Page 79 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
In caso di concessione gli incentivi non sono erogabili
L’esame della sezione
In deliberazione si precisa che, circa possibilità di applicare la disciplina dell’art.113 del D.lgs.
50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato, la problematica è già stata oggetto di copiosa
giurisprudenza della Corte dei conti, anche di questa Sezione regionale di controllo (cfr. ex multis,
deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia numeri 311, 429 / 2019 /PAR, n.
110/2020/PAR e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020/PAR).
In specie, con la predetta deliberazione n. 429/2019/PAR è stato sancito che “il principio enunciato
dalla Sezione delle Autonomie – nda 15/2019 -, (che esclude l’applicazione degli incentivi alle
concessioni) trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel
caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di
“Partenariato Pubblico Privato”.
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 15/2019/QMIG, in effetti ha osservato
come “una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche
l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”, dovendosi piuttosto osservare che “il citato art.
113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto”; ciò in particolare alla
luce dell’attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che
i compensi incentivanti “per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese
per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le
disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno
specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.
Gli incentivi hanno una disciplina “speciale”
Altresì si è segnalato che proprio la specialità/specificità del compenso incentivante “ha richiesto
una disciplina espressa e compiuta, che è declinata nell’art. 113, con indicazione degli ambiti,
delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione e individuazione delle
destinazioni, nonché della natura degli emolumenti accessori (e per quest’ultimo profilo è stato
necessario un ulteriore intervento legislativo). Non sembra praticabile, quindi, un’interpretazione
estensiva ed analogica”.
In conclusione, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che “per ritenere applicabile anche ai contratti
di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno
sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art.
113 del d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai
quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che
caratterizzano i contratti di concessione”.
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