Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi anche in caso di affidamento diretto
               ma con attività valutativa/comparazione











               D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in L. 108/2021), prevedendo per appalti di modico valore forme
               procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi.


               Tale semplificazione ha quale presupposto - si legge nella deliberazione -, che l’efficacia
               della spesa pubblica possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica,
               una forma di volano dell’economia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/02/2022 n. 1108).



               4. I presupposti legittimanti


               L’apparato  normativo  semplificato,  evidentemente,  non  ha  inciso  sui  presupposti  legittimanti  per
               l’erogazione degli incentivi.
               Sulla base  di un  orientamento consolidato, dei giudici  contabili, l’erogazione  degli incentivi può
               avvenire solo nel rispetto di condizioni ben specificate, ovvero con:
               1) la previa adozione di un regolamento interno
               2) in presenza di un accordo di contrattazione decentrata
               3) quando sia stata espletata una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di
               lavoro, servizio o fornitura (o concessione).


               Quest’ultimo aspetto è proprio quello che, spessissimo, viene portato innanzi alla Corte dei Conti nel
               tentavo di chiarire se ed in quali limiti detta sottolineatura possa essere “superata”.

               Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come evidenziato anche in altre circostanze,
               sono evidentemente  concordi nel ritenere che l’erogazione degli incentivi tecnici è legittima
               se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una “gara” ovvero nei casi di ricorso, da parte
               dell’ente territoriale, ad una “procedura comparativa” strutturata sul modello disciplinato
               dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento
               diretto  mediato” nonché  nei casi di utilizzo dalle procedure  negoziate  senza  bando  prescritte
               dall’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020 (cfr. ex multis SCR Sardegna n. 1/2022/PAR e
               n. 96/2022/PAR; SRC Liguria n. 59/2021/PAR).


               In sostanza è assodato che il presupposto minimo è almeno un affidamento diretto mediato ovvero
               l’affidamento previa consultazione di preventivi (che non ha il rigore della vera e propria procedura
               negoziata).
               Il previo esperimento di una procedura comparativa è quindi momento del procedimento necessario
               per poter “aspirare” all’incentivo.

               Occorre,  quantomeno, uno  svolgimento di indagini di mercato  ed una  successiva  comparazione
               concorrenziale  tra  più  soluzioni  negoziali  che  vincolano  il  committente  alla  valutazione
               tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso,
               secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare (cfr. SRC Emilia-Romagna,
               deliberazione n. 33/2020/PAR e SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).


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