Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               Il Principio DNSH nel Piano Nazionale

               Ripresa e Resilienza                                                           IL


                                                                                           PUN
               di Elena Canciani                                                           TO
















                   Premessa                                    Il documento vuole fornire chiarimenti rispetto ai
                                                               seguenti elementi:
               Il REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO
               EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021     1.  la valutazione DNSH deve riguardare tutte le
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               che  istituisce  la  Recovery  and  Resilience  Facility   Misure comprendendo sia gli Investimenti che
               (dispositivo per la ripresa e la resilienza), introduce   le Riforme;
               al  punto  2  dell’articolo  5  “Principi  orizzontali”  il   2.  la valutazione DNSH per alcune Misure  può
               principio D.N.S.H.  stabilendo  che  il dispositivo   assumere una forma semplificata nel caso si
               finanzia  unicamente  le  misure  che  rispettano  il   verifichi  che  le  medesime  hanno  un  impatto
               principio «non arrecare un danno significativo» e   non  significativo  in  termini  ambientali.
               all’art. 18 chiede che venga fornita una spiegazione   Rispetto al fatto che una Misura (investimento
               qualitativa del modo in cui le misure previste dal   o Riforma) assicuri un contributo sostanziale
               piano per la ripresa e la resilienza sono in grado   ad uno dei 6 obiettivi ambientali si evidenzia
               di contribuire  alla  transizione  verde,  compresa   come sia necessario nel contempo assicurare
               la  biodiversità,  o  ad  affrontare  le  sfide  che  ne   che  la  stessa  non  arreca  danno  a  nessuno
               conseguono, e che sia indicato dallo Stato membro   degli altri obiettivi ambientali;
               se  tali  misure  rappresentano  almeno  il  37  %(Cd   3.  la pertinenza  della legislazione  ambientale
               TAGGING climatico) della dotazione  totale  del     e  delle  valutazioni  d’impatto  UE,  su  questo
               piano per la ripresa e la resilienza sulla base della   aspetto  la  Commissione  Europa  sottolinea
               metodologia di controllo del clima di cui all’allegato   che, la conformità alla legislazione ambientale
               VI del citato Regolamento.                          pertinente non implica automaticamente che la
                                                                   misura rispetti il principio DNSH, in particolare
               Ai sensi del Regolamento la Commissione Europea     poiché alcuni degli obiettivi di cui all’articolo
               è  tenuta  a  fornire  indicazioni  per  agevolare  gli   17  non  sono  ancora  pienamente  rispecchiati
               Stati  membri  nella corretta applicazione del      nella legislazione ambientale dell’UE;
               principio D.N.S.H. nel corso dell’implementazione   4.  i principi guida fondamentali della valutazione
               dei rispettivi Piani di Ripresa  e  Resilienza. La   D.N.S.H., la Commissione precisa che vanno
               versione  aggiornata  degli Orientamenti  tecnici   distinte:
               sull’applicazione del principio «non  arrecare  un   a)  le  attività  economiche  per  le  quali  esiste
               danno significativo » è stata pubblicata ad ottobre    un’alternativa  tecnologicamente  ed
                               2
               2023.                                                  economicamente  praticabile  a  basso




               1. Rif.: Per leggere il Regolamento si rinvia al seguente link: https://bit.ly/3vyevQC
               2. Rif.: Per approfondimenti si rinvia a EUR-Lex - 52021XC0218(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu).

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