Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
P. 66

Mediappalti                                                                             In Pillole






                 carattere eccezionale e di temporaneità, essendo   –  la  nuova  gara  deve  essere  già  stata  avviata
                 uno strumento volto esclusivamente ad assicurare   al  momento  della  proroga  (Parere  Anac  AG  n.
                 una  data  prestazione  in favore  della  pubblica   33/2013);
                 amministrazione, nel passaggio da un regime
                 contrattuale  ad  un  altro.  L’Autorità  ha  quindi   – l’amministrazione non deve rendersi responsabile
                 individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali   di ritardi nell’indizione  della procedura  di
                 la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del   selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga
                 principio di continuità  dell’azione  amministrativa,   tecnica  trova  giustificazione  solo  nei  casi  in
                 restringendo però tale possibilità a casi limitati ed   cui, per  ragioni  obiettivamente  non  dipendenti
                 eccezionali nei  quali,  per  ragioni  obiettivamente   dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di
                 non  dipendenti dall’amministrazione, vi sia   assicurare il servizio nelle more del reperimento di
                 l’effettiva necessità di assicurare precariamente il   un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n.
                 servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie   382 del 20 dicembre 2018).
                 procedure,  di  un  nuovo  contraente  (ex  multis,
                 Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione   In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo
                 19  dicembre  2012,  n.  110,  Deliberazione  19   nei  casi  eccezionali  in  cui,  per  ragioni  oggettive
                 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre   estranee  all’amministrazione,  vi sia l’effettiva
                 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86;   necessità  di assicurare  precariamente  il servizio
                 in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio   nelle more del reperimento di un nuovo contraente
                 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011,   (Cons.  Stato,  sez.  V,  11  maggio  2009,  n.  2882;
                 n. 2151).                                      Parere ex Avcp AG 38/2013); – l’opzione di proroga
                                                                tecnica  deve  essere  stata  prevista  nell’originario
                 Anche la giurisprudenza ha evidenziato come per   bando  di gara  e  di conseguenza  nel  contratto  di
                 effetto dell’applicazione dei principi comunitari che   appalto.
                 considerano la proroga o il rinnovo di un contratto
                 quale  contratto  nuovo,  soggiacente  a  regole   Tanto  premesso,  si  rivelano  evidentemente  non
                 competitive,  la  proroga  può  essere  concessa   conformi  alle  regole  che  disciplinano l’istituto in
                 esclusivamente  al  fine  di  evitare  l’interruzione   esame,  come  elaborate  dalla giurisprudenza,  le
                 delle attività in atto, per il solo tempo necessario   previsioni dell’art. 2 del capitolato speciale (pure
                 a  consentire  l’espletamento  della  procedura  di   oggetto di impugnativa) nelle quali, dopo un iniziale
                 evidenza  pubblica  (Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  n.   richiamo all’art. 106 cit. (che non può prescindere
                 2151/2011).                                    dall’interpretazione  datane  dalla  giurisprudenza),
                                                                si prevede,  per contro,  che  l’appaltatore  debba
                 Più  in  dettaglio,  in  base  all’interpretazione  della   garantire  l’espletamento  del servizio alle stesse
                 norma  fornita  dall’Anac  e dalla giurisprudenza   condizioni  contrattuali  fino  al  subingresso  del
                 amministrativa,  affinché  la  proroga  tecnica  sia   nuovo aggiudicatario.”
                 legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
                                                                Ultima  pronuncia  richiamata  nella  presente
                 – la proroga deve rivestire carattere eccezionale,   disamina  è  la  sentenza  del  TAR  Firenze,
                 utilizzabile solo quando non sia possibile attivare   25.02.2022  n.  228,  la  quale  richiamando  le
                 i necessari  meccanismi  concorrenziali,  nei  soli   posizioni  della Corte  di Giustizia  UE in tema  di
                 e  limitati casi  in  cui vi sia  l’effettiva  necessità  di   di  principio  di  immodificabilità  del  contratto,  ci
                 assicurare precariamente il servizio nelle more del   ricorda la non assolutezza di tale principio. Infatti
                 reperimento  di  un  nuovo  contraente  (Cfr.  Cons.   con la pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez.
                 St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del   VIII,  nella  sentenza  del  7  settembre  2016,  in  C.
                 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);   549-14, essa ha chiarito che il principio di parità
                                                                di trattamento  e l’obbligo  di trasparenza  che  ne
                 – la proroga è ammessa solo quando ha carattere   derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un
                 temporaneo,  rappresentando  uno  strumento    appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice
                 finalizzato   esclusivamente   ad   assicurare   il   e  l’aggiudicatario  apportino  alle  disposizioni  di
                 passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro   tale  appalto  modifiche  tali  che  tali  disposizioni
                 (c.d. contratto ponte);                        presentino caratteristiche sostanzialmente diverse
                                                                da quelle dell’appalto iniziale.

                                                             66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71