Page 80 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Nessun incentivo in caso di proroghe anche se
espletate in attesa della gara vera e propria
Nessun incentivo in caso di proroghe
anche se espletate in attesa della gara
vera e propria
Premessa
Anche la sezione regionale della Sicilia, nel parere in considerazione (di cui alla deliberazione n.
181/2022) esamina ulteriore quesito in tema di incentivi e precisamente della possibilità di erogarli
nel caso di utilizzo di proroghe tecniche/ affidamenti diretti in attesa della nuova procedura di gara.
Più nel dettaglio la richiesta è di fornire parere “in merito al diritto o meno dei dipendenti alla
corresponsione dei suddetti incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di
affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano
invece la consultazione comparativa di più operatori”.
1. L’istruttoria
Nell’istruttoria la sezione premette quelli che sono gli approdi giurisprudenziali evidenziando che le
fattispecie delineate nell’articolo 113 (la necessità, quindi, di una gara o di una procedura comparativa)
rappresentano momenti insuperabili.
In particolare, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha affermato che la vigente disciplina degli
incentivi tecnici dettata dal citato art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la
previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone
l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
In linea con l’orientamento delineato, si legge nella deliberazione, la sezione ha avuto modo di
rilevare il carattere tassativo dell’individuazione delle fattispecie fatta dal legislatore, procedendo con
una lettura testuale della disposizione, non suscettibile di interpretazioni estensive.
Dalla lettura testuale della norma appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di
attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti
espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della
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