Page 63 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 Indicazioni recenti sulle c.d. opzioni…

                 i limiti concettuali degli istituti di

                 proroga tecnica e contrattuale

                 e rinnovo espresso e tacito…


                                                                                        IN
                                                                                       PIL
                                                                                     LOLE









































                 Nell’ultimo periodo,  molteplici  sono  state  le   criterio  prioritario  dell’operazione  interpretativa
                 pronunce  giurisprudenziali che  direttamente  o   cui  vanno  affiancati  gli  altri  criteri  (tra  cui,  in
                 indirettamente hanno posto l’accento sulla vicenda   particolare,  il  criterio logico – sistematico di
                 esecutiva  dei contratti pubblici, ed  in particolare   cui all’art.  1363  cod.  civ.,  ma  anche  il criterio
                 sul momento finale e sullo sviluppo delle loro sorti,   di interpretazione  secondo  buona  fede  evocato
                 qualora il committente pubblico decida di avvalersi   dall’appellante),  anche  se  il testo dell’accordo
                 delle possibilità concesse in tema di prolungamento   era chiaro ma incoerente con altri indici rivelatori
                 del rapporto con l’appaltatore.                di  una  diversa  volontà  dei  contraenti  (cfr.  Cass.
                                                                civ.,  sez.  1,  2  luglio 2020,  n.  13595;  sez.  3,  26
                 Il Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2158   luglio 2019, n. 20294; aggiungendo, peraltro, che
                 sottolinea  che:  “L’art.  1362,  comma  1,  cod.  civ.   qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire
                 impone di interpretare  il contratto  ricercando  la   il  risultato che le parti intendevano  conseguire,
                 “comune  intenzione  delle  parti”,  senza  limitarsi   l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente,
                 al  senso  letterale  delle  parole;  la  giurisprudenza   quanto  definitivamente,  conclusa,  cfr.  Cass.  civ,
                 ha  chiarito  che  il  significato  letterale  costituisce   sez. 3, 11 marzo 2014, n. 5595).

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