Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                             Incentivi e in house providing
                                                                    (e rapporti con le spese del personale)











               Il parere


               Nella disamina la sezione rammenta, in primo luogo, la scelta effettuata dal legislatore del nuovo
               codice,  della c.d.  ultrattività  ovvero,  le norme  dell’attuale  codice,  evidentemente,  si applicano
               solamente ad “accadimenti” intervenuti dopo la sua entrata in vigore.
               In pratica, si legge nella deliberazione il legislatore “ha scelto l’opzione dell’ultrattività, consentendo
               che il regime previgente continui ad operare in relazione alle procedure e ai contratti per i quali i
               bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici
               di cui al d.lgs. n. 50 del 2016”.
               Pertanto, ed evidentemente, le nuove disposizioni si applicano alle procedure ed ai contratti per le quali
               i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente
               alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
               alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano
               ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, (a decorrere dal 19 aprile 2016), fatte salve le
               disposizioni speciali e testuali di diverso tenore (Sez. Reg. controllo Lombardia/191/2017/PAR).



               Rapporto incentivi e spese del personale


               Il collegio rammenta che la Sezione delle Autonomie, già a partire dal 2009 (cfr.16/SEZAUT/2009/
               QMIG), si è già espressa nel senso di escludere gli incentivi tecnici (in origine limitati alla progettazione)
               dal computo della dinamica retributiva assoggettata ai vincoli di finanza pubblica. Ciò è avvenuto sulla
               base della considerazione che si trattasse di una spesa ancorata agli investimenti, non riconducibile,
               quindi alla spesa corrente di cui il personale costituisce una cospicua parte. Questa conclusione è stata
               condivisa dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 51/CONTR/2011 che ha escluso dal limite di spesa
               posto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n.78/2019 tutti quei compensi per prestazioni professionali
               specialistiche offerte da soggetti qualificati, tra i quali l’incentivo per la progettazione interna.


               Detta impostazione ha però avuto una sorta di “capovolgimento con il nuovo codice dei contratti
               (decreto  legislativo 50/2016)  almeno  fino  almeno  fino  all’intervento  ufficiale  di  modifica
               dell’articolo 113 del medesimo codice. Con la conclusione (anche delle Sezione delle Autonomie
               n.  6/2018,  secondo  cui  gli incentivi  tecnici  maturati  nel  periodo  intertemporale  anni  2016-2017
               ovvero  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell’art.  113,  comma  2  del  d.lgs.  50/2016,  fino  al  giorno
               anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto
               dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 successivamente modificato
               dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017 pur se la provvista dei predetti incentivi sia stata predeterminata nei
               quadri economici del singoli appalti, servizi e forniture.
               L’attuale conclusione, pertanto, è che gli incentivi non siano da cumulare con il trattamento accessorio
               né sono da ascrivere alla spesa del personale.
               Le remunerazioni per funzioni tecniche, quindi, sono escluse dal tetto di spesa per le retribuzioni
               previsto dai vincoli di finanza pubblica, in quanto partecipano della stessa natura dei contratti cui
               accedono.


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