Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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               La proroga c.d. “tecnica” sussiste nel caso in
               cui la durata del contratto venga modificata
               dall’Amministrazione, per cause ad essa non     La proroga “tecnica”, ai sensi dell’art.
               imputabili, allo scopo di garantire la continuità   120 del Dlgs. 36/2023, è circoscritta a
               di  un  servizio  essenziale,  nelle  more  della   ipotesi eccezionali, in cui sussistano
               conclusione della  procedura di  gara per        oggettivi e insuperabili ritardi nella
               scegliere il nuovo contraente, la quale deve        conclusione della procedura di
               essere bandita prima dell’originaria scadenza    gara, ad una durata commisurata al
               contrattuale.                                    tempo strettamente necessario per
                                                                giungere a tale conclusione, al fatto
               La proroga deve risultare espressamente contenuta
               entro  i termini  necessari  alla  conclusione  delle   che l’interruzione delle prestazioni
               procedure,  emergendo  di conseguenza  la  natura   potrebbe determinare situazioni di
               meramente  strumentale  e  quindi  “tecnica”,  della   pericolo per persone, animali o cose
               medesima.                                         o per l’igiene pubblica o ancora un
                                                                grave danno dell’interesse pubblico.
               La proroga c.d. “contrattuale” è così definita
               poiché trova la sua fonte nella lex specialis di
               gara  e/o  nel  contratto,  rappresenta  una
               circostanza   negoziale   già  preventivata     Nell’ipotesi  di  proroga  contrattuale  vi  è  una
               dall’Amministrazione   e  nota   all’operatore  integrale  conferma  delle  precedenti  condizioni
               economico contraente.                           con  il  solo  effetto  del  differimento  del  termine
                                                               finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto
               La  proroga  “tecnica”  nel  nuovo  Codice ha  una   originario;  mentre  ricorre  l’ipotesi  di  rinnovo,
               collocazione autonoma  e diversa  dalla proroga   quando  interviene  una  nuova  negoziazione
               “contrattuale”,   conseguente    all’esercizio  tra  i  medesimi  soggetti  che  si  conclude  con
               dell’opzione,  purché  concorrano  una  serie  di   una  modifica  delle  precedenti  condizioni  (ex
               condizioni  “limitative”,  come,  tra  l’altro,  la   multis  Cons.  Stato,  sez.  III,  n.  5059  del  2018;
               giurisprudenza nel tempo ha affermato.          Cons.  Stato,  sez.  VI,  n.  3478  del  2019;  Cons.
                                                               Stato,  sez.  VI,  n.  8219  del  2019;  Cons.  Stato,
               La proroga “tecnica” è circoscritta:            sez. V, n. 3874 del 2020).
                 •  a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi
                    e insuperabili  ritardi nella conclusione della   Il rinnovo si contraddistingue per la rinegoziazione
                    procedura di gara;                         del complesso delle condizioni del contratto
                 •  ad  una durata  commisurata  al tempo      originario:   le   parti,   attraverso   specifiche
                    strettamente necessario per giungere a tale   manifestazioni  di  volontà,  hanno  dato  corso  a
                    conclusione;                               distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici,
                 •  al  fatto  che  l’interruzione  delle  prestazioni   anche se di contenuto analogo a quello originario.
                    potrebbe   determinare   situazioni  di
                    pericolo per  persone,  animali o cose  o per   L’assenza della negoziazione è qualificabile come
                    l’igiene  pubblica  o  ancora  un  grave  danno   proroga contrattuale, ove l’accordo tra le parti è
                    dell’interesse pubblico.                   limitato a pattuire il differimento del termine finale
                                                               del  rapporto,  che  continua  ad  essere  regolato
               La  proroga  del  contratto,  infatti,  ha  la  mera   dall’atto originario (Cons. Stato, sez. V, 3874 del
               funzione  di  spostare  in  avanti  la  scadenza   2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).
               conclusiva  del  rapporto  mantenendo  inalterato  il
               regolamento  negoziale,  a  differenza  del  rinnovo,   La proroga deve risultare espressamente contenuta
               al contrario, che realizza una nuova negoziazione   entro  i  termini  necessari  alla  conclusione  delle
               tra i medesimi soggetti con un rinnovato esercizio   procedure, in tal modo palesemente emergendo la
               dell’autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio   natura meramente strumentale e quindi “tecnica”
               di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).      della medesima.

               L’opzione  di  proroga  tecnica  deve  essere  stata   E’  stato,  infatti,  precisato  che:  “Il  rinnovo
               prevista  nell’originario bando di gara  e  di   contrattuale si contraddistingue, sul piano
               conseguenza nel contratto di appalto.           sostanziale,  per  la  rinegoziazione  del  complesso

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