Page 79 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               In caso di concessione gli incentivi non sono erogabili












               L’esame della sezione


               In  deliberazione  si  precisa  che,  circa  possibilità  di  applicare  la  disciplina  dell’art.113  del  D.lgs.
               50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato, la problematica è già stata oggetto di copiosa
               giurisprudenza della Corte dei conti, anche di questa Sezione regionale di controllo (cfr. ex multis,
               deliberazioni Sezione  regionale  di controllo  per  la  Lombardia  numeri  311,  429  /  2019  /PAR,  n.
               110/2020/PAR e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020/PAR).

               In specie, con la predetta deliberazione n. 429/2019/PAR è stato sancito che “il principio enunciato
               dalla  Sezione  delle Autonomie  –  nda  15/2019  -,  (che  esclude  l’applicazione degli incentivi alle
               concessioni) trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel
               caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di
               “Partenariato Pubblico Privato”.

               La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 15/2019/QMIG, in effetti ha osservato
               come “una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche
               l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”, dovendosi piuttosto osservare che “il citato art.
               113  è  calibrato  inequivocabilmente  sulla  tipologia  dei  contratti  di  appalto”;  ciò  in  particolare  alla
               luce dell’attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che
               i compensi incentivanti “per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese
               per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le
               disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno
               specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.



               Gli incentivi hanno una disciplina “speciale”


               Altresì  si  è  segnalato  che  proprio  la  specialità/specificità  del  compenso  incentivante  “ha  richiesto
               una  disciplina espressa  e  compiuta,  che  è  declinata  nell’art.  113,  con  indicazione degli ambiti,
               delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione e individuazione delle
               destinazioni,  nonché  della  natura  degli  emolumenti  accessori  (e  per  quest’ultimo  profilo  è  stato
               necessario  un  ulteriore  intervento  legislativo).  Non  sembra  praticabile,  quindi,  un’interpretazione
               estensiva ed analogica”.


               In conclusione, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che “per ritenere applicabile anche ai contratti
               di concessione  gli  incentivi per  lo svolgimento di funzioni tecniche  si  dovrebbe  operare  uno
               sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art.
               113  del  d.lgs.  n.  50/2016,  che,  come  si  è  visto,  è  calibrato  sui  contratti  di  appalto  (ai
               quali  espressamente  si  riferisce)  e  non  tiene  conto  di  quelle  sostanziali  differenze  che
               caratterizzano i contratti di concessione”.





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