Page 63 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 Sulla medesima tematica,  TAR Lazio Roma, Sez.   dagli  elementi  qualitativi  da  fornire,  purché  tali
                 II, 18.10.2022, n. 13303, il quale trattando delle   elementi economici non consentano di ricostruire
                 c.d. clausole di equivalenza tra servizi o prodotti   la complessiva offerta  economica  o purché  non
                 proposti in offerta dai concorrenti, precisa che: “La   venga  anticipatamente  reso noto il  «prezzo»
                 prevalente  giurisprudenza  amministrativa  –  che   dell’appalto.  Con  ciò,  in  definitiva,  il  divieto  di
                 il Collegio condivide – ritiene, infatti, che “al fine   commistione non va inteso né in senso assoluto,
                 di scongiurare l’esclusione dalla gara d’appalto, il   né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta
                 partecipante che intenda avvalersi della clausola di   tecnica essere contenuti “elementi economici che
                 equivalenza prevista dall’ art. 68, d.lgs. n. 50/2016   non  fanno  parte  dell’offerta  economica,  quali  i
                 , ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta   prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i
                 l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo   costi o prezzi  di mercato,  ovvero  siano elementi
                 pretendere  che  tale  accertamento  sia  compiuto   isolati e del tutto marginali dell’offerta economica
                 d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  o,  addirittura,   che non consentano in alcun modo di ricostruire la
                 che sia demandato alla sede giudiziaria una volta   complessiva  offerta  economica”  (Cons.  Stato,  V,
                 impugnato l’esito della gara”, evidenziando come,   29  aprile  2020,  n.  273;  Id.,  V,  11  giugno  2018,
                 “benché il principio dell’equivalenza permei l’intera   n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III,
                 disciplina  dell’evidenza  pubblica, rispondendo   12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n.
                 lo stesso al principio  del favor  partecipationis e   1530).”
                 costituendo,  altresì, espressione  del legittimo
                 esercizio  della  discrezionalità  tecnica  da  parte   Altro  piano  di osservazione,  altro  perimetro
                 della P.A.,  nondimeno anche  l’ampia  latitudine   compilativo, cosa inserire nell’offerta economica in
                 riconosciuta  al  canone  di  equivalenza  non  ne   termini di valori e costi indiretti della commessa.
                 consente, tuttavia, l’estensione all’ipotesi, esulante
                 dal campo applicativo della stessa, di difformità del   Il Consiglio di Stato, sez. V, 04.10.2022 n. 8496
                 bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis,   afferma che: “Si lamenta la incongruità dell’offerta
                 configurandosi in tal caso un’ipotesi di aliud pro alio   per  la  omessa  considerazione  di costi legati  ad
                 non rimediabile” (in tal senso, Consiglio di Stato,   alcune  specifiche  figure  professionali  (sicurezza,
                 Sezione V, n. 3489/2019). L’operatore che intenda   gestione  commessa,  responsabile  del  contratto,
                 avvalersi del principio dell’equivalenza (suscettibile   etc.).  Sul  punto,  in  sede  di  giustificativi,  è  stato
                 di trovare  applicazione indipendentemente  da   ritenuto  che  simili  oneri  non  dovevano  essere
                 un  espresso  richiamo negli atti di gara)  deve,   computati  in  quanto  rientranti  tra  i  c.d.  “costi
                 dunque,  fornirne  la  prova  già  in  sede  di  gara,   indiretti  della  commessa”.  Si  rammenta  che,  per
                 non potendo essa essere verificata d’ufficio dalla   giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V,
                 stazione  appaltante  né  tantomeno  dimostrata  in   3 novembre 2020, n. 6786), sono “costi indiretti
                 via postuma in sede giudiziale.”.              della  commessa”  quelli  relativi  al  personale  di
                                                                supporto  all’esecuzione  dell’appalto  o  a  servizi
                 Volgendo lo sguardo  ad  un  altro aspetto  assai   esterni,  da  tener  distinti  dai “costi diretti della
                 spinoso, cioè la commistione tra offerta tecnica e   commessa”  comprensivi  di  tutti  i  dipendenti
                 offerta economica, si scorgono considerazioni utili   impiegati   per   l’esecuzione   della   specifica
                 di cui prendere buona nota. In tal senso si veda   commessa.  L’obbligatoria  indicazione  dei  costi
                 Consiglio di Stato,  Sez.  V,  13  ottobre  2022,  n.   della  manodopera  in  offerta  –  e  la  correlativa
                 8735: “Il divieto in parola, peraltro, non può essere   verifica della loro congruità imposta alla stazione
                 interpretato in maniera indiscriminata, al punto da   appaltante  –  si  impone  solo  per  i  dipendenti
                 eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza   impiegati  stabilmente  nella  commessa,  in
                 tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto   quanto voce di costo che può essere variamente
                 posto  a  gara;  in  particolare,  possono  essere   articolata  nella formulazione dell’offerta  per  la
                 inseriti nell’offerta  tecnica  voci a  connotazione   specifica  commessa;  non  è  così,  invece,  per  le
                 (anche) economica o elementi tecnici declinabili in   figure professionali impiegate in via indiretta, che
                 termini  economici se  rappresentativi  di soluzioni   operano  solo occasionalmente,  ovvero  lo fanno
                 realizzative  dell’opera  o  del  servizio oggetto  di   in maniera  trasversale  a  vari  contratti  (ad  es.  il
                 gara  (cfr.  Cons.  Stato,  III,  9 gennaio  2020,  n.   direttore  del  servizio),  il cui  costo  non  si presta
                 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta   ad essere  rimodulato in relazione all’offerta  da
                 tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari   presentare per il singolo appalto.”.

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