Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti In Pillole
carattere eccezionale e di temporaneità, essendo – la nuova gara deve essere già stata avviata
uno strumento volto esclusivamente ad assicurare al momento della proroga (Parere Anac AG n.
una data prestazione in favore della pubblica 33/2013);
amministrazione, nel passaggio da un regime
contrattuale ad un altro. L’Autorità ha quindi – l’amministrazione non deve rendersi responsabile
individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali di ritardi nell’indizione della procedura di
la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga
principio di continuità dell’azione amministrativa, tecnica trova giustificazione solo nei casi in
restringendo però tale possibilità a casi limitati ed cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti
eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di
non dipendenti dall’amministrazione, vi sia assicurare il servizio nelle more del reperimento di
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n.
servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie 382 del 20 dicembre 2018).
procedure, di un nuovo contraente (ex multis,
Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo
19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive
settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva
2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; necessità di assicurare precariamente il servizio
in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio nelle more del reperimento di un nuovo contraente
2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882;
n. 2151). Parere ex Avcp AG 38/2013); – l’opzione di proroga
tecnica deve essere stata prevista nell’originario
Anche la giurisprudenza ha evidenziato come per bando di gara e di conseguenza nel contratto di
effetto dell’applicazione dei principi comunitari che appalto.
considerano la proroga o il rinnovo di un contratto
quale contratto nuovo, soggiacente a regole Tanto premesso, si rivelano evidentemente non
competitive, la proroga può essere concessa conformi alle regole che disciplinano l’istituto in
esclusivamente al fine di evitare l’interruzione esame, come elaborate dalla giurisprudenza, le
delle attività in atto, per il solo tempo necessario previsioni dell’art. 2 del capitolato speciale (pure
a consentire l’espletamento della procedura di oggetto di impugnativa) nelle quali, dopo un iniziale
evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, n. richiamo all’art. 106 cit. (che non può prescindere
2151/2011). dall’interpretazione datane dalla giurisprudenza),
si prevede, per contro, che l’appaltatore debba
Più in dettaglio, in base all’interpretazione della garantire l’espletamento del servizio alle stesse
norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza condizioni contrattuali fino al subingresso del
amministrativa, affinché la proroga tecnica sia nuovo aggiudicatario.”
legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
Ultima pronuncia richiamata nella presente
– la proroga deve rivestire carattere eccezionale, disamina è la sentenza del TAR Firenze,
utilizzabile solo quando non sia possibile attivare 25.02.2022 n. 228, la quale richiamando le
i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli posizioni della Corte di Giustizia UE in tema di
e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di di principio di immodificabilità del contratto, ci
assicurare precariamente il servizio nelle more del ricorda la non assolutezza di tale principio. Infatti
reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. con la pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez.
St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C.
10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); 549-14, essa ha chiarito che il principio di parità
di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne
– la proroga è ammessa solo quando ha carattere derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un
temporaneo, rappresentando uno strumento appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice
finalizzato esclusivamente ad assicurare il e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di
passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro tale appalto modifiche tali che tali disposizioni
(c.d. contratto ponte); presentino caratteristiche sostanzialmente diverse
da quelle dell’appalto iniziale.
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