Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Nessun incentivo in caso di proroghe anche se
               espletate in attesa della gara vera e propria











               legge. In questo senso l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad
               essa  attribuire  altro  senso  che  quello  fatto  palese  dal  significato  proprio  delle  parole  secondo  la
               connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib.
               n. 54/2019/PAR).



               2. Il riscontro

               La conclusione, ovvia, è che in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, del
               decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente,
               la relativa distribuzione (Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia,
               delib. n. 185/2017/PAR).

               Questa  Sezione,  conclusivamente,  in  linea  con  la  soluzione  interpretativa  delineata  da  questa
               magistratura contabile, dalla quale la sezione non si discosta, e coerentemente con l’interpretazione
               letterale della norma, ritiene non praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica. Si conferma,
               pertanto,  l’esclusione  dalla  disciplina degli incentivi tecnici nel  caso  di proroghe  tecniche  o  di
               affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano,
               invece, la consultazione comparativa di più operatori.










































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