Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi e in house providing
               (e rapporti con le spese del personale)











               Rapporti con l’in house providing


               Espletato  l’importante  riscontro,  la  sezione  giunge  ad  analizzare  i  rapporti  rispetto  all’in  house
               providing.
               Più specificamente, si annota in deliberazione, il modello “in house providing” si caratterizza “per
               la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell’attività rispetto alla
               pubblica amministrazione affidante, per cui, diversamente da quanto si verifica sia nel caso dell’appalto
               pubblico che in quello della concessione, manca una reale relazione intersoggettiva e proprio tale
               circostanza fonda la deroga alla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica, in quanto
               nella sostanza è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell’amministrazione
               controllante”.



               Il riscontro


               Per effetto di quanto riportato emerge che nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture le società in
               house sono tenute ad attenersi alla disciplina del Codice dei contratti pubblici: l’affidamento diretto
               “a monte” dell’attività alla società in house, viene in parte bilanciato dall’obbligo per quest’ultima di
               seguire “a valle” le regole dell’evidenza pubblica per gli appalti da stipulare.
               Il principio risulta, tra l’altro, positivizzato all’art. 16, d.lgs. n. 175/2016, avente ad oggetto le “società
               in house” che, al comma 7, statuisce: «le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto
               di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo
               quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».

               In conclusione, si sottolinea, è possibile fornire risposta al quesito nel senso che le somme
               da corrispondere per le attività incentivabili ai sensi dell’art. 92 co. 5. ult. per. del d.lgs.
               163/2006  sono  (ri)comprese  nel  quadro  economico  dell’appalto  e  non  concorrono  al
               raggiungimento dei limiti di spesa fissati dall’Ente socio (per l’in house).


























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