Page 82 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                               Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
                                                                   del regolamento (ma a certe condizioni)











               La giurisprudenza in materia


               In  deliberazione  si  riporta  l’orientamento  giurisprudenziale  sviluppatosi in  materia  (cfr.  Sez.  reg.
               Campania,  n.21/2022),  in cui si rammenta  che  nell’ordinamento  è  stato  introdotto  un  compenso
               incentivante per l’esercizio di funzioni progettuali da parte del personale dipendente (cfr. art. 1 r.d.
               422/1923, artt. 17 e 18 l. 190/1994, art. 7, c.6, d.lgs. 165/2001, art.93 d.lgs. 163/2006, come
               innovato ad opera del d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014).

               Nell’attuale  disciplina, contenuta  nell’artt.  113,  commi  2  e  ss.,  d.lgs.50/16,  l’istituto non  è  più
               correlato all’espletamento delle dette funzioni, ma è finalizzato ad incentivare la serie variegata di
               attività, di natura prevalentemente tecnica, espressamente indicate dalla norma, inerente agli appalti
               di lavori, di servizi e di forniture, da parte di più figure professionali interne all’amministrazione (cfr.,
               Sez. reg. Lazio, n. 57/2018).
               Ora, sulla base del modello normativo adottato dall’art.113 d.lgs. 50/2016 l’amministrazione può
               procedere  alla  corresponsione  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  al  ricorrere  di  alcuni  specifici
               presupposti di carattere soggettivo e oggettivo.
                   a)  Dal lato soggettivo, si legge, la norma individua “una platea ben circoscritta di possibili
                      destinatari, accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito
                      di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (Sez. autonomie n.6/2018;
                      cfr.,  altresì,  Sez.  reg.  Lombardia,  n.73/2021  e  Sez.  autonomie,  del.  n.15/2019),  ai  quali
                      possono  complessivamente  corrispondersi,  nel  corso  dell’anno,  incentivi -  provenienti
                      anche da diverse amministrazioni - nel limite del 50 per cento del trattamento economico
                      complessivo annuo lordo.
                   b)  Dal lato oggettivo, evidentemente, la norma richiede che l’amministrazione si doti di un
                      apposito regolamento interno, che raggiunga un accordo in sede di contrattazione decentrata
                      integrativa  e  che  destini agli incentivi una  quota  parte delle risorse  stanziate  nel quadro
                      economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un fondo vincolato, della misura del 2%
                      dell’importo posto a base della gara.



               Il regolamento è un presupposto essenziale

               Dal  tenore  della  norma,  il  regolamento  costituisce  il  presupposto  logico  per  la  fissazione  in  sede
               di  contrattazione  integrativa  dei  coefficienti  per  il  calcolo  dell’incentivo  in  funzione  dei  carichi  di
               lavoro, dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti (cfr., Sez. reg. Sardegna,
               n.1/2022, Cons. Stato, Sez. cons., n.145/2021).
               Sul punto, è, peraltro, parere della giurisprudenza civile che il compimento dei predetti atti da parte
               dell’amministrazione (in particolare, la previa adozione del regolamento) non siano costitutivi del
               diritto di credito del dipendente, ma ne integrino condizioni di esigibilità, con la conseguenza
               che,  in  caso  di  omissione  dell’amministrazione,  il  dipendente  può  far  valere  solo  una
               azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi (Cass. Civ., sez. lav., n.10222/2022;
               cfr., altresì, Sez. Autonomie n.16/2021).


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