Page 34 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti Il Punto
Tali clausole, che non possono apportare modifiche cambiamento dell’appaltante comporterebbe
che alterino la natura generale del contratto notevoli (dimostrati) disagi o un sostanziale
o dell’accordo quadro, si attivano al verificarsi incremento dei costi.
di particolari condizioni di natura oggettiva, Quanto richiesto dalle nuove circostanze
che determinano una variazione dei costi, in presuppone integrazioni di natura complementare
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per rispetto a quanto originariamente previsto (art.
cento dell’importo complessivo e operano nella 120 comma 1 lettera b).
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire. Le varianti, invece, in corso d’opera, da intendersi
come modifiche resesi necessarie in corso di
esecuzione dell’appalto, per effetto di circostanze
2. I contenuti delle modifiche. Le imprevedibili, sopravvenute, da parte della stazione
possibilità a disposizione delle appaltante, sono conseguenti, ad esempio,
Amministrazioni ai sensi dell’art. 120 all’introduzione ex novo di disposizioni legislative,
del 36/2023 e gli obblighi del RUP di regolamentari o di provvedimenti sopravvenuti
di autorità o enti preposti alla tutela di interessi
La disposizione al primo comma lettera a) prevede rilevanti (art. 120 comma 1 lettera c).
la possibilità di introdurre modifiche anche sotto
forma di opzioni (è un esempio di opzione, la Sopravvenienze normative possono comportare
proroga). Nel caso in cui si rilevassero necessarie, le la necessità di introdurre una variante soltanto
modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, allorquando la condizione abbia carattere oggettivo
devono essere previste in clausole chiare, precise e la stazione appaltante non possa gestire la nuova
e inequivocabili nei documenti di gara iniziali ed il esigenza facendo ricorso a strumenti diversi dalla
relativo valore concorre alla definizione della stima variante contrattuale, tra cui la proroga tecnica.
dell’appalto (art. 120 comma 1 lettera a)).
In questo caso, è necessaria una certa flessibilità
A differenza delle altre tipologie di modifiche per adeguare il contratto a tali circostanze, senza
quanto riportato al comma 1 lettera a), non è ricorrere ad una nuova procedura di appalto.
sottoposto a limiti economici in considerazione La variante è quindi lo strumento adeguato.
della presenza, negli atti di gara, di clausole È evidenziato dalle disposizioni europee: “Il
che descrivano le modifiche, in termini chiari, concetto di circostanze imprevedibili si riferisce
che potrebbero intervenire in fase esecutiva. Il a circostanze che non si potevano prevedere
contratto, come tra l’altro dispone l’art. 9 del dlgs. nonostante una ragionevole e diligente
36/2023, può contenere clausole di rinegoziazione preparazione dell’aggiudicazione iniziale da
al fine di garantire la conservazione dell’equilibrio parte dell’amministrazione aggiudicatrice”
economico (principio tra l’altro individuato dal (Considerando art. 109 della Direttiva 2014/24/
codice degli appalti). UE).
Per completezza si richiama l’art. 14 del d.lgs.
36/2023 che fa riferimento alle opzioni: “Il calcolo
dell’importo stimato di un appalto pubblico di Le varianti e le integrazioni
lavori, servizi e forniture è basato sull’importo supplementari possono essere
totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore autorizzate non oltre un limite
aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. di spesa. Il contratto può essere
Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, modificato, infatti, solo se l’eventuale
ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei aumento di prezzo non ecceda il 50
documenti di gara”. per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di più modifiche
La disposizione prevede, proseguendo nell’esame, successive, la limitazione si applica
alla lettera b) il caso di modifiche verificatesi per la al valore di ciascuna modifica,
sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture tenuto conto delle disposizioni (e dei
supplementari, non previsti nell’appalto iniziale.
Il ricorso al medesimo operatore è motivato da principi) del codice degli appalti.
ragioni economiche e tecniche e dal fatto che il
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