Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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                 Concludiamo l’indagine ragionando sull’applicabilità   del  concorrente,  a  condizione  peraltro  che  tali
                 del  c.d.  soccorso  procedimentale  quale  rimedio   chiarimenti  non  assumano  carattere  integrativo
                 differente  dal  c.d.  soccorso  istruttorio  perché   dell’offerta  ma  siano  finalizzati  unicamente  a
                 applicabile anche alla fase squisitamente valutativa   consentirne  l’esatta  interpretazione  e  a  ricercare
                 della gara. In tal senso si veda Tribunale Regionale   l’effettiva  volontà  del  concorrente,  superandone
                 Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento   eventuali ambiguità.”
                 7  ottobre  2022  n.  166:  “Come  correttamente
                 ricordato  dalla  ricorrente,  secondo  una  costante   Alla luce di quanto sopra, ci si accorge così che è
                 giurisprudenza  (ex  multis, Consiglio di Stato,   più corretto parlare di perimetri e non di perimetro
                 Sez. V, 8 luglio 2022, n. 5720; T.A.R. Campania,   dell’offerta,  avendo  certezza  che  non  può
                 Napoli, Sez. IV, 2 agosto 2021, n. 5399) l’istituto   trattarsi semplicemente di compilare documenti o
                 del  soccorso  istruttorio  è  limitato  agli  elementi   redigere relazioni; la formulazione delle offerte è
                 non riguardanti  l’offerta  tecnica ed economica,   consapevolezza, è ragionevolezza, è attenzione, è
                 potendo  altrimenti determinarsi  una  violazione   coerenza.
                 del principio della par  condicio. Del  resto,  il
                 soccorso  istruttorio  ha  la  finalità  di  consentire   “Il  voler  trattare  le  questioni  naturali  senza
                 l’integrazione  della  documentazione  già  prodotta   geometria  è  un  tentar  di  fare  quello  che  è
                 in  gara  ma  ritenuta  dalla  stazione  appaltante   impossibile ad esser fatto.” (Galileo Galilei).
                 incompleta  o  irregolare  sotto  un  profilo  formale,
                 e non anche di consentire all’offerente di formare
                 atti  in  data  successiva  a  quella  di  scadenza  del
                 termine di presentazione delle offerte in violazione
                 dei  principi  di  immodificabilità  e  segretezza
                 dell’offerta, di imparzialità e di par condicio delle
                 imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute
                 ammissibili  solo  quelle  integrazioni  documentali
                 che non riguardino elementi essenziali dell’offerta.
                 (…  OMISSIS)  Secondo  un  ormai  consolidato
                 indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato,
                 sez. V, 9 settembre 2022, n. 7882; Cons. Stato,
                 sez. V, 8 settembre 2022, n. 7821; Cons. Stato,
                 sez V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. Stato, sez.
                 III,  23  marzo  2022,  n.  2130;  Cons.  Stato,  sez.
                 III,  11  agosto  2021,  n.  5850;  Cons.  Stato,  sez.
                 III,  9  febbraio  2021,  n.  1225;  Cons.  Stato,  sez.
                 V,  27  gennaio  2020,  n.  680)  anche  di  questo
                 Tribunale  (TRGA  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
                 Trento, 4 aprile 2022, n. 75; 14 marzo 2022, n.
                 57; 3 febbraio 2022, n. 22) non è affatto preclusa
                 dal  sistema  normativo  dei contratti  pubblici  –
                 nella  logica  di  una  efficiente  e  non  disparitaria
                 cooperazione  tra  operatori  economici e stazione
                 appaltante – l’attività propria del c.d. di “soccorso
                 procedimentale”, diversa dal “soccorso istruttorio”
                 che non potrebbe riguardare l’offerta non solo sotto
                 il profilo economico ma anche sotto quello tecnico.
                 Tuttavia  il soccorso  procedimentale  –  rimedio
                 come  si  è  detto  distinto  dall’istituto  del  soccorso
                 istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice
                 dei contratti pubblici – assolve alla ben differente
                 funzione di risolvere dubbi riguardanti gli elementi
                 essenziali dell’offerta  tecnica  ed  economica,  e
                 ciò  tramite  l’acquisizione  di  chiarimenti  da  parte

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