Page 83 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
del regolamento (ma a certe condizioni)
La tardiva approvazione del regolamento
In tema di tardiva approvazione del regolamento si è pronunciata, recentemente, la Sezione delle
Autonomie con la deliberazione n.16/2021.
La sezione, dopo aver sottolineato che il principio del tempus regit actum possa trovare un
contemperamento a tutela, peraltro, del legittimo affidamento, in particolare, qualora la fase
liquidatoria non si sia conclusa, ha richiamato l’art.5, c.10, l. 121/2021, che, in ipotesi similare,
ha riconosciuto “che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli
stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.
La Sezione delle Autonomie, in pratica, ha ammesso la possibilità di una adozione postuma del
regolamento.
In questo senso ha concluso che “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in
esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994;
d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi
per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento
potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a
condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate
ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
La previsione, ovviamente, nei quadri economici delle somme relative agli incentivi è condizione
vincolante per poter liquidare gli incentivi (e su questo insiste opinione unanime in giurisprudenza in
considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente
(Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022,
73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017).
Da ciò la necessaria previsione nel fondo sviluppo risorse umane con cui l’amministrazione vincola
una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal
modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria.
Altro orientamento, oramai consolidato, è altresì propenso alla possibilità di un riconoscimento
postumo ammettendo la possibilità di integrare successivamente un quadro economico (che risultasse
sprovvisto di incentivi. In deliberazione, quindi, sul punto si legge che la giurisprudenza ha, tuttavia,
riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente
previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione
dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della
loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia,
n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sezione
controllo Emilia Romagna, delibera n. 56/2021)”(cfr. Sez. reg. Sardegna, n.1/2022), nel rispetto
delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016.
Ovviamente detta eventuale, successiva, inclusione nel quadro economico deve ammettersi se
giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte
di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e,
al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n. 93/2022,
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