Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi anche in caso di affidamento diretto
ma con attività valutativa/comparazione
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in L. 108/2021), prevedendo per appalti di modico valore forme
procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi.
Tale semplificazione ha quale presupposto - si legge nella deliberazione -, che l’efficacia
della spesa pubblica possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica,
una forma di volano dell’economia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/02/2022 n. 1108).
4. I presupposti legittimanti
L’apparato normativo semplificato, evidentemente, non ha inciso sui presupposti legittimanti per
l’erogazione degli incentivi.
Sulla base di un orientamento consolidato, dei giudici contabili, l’erogazione degli incentivi può
avvenire solo nel rispetto di condizioni ben specificate, ovvero con:
1) la previa adozione di un regolamento interno
2) in presenza di un accordo di contrattazione decentrata
3) quando sia stata espletata una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di
lavoro, servizio o fornitura (o concessione).
Quest’ultimo aspetto è proprio quello che, spessissimo, viene portato innanzi alla Corte dei Conti nel
tentavo di chiarire se ed in quali limiti detta sottolineatura possa essere “superata”.
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come evidenziato anche in altre circostanze,
sono evidentemente concordi nel ritenere che l’erogazione degli incentivi tecnici è legittima
se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una “gara” ovvero nei casi di ricorso, da parte
dell’ente territoriale, ad una “procedura comparativa” strutturata sul modello disciplinato
dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento
diretto mediato” nonché nei casi di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte
dall’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020 (cfr. ex multis SCR Sardegna n. 1/2022/PAR e
n. 96/2022/PAR; SRC Liguria n. 59/2021/PAR).
In sostanza è assodato che il presupposto minimo è almeno un affidamento diretto mediato ovvero
l’affidamento previa consultazione di preventivi (che non ha il rigore della vera e propria procedura
negoziata).
Il previo esperimento di una procedura comparativa è quindi momento del procedimento necessario
per poter “aspirare” all’incentivo.
Occorre, quantomeno, uno svolgimento di indagini di mercato ed una successiva comparazione
concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione
tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso,
secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare (cfr. SRC Emilia-Romagna,
deliberazione n. 33/2020/PAR e SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).
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