Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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                      impatto  ambientale,  per  le  quali  la       1. La Guida Operativa
                      valutazione  dell’impatto  ambientale
                      negativo  di ciascuna  misura  dovrebbe   Il Ministero dell’Economia  e  delle Finanze,
                      essere  effettuata  rispetto  allo  scenario   Ragioneria Generale dello Stato al fine di supportare
                      in assenza  di interventi tenendo  conto   le Amministrazioni Centrali Attuatrici ed  i Soggetti
                      dell’effetto  ambientale  della  misura  in   Attuatori  ha  diramato  la  Guida Operativa  per
                      termini assoluti,                        il  rispetto  del principio di non arrecare
                   b)  le  attività  economiche  per  le  quali  non   danno  significativo  agli  Obiettivi  Ambientali
                      esiste  un’alternativa  tecnologicamente   attraverso la  Circolare del 30 dicembre 2021, n.
                      ed  economicamente  praticabile a  basso   32 (mef.gov.it).
                      impatto ambientale per cui gli Stati membri
                      possono  dimostrare  che  una  misura  non   Nel corso  dell’attuazione  del PNRR si è  reso
                      arreca  danno  significativo  adottando  i   necessario un aggiornamento della Guida medesima
                      migliori  livelli  disponibili  di prestazioni   per  allinearla  all’evoluzione della  normativa
                      ambientali nel settore;                  europea  e  nazionale  in  tema  ambientale,  alla
                5.  l’applicabilità  dei criteri di vaglio tecnico   revisione del PNRR italiano approvata a dicembre
                   stabiliti dall’art.19  del  Regolamento  sulla   2023 dal Consiglio Europeo con l’introduzione della
                   Tassonomia  ambientale  e   descritti  nei  Missione  7  REPowerEU   e  renderne  più  semplice
                                                                                   3
                   Regolamenti delegati. La Commissione precisa   l’applicazione ai Soggetti preposti all’attuazione
                   che “Gli Stati membri non sono tenuti a fare   fornendo  indicazioni  specifiche  anche  basate  sui
                   riferimento ai «criteri di vaglio tecnico» (criteri   quesiti pervenuti in questi due anni da parte delle
                   quantitativi  e/o  qualitativi)  stabiliti  a  norma   Amministrazioni centrali attuatrici e  dei Soggetti
                   del regolamento Tassonomia per corroborare   Attuatori.
                   la conformità al principio DNSH. Ai sensi del
                   regolamento RRF, l’entrata in vigore degli atti   Il  primo  aggiornamento  interviene  ad  ottobre
                   delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico   2022,  il  secondo  aggiornamento  a  maggio  2024
                   non  dovrebbe  incidere  sugli orientamenti   attraverso la Circolare del 14 maggio 2024, n. 22
                   tecnici predisposti dalla Commissione.  Al   “Aggiornamento  Guida operativa  per  il rispetto
                   momento di valutare la conformità al principio   del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo
                   DNSH,  gli Stati membri  hanno  tuttavia  la   all’ambiente (cd. DNSH)”  4
                   possibilità  di avvalersi dei criteri di vaglio
                   tecnico contenuti negli atti delegati elaborati
                   a norma del regolamento Tassonomia, anche        2. L’applicazione  del  Principio  D.N.S.H.
                   facendo  riferimento  alle  bozze  degli  atti      nella Missione 7 REPowerEU
                   delegati”.
                                                               Il Regolamento che istituisce il Capitolo REPowerEU
                                                               prevede all’art.21 quater (Capitoli dedicati al piano
                                                               REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza),
                                                               paragrafo 6 che: “ In deroga ….. il principio “non
                                                               arrecare un danno significativo” non si applica alle
                                                               riforme e agli investimenti a norma …. del presente
                                                               articolo, fatta salva una valutazione positiva della
                                                               Commissione  riguardo  al  rispetto  dei  requisiti







               3.  Rif.:  Per  approfondimento  si  rinvia  a  REPowerEU:  la  politica  energetica  nei  piani  per  la  ripresa  e  la
               resilienza dei paesi UE - Consilium (europa.eu)
               4. Rif.: Per approfondimento si rinvia alla   Circolare del 14 maggio 2024, n. 22  )Aggiornamento Guida
               operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Allegato
               alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Guida operativa - Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n.
               22 - Check list, Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list (versione elaborabile).

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