Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi anche in caso di affidamento diretto
ma con attività valutativa/comparazione
2. Lo scopo degli incentivi
Prima di avviare l’istruttoria sul quesito la sezione si sofferma sullo scopo degli incentivi per funzioni
tecniche.
Nella deliberazione in commento si rammenta che la previsione degli incentivi risulta “volta
principalmente a favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione”
ed è finalizzata, fin dalla legge delega n. 11/2016 dell’attuale codice dei contratti, ad “incentivare
l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte”.
Gli incentivi, in pratica, hanno una funzione premiale e incentivante per il personale, con il mirato
scopo di accrescere l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione ed esecuzione degli appalti, evitando
dilatazione dei tempi e ricorso a varianti (in tal senso anche Anac delibera n. 74 del 16/02/2022 con
ampi richiami; Cass. Civ., Sez. Lavoro n. 10222 del 28/05/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n.
862 del 14/04/2022)”.
Più volte la magistratura contabile – si legge ancora nella delibera -, considera gli incentivi come un
“complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili,
direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari
dell’incentivo” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG).
Un surplus di retribuzione che, in chiave premiale – e derogatoria rispetto al principio della
onnicomprensività della retribuzione ordinaria – può essere riconosciuto (considerato che esige delle
condizioni legittimanti) a dipendenti specificamente individuati – nell’ apposito gruppo di lavoro che
deve essere definito dal responsabile competente -, per lo svolgimento di prestazioni altamente
qualificate che, ove fossero svolte invece da soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni
libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere
sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. SRC Lazio, delibera n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, n.
10/2021/QMIG).
3. L’istruttoria
Concluso l’inquadramento generale la sezione contestualizza la questione degli incentivi in relazione
agli appalti del sottosoglia comunitario per il quale il codice dei contratti, prima, e il decreto
emergenziale poi (in particolare il DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021) prevedono forme
semplificate di affidamento a seconda della soglia di importo.
In particolare l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (che oggi deve ritenersi “congelato” vista
l’applicazione non facoltativa – come evidenziato dall’ANAC con il parere n. 13/2022 -, delle fattispecie
ulteriormente semplificate previste dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, conv. in L. n.120/2020.
Il decreto in parola ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli
affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro
il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell’art. 51 del
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