Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Nessun incentivo in caso di proroghe anche se
espletate in attesa della gara vera e propria
legge. In questo senso l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib.
n. 54/2019/PAR).
2. Il riscontro
La conclusione, ovvia, è che in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente,
la relativa distribuzione (Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia,
delib. n. 185/2017/PAR).
Questa Sezione, conclusivamente, in linea con la soluzione interpretativa delineata da questa
magistratura contabile, dalla quale la sezione non si discosta, e coerentemente con l’interpretazione
letterale della norma, ritiene non praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica. Si conferma,
pertanto, l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di
affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano,
invece, la consultazione comparativa di più operatori.
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