Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                             Incentivi anche in caso di affidamento diretto
                                                                  ma con attività valutativa/comparazione











               2. Lo scopo degli incentivi


               Prima di avviare l’istruttoria sul quesito la sezione si sofferma sullo scopo degli incentivi per funzioni
               tecniche.
               Nella deliberazione in commento  si rammenta  che  la  previsione  degli incentivi risulta  “volta
               principalmente a favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione”
               ed è finalizzata, fin dalla legge delega n. 11/2016 dell’attuale codice dei contratti, ad “incentivare
               l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte”.
               Gli incentivi, in pratica, hanno una funzione premiale e incentivante per il personale, con il mirato
               scopo di accrescere l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione ed esecuzione degli appalti, evitando
               dilatazione dei tempi e ricorso a varianti (in tal senso anche Anac delibera n. 74 del 16/02/2022 con
               ampi richiami; Cass. Civ., Sez. Lavoro n. 10222 del 28/05/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n.
               862 del 14/04/2022)”.

               Più volte la magistratura contabile – si legge ancora nella delibera -, considera gli incentivi come un
               “complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili,
               direttamente  correlati  all’adempimento  dello  specifico  compito  affidato  ai  potenziali  beneficiari
               dell’incentivo” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG).


               Un surplus di retribuzione che,  in chiave premiale  – e derogatoria  rispetto al principio  della
               onnicomprensività della retribuzione ordinaria – può essere riconosciuto (considerato che esige delle
               condizioni legittimanti) a dipendenti specificamente individuati – nell’ apposito gruppo di lavoro che
               deve  essere  definito  dal  responsabile  competente  -,  per  lo  svolgimento  di  prestazioni  altamente
               qualificate che, ove fossero svolte invece da soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni
               libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere
               sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. SRC Lazio, delibera n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, n.
               10/2021/QMIG).



               3. L’istruttoria


               Concluso l’inquadramento generale la sezione contestualizza la questione degli incentivi in relazione
               agli appalti del sottosoglia comunitario  per  il  quale  il  codice dei contratti, prima,  e  il decreto
               emergenziale poi (in particolare il DL  76/2020 come modificato dal DL 77/2021) prevedono forme
               semplificate di affidamento a seconda della soglia di importo.


               In particolare l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (che oggi deve ritenersi “congelato” vista
               l’applicazione non facoltativa – come evidenziato dall’ANAC con il parere n. 13/2022 -, delle fattispecie
               ulteriormente semplificate previste dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, conv. in L. n.120/2020.
               Il decreto in parola ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli
               affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro
               il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell’art. 51 del


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