Page 84 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                               Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
                                                                   del regolamento (ma a certe condizioni)











               n.  11/2021;  Sez.  reg.  Emilia-Romagna  n.  56/2021),  in  quanto,  diversamente,  “appare
               sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021).
               Ciò consente anche di incrementare il fondo predetto “qualora nel corso dell’esecuzione del contratto
               si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità,
               con incremento dell’importo di gara (escludendo le varianti determinate da errori di progettazione) e
               previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti
               (Sez. reg. Lombardia, n.65/2022)”. In questo senso, ai fini di rideterminare il valore della percentuale
               di incentivi spettante ai dipendenti, anche la Sez. reg. Sardegna, n.1/2022.



               La conclusione


               Sulla base delle considerazioni esposte, in risposta al quesito sottoposto, la sezione conclude nel
               senso  che  il mancato  accantonamento  nel fondo  previsto  dal secondo  comma  dell’art.113  delle
               risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e, dunque, la mancata previsione nel quadro
               economico del singolo appalto, impedisce all’amministrazione di erogare gli stessi al personale
               dipendente, mancando la copertura della spesa.
               Però,  la  possibilità  di  riconoscere  gli  incentivi  è  ammessa  una  volta  accantonate  le  risorse  nel
               fondo ex art.113 (nel caso in via postuma, secondo quanto in precedenza esposto), sempre che
               l’amministrazione abbia assunto il relativo impegno di spesa a valere sul detto fondo, vale
               a dire, sullo stanziamento previsto in bilancio per l’appalto e, al contempo, sul fondo per
               la contrattazione integrativa, previo accertamento in entrata sulle risorse accantonate al
               primo fondo, nel rispetto del principio contabile ex allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, onde
               evitare l’effetto duplicativo della spesa.
               Se questi presupposti, indefettibili, sono presenti, l’erogazione degli incentivi è consentita (con
               le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale), a patto
               che, ovviamente, l’amministrazione abbia preventivamente approvato un apposito regolamento.
               Pertanto,  può  ritenersi  consentita  l’erogazione  anche  in  presenza  di  un  regolamento  approvato
               successivamente  all’espletamento  delle funzioni da  parte  dei dipendenti,  purché  prima  della
               conclusione del procedimento di riparto e successiva liquidazione degli stessi.
               Più nel dettaglio il riscontro ai pareri è:
                   1.  “Gli  incentivi per  funzioni tecniche  possono  essere  erogati dall’amministrazione  al
                      personale  dipendente,  previa  approvazione  dell’apposito  regolamento,  al  ricorrere  delle
                      specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare,
                      qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento
                      del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo
                      le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo
                      confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.
                   2.  Non è da escludere  che  gli  incentivi  non  inizialmente  previsti nel quadro  economico
                      trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e
                      al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della
                      disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale.


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