Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Mediappalti In Pillole
Concludiamo l’indagine ragionando sull’applicabilità del concorrente, a condizione peraltro che tali
del c.d. soccorso procedimentale quale rimedio chiarimenti non assumano carattere integrativo
differente dal c.d. soccorso istruttorio perché dell’offerta ma siano finalizzati unicamente a
applicabile anche alla fase squisitamente valutativa consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare
della gara. In tal senso si veda Tribunale Regionale l’effettiva volontà del concorrente, superandone
Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento eventuali ambiguità.”
7 ottobre 2022 n. 166: “Come correttamente
ricordato dalla ricorrente, secondo una costante Alla luce di quanto sopra, ci si accorge così che è
giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, più corretto parlare di perimetri e non di perimetro
Sez. V, 8 luglio 2022, n. 5720; T.A.R. Campania, dell’offerta, avendo certezza che non può
Napoli, Sez. IV, 2 agosto 2021, n. 5399) l’istituto trattarsi semplicemente di compilare documenti o
del soccorso istruttorio è limitato agli elementi redigere relazioni; la formulazione delle offerte è
non riguardanti l’offerta tecnica ed economica, consapevolezza, è ragionevolezza, è attenzione, è
potendo altrimenti determinarsi una violazione coerenza.
del principio della par condicio. Del resto, il
soccorso istruttorio ha la finalità di consentire “Il voler trattare le questioni naturali senza
l’integrazione della documentazione già prodotta geometria è un tentar di fare quello che è
in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante impossibile ad esser fatto.” (Galileo Galilei).
incompleta o irregolare sotto un profilo formale,
e non anche di consentire all’offerente di formare
atti in data successiva a quella di scadenza del
termine di presentazione delle offerte in violazione
dei principi di immodificabilità e segretezza
dell’offerta, di imparzialità e di par condicio delle
imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute
ammissibili solo quelle integrazioni documentali
che non riguardino elementi essenziali dell’offerta.
(… OMISSIS) Secondo un ormai consolidato
indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato,
sez. V, 9 settembre 2022, n. 7882; Cons. Stato,
sez. V, 8 settembre 2022, n. 7821; Cons. Stato,
sez V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. Stato, sez.
III, 23 marzo 2022, n. 2130; Cons. Stato, sez.
III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. Stato, sez.
III, 9 febbraio 2021, n. 1225; Cons. Stato, sez.
V, 27 gennaio 2020, n. 680) anche di questo
Tribunale (TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol,
Trento, 4 aprile 2022, n. 75; 14 marzo 2022, n.
57; 3 febbraio 2022, n. 22) non è affatto preclusa
dal sistema normativo dei contratti pubblici –
nella logica di una efficiente e non disparitaria
cooperazione tra operatori economici e stazione
appaltante – l’attività propria del c.d. di “soccorso
procedimentale”, diversa dal “soccorso istruttorio”
che non potrebbe riguardare l’offerta non solo sotto
il profilo economico ma anche sotto quello tecnico.
Tuttavia il soccorso procedimentale – rimedio
come si è detto distinto dall’istituto del soccorso
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice
dei contratti pubblici – assolve alla ben differente
funzione di risolvere dubbi riguardanti gli elementi
essenziali dell’offerta tecnica ed economica, e
ciò tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte
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