Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 Le  clausole  di rinnovo  contrattuale  comportano   contrattuale allorquando vi sia integrale conferma
                 una nuova negoziazione con il medesimo soggetto,   delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica
                 che può concludersi con l’integrale conferma delle   di  quelle  non  più  attuali),  con  il  solo  effetto  del
                 precedenti condizioni o con la modifica di alcune   differimento del termine finale del rapporto, per il
                 di esse  in quanto  non  più attuali; se  è  previsto   resto  regolato dall’atto  originario;  mentre  ricorre
                 il rinnovo  tacito,  la  conferma  delle precedenti   l’ipotesi  di  rinnovo  quando  interviene  una  nuova
                 condizioni contrattuali avviene senza necessità di   negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude
                 manifestazione di volontà; esse si distinguono delle   con  una  modifica  delle  precedenti  condizioni  (ex
                 clausole di proroga del contratto, che prevedono il   multis,  Cons.  Stato,  Sez.  III,  n.  5059  del  2018;
                 mero slittamento nel tempo della sua durata (cfr.   Sez. VI, n. 3478 del 2019 e n. 8219 del 2019; Sez.
                 Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860; III,   V, n. 3874 del 2020).
                 27 agosto 2018, n. 5059).
                                                                Il  rinnovo,  dunque,  in  disparte  il  dato  non
                 Così interpretata  la clausola  contrattuale  ne  va   determinante  del  nomen  iuris  formalmente
                 confermata  la  nullità per  contrasto  con  l’art.  6   attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano
                 (Contratti  pubblici)  l.  24  dicembre  1993,  n.  537   sostanziale,  per  la  rinegoziazione  del complesso
                 (Interventi correttivi  di  finanza pubblica)  il  quale   delle  condizioni del  contratto  originario,  per  cui
                 sin dalla sua prima formulazione (antecedente alla   deve  risultare  che  le  parti,  attraverso  specifiche
                 stipulazione del contratto  in esame)  prevedeva   manifestazioni  di  volontà,  abbiano  dato  corso
                 il  divieto di “rinnovo  tacito dei contratti  delle   a  distinti, nuovi  ed  autonomi  rapporti  giuridici,
                 pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni   ancorché di contenuto analogo a quello originario.
                 e servizi”, con conseguente  nullità  dei contratti
                 stipulati in violazione del predetto divieto.  In  assenza  di  tale  negoziazione  novativa,  è
                                                                qualificabile  come  proroga  contrattuale  l’accordo
                 Il riferimento a tutti i contratti stipulati da pubbliche   con cui le parti si limitano a pattuire il differimento
                 amministrazioni per  la  fornitura  di  beni  o  servizi   del  termine  finale  del  rapporto,  che  per  il  resto
                 per la sua ampiezza conduce a ritenere applicabile   continua  ad  essere  regolato  dall’atto  originario;
                 il divieto  anche  ai  contratti  di concessione  di   ed  anche  la  circostanza  che  in tale  accordo  sia
                 servizi pubblici, come è comunemente qualificato   riportato  il  prezzo del contratto  originario,  che
                 il contratto con il quale l’amministrazione affida il   quindi  rimane  immutato,  non  costituisce  affatto
                 servizio  di illuminazione votiva  cimiteriale.  Ciò è   espressione  di rinnovata  volontà  negoziale, ma
                 coerente con la ratio del divieto.             circostanza  idonea  ad  avvalorare  ulteriormente
                                                                l’intervenuta mera proroga del previgente contratto
                 Occorre, infatti, rammentare che, contrariamente   (in tal senso, nello specifico, Cons. Stato, sez. V, n.
                 a  quanto  sostenuto  dall’appellante,  il divieto  di   3874 del 2020 e Tar Roma, Sez. II, n. 10771 del
                 rinnovo  tacito  non  è  giustificato  solamente  da   2020) (Consiglio di Stato, sez. III, 24.03.2022 n.
                 esigenze  di contenimento  della  spesa  pubblica –   2157)..
                 ossia  dalla necessità  di consentire  per  legge  alle
                 amministrazioni di svincolarsi  da  un  impegno   Una  interessante  ricostruzione  sul  tema  è  data
                 economico divenuto  nel tempo eccessivamente   dalla sentenza TAR Napoli, 10.02.2022 n. 891, la
                 gravoso – ma, soprattutto, dalla volontà di favorire   quale  anzitutto  richiama  numerosi  precedenti  sia
                 l’apertura  del  mercato  alla  concorrenza  evitando   del  Consiglio  di  Stato  (sez.  V,  n.  274  del  2018;
                 che  la rinnovazione tacita dei contratti porti a   n. 3588 del 2019) che della Corte di Cassazione
                 costituire rendite  di posizione per  certi operatori   (Sez,  Un.  Ord.  n.  2811  del  31  ottobre  2019)  in
                 economici, con conseguente  impossibilità  di   materia di contenzioso sulla c.d. proroga tecnica,
                 selezionare  per  quello stesso  servizio un  miglior   rammentando  che:  “…  è,  infatti,  evidente  che  la
                 contraente, sia in relazione il prezzo richiesto, ma,   proroga  tecnica  pertiene  all’esercizio  del  potere
                 specialmente, per la qualità del servizio offerto.”  autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto,
                                                                che  deve  essere  motivato  e  che  può  avvenire  a
                 Proseguendo  nel  solco  delle  definizioni,  utili   determinate condizioni, sicché ogni contestazione
                 a  sgombrare  spesso  il campo  da  dubbi di   sulla  sua  legittimità appartiene  alla  giurisdizione
                 inquadramento,    costante    giurisprudenza   del  giudice  amministrativo ai  sensi  dell’art.  133,
                 rammenta  che  si verte  in ipotesi di proroga   comma  1,  lett.  c)  c.p.a.  e  ciò  segnatamente  nel

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