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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
del regolamento (ma a certe condizioni)
La giurisprudenza in materia
In deliberazione si riporta l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia (cfr. Sez. reg.
Campania, n.21/2022), in cui si rammenta che nell’ordinamento è stato introdotto un compenso
incentivante per l’esercizio di funzioni progettuali da parte del personale dipendente (cfr. art. 1 r.d.
422/1923, artt. 17 e 18 l. 190/1994, art. 7, c.6, d.lgs. 165/2001, art.93 d.lgs. 163/2006, come
innovato ad opera del d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014).
Nell’attuale disciplina, contenuta nell’artt. 113, commi 2 e ss., d.lgs.50/16, l’istituto non è più
correlato all’espletamento delle dette funzioni, ma è finalizzato ad incentivare la serie variegata di
attività, di natura prevalentemente tecnica, espressamente indicate dalla norma, inerente agli appalti
di lavori, di servizi e di forniture, da parte di più figure professionali interne all’amministrazione (cfr.,
Sez. reg. Lazio, n. 57/2018).
Ora, sulla base del modello normativo adottato dall’art.113 d.lgs. 50/2016 l’amministrazione può
procedere alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al ricorrere di alcuni specifici
presupposti di carattere soggettivo e oggettivo.
a) Dal lato soggettivo, si legge, la norma individua “una platea ben circoscritta di possibili
destinatari, accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito
di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (Sez. autonomie n.6/2018;
cfr., altresì, Sez. reg. Lombardia, n.73/2021 e Sez. autonomie, del. n.15/2019), ai quali
possono complessivamente corrispondersi, nel corso dell’anno, incentivi - provenienti
anche da diverse amministrazioni - nel limite del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo.
b) Dal lato oggettivo, evidentemente, la norma richiede che l’amministrazione si doti di un
apposito regolamento interno, che raggiunga un accordo in sede di contrattazione decentrata
integrativa e che destini agli incentivi una quota parte delle risorse stanziate nel quadro
economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un fondo vincolato, della misura del 2%
dell’importo posto a base della gara.
Il regolamento è un presupposto essenziale
Dal tenore della norma, il regolamento costituisce il presupposto logico per la fissazione in sede
di contrattazione integrativa dei coefficienti per il calcolo dell’incentivo in funzione dei carichi di
lavoro, dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti (cfr., Sez. reg. Sardegna,
n.1/2022, Cons. Stato, Sez. cons., n.145/2021).
Sul punto, è, peraltro, parere della giurisprudenza civile che il compimento dei predetti atti da parte
dell’amministrazione (in particolare, la previa adozione del regolamento) non siano costitutivi del
diritto di credito del dipendente, ma ne integrino condizioni di esigibilità, con la conseguenza
che, in caso di omissione dell’amministrazione, il dipendente può far valere solo una
azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi (Cass. Civ., sez. lav., n.10222/2022;
cfr., altresì, Sez. Autonomie n.16/2021).
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