Page 63 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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In Pillole Mediappalti
Sulla medesima tematica, TAR Lazio Roma, Sez. dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali
II, 18.10.2022, n. 13303, il quale trattando delle elementi economici non consentano di ricostruire
c.d. clausole di equivalenza tra servizi o prodotti la complessiva offerta economica o purché non
proposti in offerta dai concorrenti, precisa che: “La venga anticipatamente reso noto il «prezzo»
prevalente giurisprudenza amministrativa – che dell’appalto. Con ciò, in definitiva, il divieto di
il Collegio condivide – ritiene, infatti, che “al fine commistione non va inteso né in senso assoluto,
di scongiurare l’esclusione dalla gara d’appalto, il né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta
partecipante che intenda avvalersi della clausola di tecnica essere contenuti “elementi economici che
equivalenza prevista dall’ art. 68, d.lgs. n. 50/2016 non fanno parte dell’offerta economica, quali i
, ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i
l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi
pretendere che tale accertamento sia compiuto isolati e del tutto marginali dell’offerta economica
d’ufficio dalla Stazione appaltante o, addirittura, che non consentano in alcun modo di ricostruire la
che sia demandato alla sede giudiziaria una volta complessiva offerta economica” (Cons. Stato, V,
impugnato l’esito della gara”, evidenziando come, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018,
“benché il principio dell’equivalenza permei l’intera n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III,
disciplina dell’evidenza pubblica, rispondendo 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n.
lo stesso al principio del favor partecipationis e 1530).”
costituendo, altresì, espressione del legittimo
esercizio della discrezionalità tecnica da parte Altro piano di osservazione, altro perimetro
della P.A., nondimeno anche l’ampia latitudine compilativo, cosa inserire nell’offerta economica in
riconosciuta al canone di equivalenza non ne termini di valori e costi indiretti della commessa.
consente, tuttavia, l’estensione all’ipotesi, esulante
dal campo applicativo della stessa, di difformità del Il Consiglio di Stato, sez. V, 04.10.2022 n. 8496
bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, afferma che: “Si lamenta la incongruità dell’offerta
configurandosi in tal caso un’ipotesi di aliud pro alio per la omessa considerazione di costi legati ad
non rimediabile” (in tal senso, Consiglio di Stato, alcune specifiche figure professionali (sicurezza,
Sezione V, n. 3489/2019). L’operatore che intenda gestione commessa, responsabile del contratto,
avvalersi del principio dell’equivalenza (suscettibile etc.). Sul punto, in sede di giustificativi, è stato
di trovare applicazione indipendentemente da ritenuto che simili oneri non dovevano essere
un espresso richiamo negli atti di gara) deve, computati in quanto rientranti tra i c.d. “costi
dunque, fornirne la prova già in sede di gara, indiretti della commessa”. Si rammenta che, per
non potendo essa essere verificata d’ufficio dalla giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V,
stazione appaltante né tantomeno dimostrata in 3 novembre 2020, n. 6786), sono “costi indiretti
via postuma in sede giudiziale.”. della commessa” quelli relativi al personale di
supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi
Volgendo lo sguardo ad un altro aspetto assai esterni, da tener distinti dai “costi diretti della
spinoso, cioè la commistione tra offerta tecnica e commessa” comprensivi di tutti i dipendenti
offerta economica, si scorgono considerazioni utili impiegati per l’esecuzione della specifica
di cui prendere buona nota. In tal senso si veda commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022, n. della manodopera in offerta – e la correlativa
8735: “Il divieto in parola, peraltro, non può essere verifica della loro congruità imposta alla stazione
interpretato in maniera indiscriminata, al punto da appaltante – si impone solo per i dipendenti
eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza impiegati stabilmente nella commessa, in
tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto quanto voce di costo che può essere variamente
posto a gara; in particolare, possono essere articolata nella formulazione dell’offerta per la
inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione specifica commessa; non è così, invece, per le
(anche) economica o elementi tecnici declinabili in figure professionali impiegate in via indiretta, che
termini economici se rappresentativi di soluzioni operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno
realizzative dell’opera o del servizio oggetto di in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il
gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. direttore del servizio), il cui costo non si presta
167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da
tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari presentare per il singolo appalto.”.
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