Page 83 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
               del regolamento (ma a certe condizioni)











               La tardiva approvazione del regolamento


               In tema di tardiva approvazione del regolamento si è pronunciata, recentemente, la Sezione delle
               Autonomie con la deliberazione n.16/2021.
               La  sezione,  dopo  aver  sottolineato  che  il principio del  tempus  regit  actum  possa  trovare  un
               contemperamento  a  tutela,  peraltro,  del  legittimo  affidamento,  in  particolare,  qualora  la  fase
               liquidatoria non  si  sia  conclusa,  ha  richiamato  l’art.5,  c.10,  l.  121/2021,  che,  in  ipotesi similare,
               ha riconosciuto “che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
               si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state
               avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli
               stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.
               La  Sezione  delle Autonomie,  in pratica,  ha  ammesso  la  possibilità  di una  adozione postuma  del
               regolamento.
               In questo senso ha  concluso che “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in
               esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994;
               d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi
               per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento
               potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a
               condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate
               ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
               La  previsione, ovviamente,  nei quadri  economici delle somme  relative  agli incentivi è  condizione
               vincolante per poter liquidare gli incentivi (e su questo insiste opinione unanime in giurisprudenza in
               considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente
               (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022,
               73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017).
               Da ciò la necessaria previsione nel fondo sviluppo risorse umane con cui l’amministrazione vincola
               una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal
               modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria.
               Altro orientamento, oramai  consolidato, è  altresì propenso  alla possibilità  di un  riconoscimento
               postumo ammettendo la possibilità di integrare successivamente un quadro economico (che risultasse
               sprovvisto di incentivi. In deliberazione, quindi, sul punto si legge che la giurisprudenza ha, tuttavia,
               riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente
               previsti  nel  quadro  economico  (e  quindi  in  fase  di  indizione  del  bando  con  relativa  definizione
               dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della
               loro  successiva  inclusione  nel  nuovo  quadro  economico  (così Sez.  controllo  Friuli Venezia  Giulia,
               n.  43/2021/PAR citata; cfr. anche  Sezione  controllo Puglia, delibera  n.  103/2021/PAR; Sezione
               controllo  Emilia  Romagna,  delibera  n.  56/2021)”(cfr.  Sez.  reg.  Sardegna,  n.1/2022),  nel  rispetto
               delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016.
               Ovviamente  detta  eventuale, successiva,  inclusione nel quadro  economico  deve  ammettersi  se
               giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte
               di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e,
               al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n. 93/2022,


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