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Mediappalti In Pillole
Le clausole di rinnovo contrattuale comportano contrattuale allorquando vi sia integrale conferma
una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica
che può concludersi con l’integrale conferma delle di quelle non più attuali), con il solo effetto del
precedenti condizioni o con la modifica di alcune differimento del termine finale del rapporto, per il
di esse in quanto non più attuali; se è previsto resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre
il rinnovo tacito, la conferma delle precedenti l’ipotesi di rinnovo quando interviene una nuova
condizioni contrattuali avviene senza necessità di negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude
manifestazione di volontà; esse si distinguono delle con una modifica delle precedenti condizioni (ex
clausole di proroga del contratto, che prevedono il multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 5059 del 2018;
mero slittamento nel tempo della sua durata (cfr. Sez. VI, n. 3478 del 2019 e n. 8219 del 2019; Sez.
Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860; III, V, n. 3874 del 2020).
27 agosto 2018, n. 5059).
Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non
Così interpretata la clausola contrattuale ne va determinante del nomen iuris formalmente
confermata la nullità per contrasto con l’art. 6 attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano
(Contratti pubblici) l. 24 dicembre 1993, n. 537 sostanziale, per la rinegoziazione del complesso
(Interventi correttivi di finanza pubblica) il quale delle condizioni del contratto originario, per cui
sin dalla sua prima formulazione (antecedente alla deve risultare che le parti, attraverso specifiche
stipulazione del contratto in esame) prevedeva manifestazioni di volontà, abbiano dato corso
il divieto di “rinnovo tacito dei contratti delle a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici,
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni ancorché di contenuto analogo a quello originario.
e servizi”, con conseguente nullità dei contratti
stipulati in violazione del predetto divieto. In assenza di tale negoziazione novativa, è
qualificabile come proroga contrattuale l’accordo
Il riferimento a tutti i contratti stipulati da pubbliche con cui le parti si limitano a pattuire il differimento
amministrazioni per la fornitura di beni o servizi del termine finale del rapporto, che per il resto
per la sua ampiezza conduce a ritenere applicabile continua ad essere regolato dall’atto originario;
il divieto anche ai contratti di concessione di ed anche la circostanza che in tale accordo sia
servizi pubblici, come è comunemente qualificato riportato il prezzo del contratto originario, che
il contratto con il quale l’amministrazione affida il quindi rimane immutato, non costituisce affatto
servizio di illuminazione votiva cimiteriale. Ciò è espressione di rinnovata volontà negoziale, ma
coerente con la ratio del divieto. circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente
l’intervenuta mera proroga del previgente contratto
Occorre, infatti, rammentare che, contrariamente (in tal senso, nello specifico, Cons. Stato, sez. V, n.
a quanto sostenuto dall’appellante, il divieto di 3874 del 2020 e Tar Roma, Sez. II, n. 10771 del
rinnovo tacito non è giustificato solamente da 2020) (Consiglio di Stato, sez. III, 24.03.2022 n.
esigenze di contenimento della spesa pubblica – 2157)..
ossia dalla necessità di consentire per legge alle
amministrazioni di svincolarsi da un impegno Una interessante ricostruzione sul tema è data
economico divenuto nel tempo eccessivamente dalla sentenza TAR Napoli, 10.02.2022 n. 891, la
gravoso – ma, soprattutto, dalla volontà di favorire quale anzitutto richiama numerosi precedenti sia
l’apertura del mercato alla concorrenza evitando del Consiglio di Stato (sez. V, n. 274 del 2018;
che la rinnovazione tacita dei contratti porti a n. 3588 del 2019) che della Corte di Cassazione
costituire rendite di posizione per certi operatori (Sez, Un. Ord. n. 2811 del 31 ottobre 2019) in
economici, con conseguente impossibilità di materia di contenzioso sulla c.d. proroga tecnica,
selezionare per quello stesso servizio un miglior rammentando che: “… è, infatti, evidente che la
contraente, sia in relazione il prezzo richiesto, ma, proroga tecnica pertiene all’esercizio del potere
specialmente, per la qualità del servizio offerto.” autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto,
che deve essere motivato e che può avvenire a
Proseguendo nel solco delle definizioni, utili determinate condizioni, sicché ogni contestazione
a sgombrare spesso il campo da dubbi di sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione
inquadramento, costante giurisprudenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,
rammenta che si verte in ipotesi di proroga comma 1, lett. c) c.p.a. e ciò segnatamente nel
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