimoro è forse il sunto più immediato ed
Sembrerebbe quindi che, a detta del Giudice efficace di quanto accaduto nell’ultimo anno in cui
amministrativo, non sussista alcun obbligo per le l’emergenza pandemica, per quanto in questa sede
SS.AA., di affidare appalti sottosoglia mediante le d’interesse, ha impattato sull’economia nazionale e
modalità semplificate e derogatorie al Codice dei nel campo dei contratti pubblici, elevati, sdoganato
contratti previste dal DL Semplificazioni. ormai Keynes nel dibattito economico europeo,
anche in virtù della nomina a Premier dell’Italia
Se prima facie questa potrebbe apparire una di Mario Draghi, a strumenti fondamentali per la
questione di agevole risoluzione, in realtà, sin ripresa economica del paese.
dal momento dell’introduzione del ciato DL
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