Page 84 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi erogabili anche nel caso di approvazione postuma
del regolamento (ma a certe condizioni)
n. 11/2021; Sez. reg. Emilia-Romagna n. 56/2021), in quanto, diversamente, “appare
sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021).
Ciò consente anche di incrementare il fondo predetto “qualora nel corso dell’esecuzione del contratto
si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità,
con incremento dell’importo di gara (escludendo le varianti determinate da errori di progettazione) e
previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti
(Sez. reg. Lombardia, n.65/2022)”. In questo senso, ai fini di rideterminare il valore della percentuale
di incentivi spettante ai dipendenti, anche la Sez. reg. Sardegna, n.1/2022.
La conclusione
Sulla base delle considerazioni esposte, in risposta al quesito sottoposto, la sezione conclude nel
senso che il mancato accantonamento nel fondo previsto dal secondo comma dell’art.113 delle
risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e, dunque, la mancata previsione nel quadro
economico del singolo appalto, impedisce all’amministrazione di erogare gli stessi al personale
dipendente, mancando la copertura della spesa.
Però, la possibilità di riconoscere gli incentivi è ammessa una volta accantonate le risorse nel
fondo ex art.113 (nel caso in via postuma, secondo quanto in precedenza esposto), sempre che
l’amministrazione abbia assunto il relativo impegno di spesa a valere sul detto fondo, vale
a dire, sullo stanziamento previsto in bilancio per l’appalto e, al contempo, sul fondo per
la contrattazione integrativa, previo accertamento in entrata sulle risorse accantonate al
primo fondo, nel rispetto del principio contabile ex allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, onde
evitare l’effetto duplicativo della spesa.
Se questi presupposti, indefettibili, sono presenti, l’erogazione degli incentivi è consentita (con
le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale), a patto
che, ovviamente, l’amministrazione abbia preventivamente approvato un apposito regolamento.
Pertanto, può ritenersi consentita l’erogazione anche in presenza di un regolamento approvato
successivamente all’espletamento delle funzioni da parte dei dipendenti, purché prima della
conclusione del procedimento di riparto e successiva liquidazione degli stessi.
Più nel dettaglio il riscontro ai pareri è:
1. “Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al
personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle
specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare,
qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento
del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo
le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo
confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.
2. Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico
trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e
al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della
disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale.
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