Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti Il Punto
La proroga c.d. “tecnica” sussiste nel caso in
cui la durata del contratto venga modificata
dall’Amministrazione, per cause ad essa non La proroga “tecnica”, ai sensi dell’art.
imputabili, allo scopo di garantire la continuità 120 del Dlgs. 36/2023, è circoscritta a
di un servizio essenziale, nelle more della ipotesi eccezionali, in cui sussistano
conclusione della procedura di gara per oggettivi e insuperabili ritardi nella
scegliere il nuovo contraente, la quale deve conclusione della procedura di
essere bandita prima dell’originaria scadenza gara, ad una durata commisurata al
contrattuale. tempo strettamente necessario per
giungere a tale conclusione, al fatto
La proroga deve risultare espressamente contenuta
entro i termini necessari alla conclusione delle che l’interruzione delle prestazioni
procedure, emergendo di conseguenza la natura potrebbe determinare situazioni di
meramente strumentale e quindi “tecnica”, della pericolo per persone, animali o cose
medesima. o per l’igiene pubblica o ancora un
grave danno dell’interesse pubblico.
La proroga c.d. “contrattuale” è così definita
poiché trova la sua fonte nella lex specialis di
gara e/o nel contratto, rappresenta una
circostanza negoziale già preventivata Nell’ipotesi di proroga contrattuale vi è una
dall’Amministrazione e nota all’operatore integrale conferma delle precedenti condizioni
economico contraente. con il solo effetto del differimento del termine
finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto
La proroga “tecnica” nel nuovo Codice ha una originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo,
collocazione autonoma e diversa dalla proroga quando interviene una nuova negoziazione
“contrattuale”, conseguente all’esercizio tra i medesimi soggetti che si conclude con
dell’opzione, purché concorrano una serie di una modifica delle precedenti condizioni (ex
condizioni “limitative”, come, tra l’altro, la multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018;
giurisprudenza nel tempo ha affermato. Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons.
Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato,
La proroga “tecnica” è circoscritta: sez. V, n. 3874 del 2020).
• a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi
e insuperabili ritardi nella conclusione della Il rinnovo si contraddistingue per la rinegoziazione
procedura di gara; del complesso delle condizioni del contratto
• ad una durata commisurata al tempo originario: le parti, attraverso specifiche
strettamente necessario per giungere a tale manifestazioni di volontà, hanno dato corso a
conclusione; distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici,
• al fatto che l’interruzione delle prestazioni anche se di contenuto analogo a quello originario.
potrebbe determinare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose o per L’assenza della negoziazione è qualificabile come
l’igiene pubblica o ancora un grave danno proroga contrattuale, ove l’accordo tra le parti è
dell’interesse pubblico. limitato a pattuire il differimento del termine finale
del rapporto, che continua ad essere regolato
La proroga del contratto, infatti, ha la mera dall’atto originario (Cons. Stato, sez. V, 3874 del
funzione di spostare in avanti la scadenza 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).
conclusiva del rapporto mantenendo inalterato il
regolamento negoziale, a differenza del rinnovo, La proroga deve risultare espressamente contenuta
al contrario, che realizza una nuova negoziazione entro i termini necessari alla conclusione delle
tra i medesimi soggetti con un rinnovato esercizio procedure, in tal modo palesemente emergendo la
dell’autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio natura meramente strumentale e quindi “tecnica”
di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867). della medesima.
L’opzione di proroga tecnica deve essere stata E’ stato, infatti, precisato che: “Il rinnovo
prevista nell’originario bando di gara e di contrattuale si contraddistingue, sul piano
conseguenza nel contratto di appalto. sostanziale, per la rinegoziazione del complesso
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