Page 74 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               Nel contesto  della legislazione previgente     aspetti puramente formali. La previsione di una
               (d.lgs.  n.  50/2016),  il  principio  di  tassatività   causa  di esclusione per  il  superamento  di un
               era  stato  trattato  nell’ambito degli “oneri   limite  formale  nelle  dimensioni  della  relazione
               procedimentali”,  ma  la  riforma  del  2023  ha   tecnica potrebbe infatti comportare l’esclusione
               elevato  questo  principio  a  un  livello  di  tutela   di  un’offerta  qualitativamente  migliore,  che
               più alto, estendendo il divieto di interpretazioni   rispetta  i  requisiti  sostanziali  ma  non  soddisfa
               estensive e enfatizzando il rispetto delle regole   un requisito formale non essenziale.
               di concorrenza e di imparzialità. Il TAR Salerno,
               in sintonia con altre decisioni giurisprudenziali   Il TAR, quindi, ha sottolineato come il rispetto
               recenti, ha applicato questa visione restrittiva,   di  un  principio  formale  (il  numero  di  pagine)
               argomentando  che  la  clausola  di esclusione   non  possa  prevalere  sugli obiettivi sostanziali
               proposta  dalla  stazione  appaltante  fosse  in   della gara,  che dovrebbero  essere  orientati
               contrasto con la nuova disciplina.              alla  selezione  dell’offerta  più  vantaggiosa  per
                                                               l’amministrazione pubblica, in termini di qualità
               La decisione del TAR Salerno fa riferimento ad   e di efficientamento delle risorse.
               alcune  sentenze  significative,  come  quelle  del
               Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che   Un  altro  aspetto  rilevante  della  sentenza
               hanno ribadito la portata stringente del principio   riguarda  il rispetto  della libertà  di iniziativa
               di tassatività. In particolare, il Consiglio di Stato   economica  e  della  concorrenza.  Come
               ha più volte sottolineato che una clausola che   sottolineato dalla giurisprudenza, l’imposizione
               prevede  l’esclusione  di  un’offerta  per  ragioni   di clausole escludenti che non siano strettamente
               di  mera  formalità,  come  il  superamento  del   necessarie  per  garantire  l’efficacia  della  gara
               numero  di pagine  di una  relazione  tecnica,   rischiano  di  limitare  ingiustificatamente  la
               rappresenta  un caso  di “aggravamento  degli   partecipazione delle imprese, soprattutto quelle
               oneri  procedimentali”,  violando  i principi di   di piccole e medie dimensioni, che potrebbero
               buona  amministrazione e  imparzialità, oltre a   trovarsi escluse da gare per motivi puramente
               potersi configurare come una sanzione espulsiva   formali.
               ingiustificata.
                                                               Questo  aspetto  è  particolarmente  importante
               La  Corte  dei  Conti ha  altresì  messo  in    nel contesto  del nuovo codice dei contratti
               evidenza   come    l’introduzione  di  simili   pubblici,  che  mira  a   promuovere    una
               clausole  possa  pregiudicare  la  selezione  della   concorrenza più aperta e inclusiva, incentivando
               miglior  offerta,  in  quanto  una  procedura  di   la partecipazione  di una  più ampia  gamma  di
               gara  che  si  basa  su  criteri  formali  piuttosto   operatori economici.
               che  sui  contenuti  sostanziali  delle  offerte
               rischia di danneggiare  l’interesse  pubblico.   Il  principio di accesso  al  mercato,  sancito  dal
               In  altre parole,  una  simile clausola  potrebbe   nuovo articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, impone
               consentire  che  un’offerta  qualitativamente   che  le procedure  di gara  siano disegnate  in
               inferiore  prevalga  semplicemente  per  motivi   modo  da  favorire  la  partecipazione,  evitando
               burocratici, vanificando l’efficacia della gara nel   barriere inutili e ingiustificate. Una clausola che
               raggiungimento degli obiettivi pubblici.        imponga limiti dimensionale rigidi alla relazione
                                                               tecnica, senza che vi sia una reale necessità per
               Il TAR  Salerno  ha  anche  posto  l’accento  sulla   la valutazione del merito dell’offerta, costituisce
               violazione del  principio di imparzialità  e  buon   una  restrizione eccessiva della concorrenza  e,
               andamento  dell’azione amministrativa,  come    di fatto, una limitazione della libertà di impresa.
               previsto  dall’articolo  97  della  Costituzione.
               Questo  principio impone  che  la  pubblica     La sentenza in commento ha anche implicazioni
               amministrazione   agisca   senza   favoritismi   pratiche  significative  per  la  gestione  delle
               o  pregiudizi, garantendo  che  la selezione    gare  pubbliche.  Innanzitutto,  essa  ribadisce
               delle  offerte  avvenga  in  base  alla  qualità  e   l’importanza di una corretta redazione dei bandi
               convenienza  dell’offerta  stessa,  e  non  su   di gara,  che  devono  essere  chiari,  trasparenti

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