Page 19 - MediAppalti, Anno XIV - N. 4
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Il Punto Mediappalti
per poter procedere, cosa che si tradurrebbe del cambiamento, rinviava al giudizio di
nel blocco completo di molte attività per mesi, merito l’esame della domanda cautelare, con
se non per anni, per il legislatore si tratta da il consenso delle parti, da intendersi quale
tempo, come detto, di trovare un equilibrio implicita rinuncia all’immediato esame della
tra diverse esigenze: la certezza del diritto e domanda cautelare.
la tutela del privato sacrificato dalla relativa
violazione con la necessità di intervenire nei
tempi richiesti dall’interesse pubblico. 4. Le opzioni del nuovo codice
Ispirato dalla necessità, formalizzata a livello Nel riprendere il tema, il nuovo codice dedica
comunitario, di superare l’esistente legislazione alla questione il comma 4 dell’articolo 18 che,
in materia di contratti pubblici tramite nel confermare il precedente impianto, ovvero
l’adozione di un nuova disciplina (considerata quello di derivazione comunitaria che prevede
vera e propria “riforma” nell’ottica PNRR) per legge l’effetto sospensivo (c.d. stand
che garantisca una celere ed efficace messa still) sul decorso dei termini per la stipula del
a terra degli investimenti, il nuovo codice contratto (60 giorni dall’aggiudicazione) a
ha considerato il perdurare dell’evidenziata seguito di un ricorso notificato alla stazione
questione modificando la disciplina di cui all’ex appaltante sino al momento del radicarsi di un
articolo 32 del d.lgs. 50 del 2016 nell’ottica del grado di relativa certezza circa gli esiti finali
principio di risultato che, posto al vertice della del giudizio, colloca, a tutti gli effetti, detto
scala valoriale tracciata dagli articoli 1-11, momento nell’ambito della sola fase cautelare
informa la formulazione e l’interpretazione del contenzioso attivato.
delle singole previsioni del nuovo codice.
In questo senso rileva la cancellazione, nel
primo periodo, dell’opzione che in passato
3. La centralità dell’istanza cautelare prevedeva che l’amministrazione potesse
attendere anche la “pronuncia successiva”
Il comma 11 della vecchia disciplina, similmente a quella prevista per la definizione della
a quanto oggi previsto dal nuovo articolo fase cautelare, comunemente definita
18, disponeva che, in presenza di un ricorso merito a breve o decisione del merito in forma
avverso l’aggiudicazione l’amministrazione semplificata; nello stesso senso chiarificatore è
non poteva procedere alla stipula del contratto da leggersi anche la parziale riformulazione del
dal momento della notifica dell’istanza secondo periodo dell’ex comma 4.
cautelare e per i successivi 20 giorni, a
condizione che entro tale termine fosse
intervenuto almeno il provvedimento cautelare 5. Rafforzata la scelta del rilievo della
di primo grado o la pubblicazione del dispositivo sola fase cautelare
della sentenza di primo grado in caso di
decisione del merito all’udienza cautelare, La scelta di circoscrivere con chiarezza alla
ovvero - e qui è il punto che pone la differenza sola fase cautelare del processo, che quindi
- fino alla pronuncia di detti provvedimenti se va necessariamente e specificamente attivata
successiva. dal ricorrente, la possibilità di ritardare la
formalizzazione del contratto e, quindi, di
Precisava altresì la precedente disciplina, a regola, l’avvio della fase esecutiva delle
chiusura, che l’effetto sospensivo sulla stipula prestazioni, appare dunque pienamente
del contratto cessava quando, in sede di esame confermata e rafforzata, in tutta coerenza con
della domanda cautelare, il giudice si dichiarava le modifiche apportate al codice del processo
incompetente, oppure fissava con ordinanza amministrativo (vedi infra) ed all’ulteriore
la data di discussione del merito senza previsione recata dall’articolato in nota, al
concedere misure cautelari o - terza ipotesi - comma 9, secondo la quale le stazioni appaltanti
anch’essa di rilievo ai fini dell’evidenziazione e gli enti concedenti hanno facoltà̀ di stipulare
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