Page 65 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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In Pillole Mediappalti
caso in esame, in cui l’oggetto del contratto è i limiti temporali consentiti, la stessa proroga
quello del servizio attinente al ciclo dei rifiuti (in deve essere equiparata ad un affidamento senza
termini, anche CGARS, sent. 1201/2020).” gara (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017,
secondo cui “La proroga, anzi, come giustamente
Inoltre direttamente esprimendosi precisa: “Nel evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento
merito, si osserva che l’art. 106, comma 11, del del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora
D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “La durata del non sia possibile attivare i necessari meccanismi
contratto può essere modificata esclusivamente concorrenziali”). [..omissis] La proroga, nella sua
per i contratti in corso di esecuzione se è prevista accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e
nel bando e nei documenti di gara una opzione di di strumento atto esclusivamente ad assicurare
proroga. il passaggio da un regime contrattuale ad un
altro; una volta scaduto un contratto, quindi,
La proroga è limitata al tempo strettamente l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità
necessario alla conclusione delle procedure di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve
necessarie per l’individuazione di un nuovo effettuare una nuova gara (Consiglio di Stato, Sez.
contraente. In tal caso il contraente è tenuto V, n. 3391/2008); quindi “è teorizzabile ancorandola
all’esecuzione delle prestazioni previste nel al principio di continuità dell’azione amministrativa
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi
favorevoli per la stazione appaltante. in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di
E’ noto che in materia di rinnovo o proroga dei assicurare precariamente il servizio nelle more del
contratti pubblici di appalto di servizi non vi è reperimento di un nuovo contraente” (Consiglio
alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle di Stato, Sez. V, n. 2882/2009)” – Tar Campania,
parti in quanto vige il principio inderogabile, Napoli, sez. V, sent. 6435/2021.
fissato dal legislatore per ragioni di interesse
pubblico, in forza del quale, salve espresse Ed ancora: “… come già evidenziato alla luce della
previsioni dettate dalla legge in conformità della giurisprudenza in materia, una legittima proroga
normativa eurounitaria, l’amministrazione, una sarebbe potuta intervenire antecedentemente
volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia alla scadenza del contratto, per una sola volta, e
ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo limitatamente al periodo necessario per l’indizione
di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica e la conclusione della necessaria procedura ad
(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013). evidenza pubblica … da programmarsi, comunque,
con congruo anticipo in previsione della già stabilita
Va peraltro ricordato che la differenza tra rinnovo cessazione del periodo di efficacia del contratto
e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che non costituente circostanza imprevedibile ed
il primo comporta una nuova negoziazione con eccezionale. ‘Ed invero, come innanzi accennato
il medesimo soggetto, che può concludersi con la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio
l’integrale conferma delle precedenti condizioni o di continuità dell’azione amministrativa (art.
con la modifica di alcune di esse in quanto non più 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in
attuali; la seconda ha invece come solo effetto il cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti
differimento del termine finale del rapporto, il quale dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di
rimane per il resto regolato dall’atto originario. assicurare precariamente il servizio nelle more del
reperimento di un nuovo contraente’ – CdS, sez.
Peraltro, all’affidamento senza una procedura V, sent. 11.5.2009, n. 2882; T.A.R. Campania,
competitiva deve essere equiparato il caso in Napoli, sez. V, 20.06.2018, n. 04109, citata)” –
cui, all’aggiudicazione della gara, segua, dopo T.A.R. Campania, Sez. V. sent. n. 1392/2020 e,
scadenza dell’appalto, un regime di proroga diretta in termini, anche Tar Sicilia, Catania, sez. III,
che non trovi fondamento nel quadro normativo; sent. 3392/2021 e T.R.G.A., sez. aut. Bz, sent. n.
le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, 141/2021.
sono consentite se già previste ab origine e
comunque entro termini determinati, mentre, Da ultimo, l’ANAC (con delibera n. 576 del 28 luglio
una volta che il contratto scada e si proceda ad 2021) ha puntualizzato quanto segue: “L’Autorità
una proroga non prevista originariamente, o oltre ha messo in luce come la proroga tecnica abbia
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