Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Avendo, pertanto, ricevuto da più parti perplessità 4. Conclusioni
rispetto alla interpretazione propugnata, ANAC
è stata indotta a scendere a miti consigli, In linea di massima, la matrice volta a stimolare
dovendo sul punto rappresentare nella propria la concorrenza, sia attraverso la massima
relazione a corredo della pubblicazione del partecipazione possibile alle gare sia anche
bando tipo n. 1, sottolineare quanto segue: garantendo una più elevata possibilità che le
“Con riferimento alle clausole che consentono imprese di piccole e medie dimensioni possano
alle stazioni appaltanti di limitare l’aggiudicazione risultare aggiudicatarie, caratterizza tutta la
e la partecipazione nelle gare suddivise in normativa europea in materia di appalti pubblici
lotti, nel documento di consultazione è stata e, di conseguenza, il nuovo codice nazionale degli
data un’interpretazione che rendeva il limite appalti pubblici e delle concessioni, così come i
di partecipazione non più autonomo ma da codici precedenti.
imporre esclusivamente in aggiunta al limite di
aggiudicazione. La soluzione proposta è stata D’altro canto il <considerando> n. 78 della
condivisa solo in parte. È stato, per lo più, direttiva 2014/24/UE, sottolinea come la scelta
osservato, che è più aderente al testo della di non procedere alla suddivisione debba essere
direttiva consentire l’applicazione separata delle motivata adeguatamente ed evidenzia quindi che
limitazioni sopra indicate. Tali osservazioni sono “tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel
state condivise ed è stato aggiornato il testo del fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene
bando disgiungendo i vincoli”. che tale suddivisione possa rischiare di limitare la
concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto
A tal riguardo, a parere di chi scrive, il dato eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o
letterale della norma, già si prestava di per sé troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare
ad una diversa lettura rispetto a quella postulata i diversi operatori economici per i lotti possa
da ANAC, ove sia correttamente valorizzato il rischiare seriamente di pregiudicare la corretta
significato della congiunzione “e” – presente tra esecuzione dell’appalto”.
“al ricorrere delle medesime condizioni” e “ove
necessario in ragione dell’elevato numero atteso di Pertanto, a livello europeo compare la tensione tra i
concorrenti” – non già nel senso indicato da ANAC, due contrapposti obiettivi costituiti, da un lato, dalla
come congiunzione che regga una preposizione finalità di garantire la partecipazione delle PMI alle
“aggiuntiva” (cit. Treccani “le proposizioni gare d’appalto, con conseguente loro suddivisione
aggiuntive sono s proposizioni subordinate che in lotti di importo limitato, e, dall’altro, della finalità
aggiungono un’informazione ulteriore rispetto a di garantire razionalizzazione e contenimento della
quanto espresso nella proposizione reggente”), la spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione
quale giustificherebbe l’interpretazione per cui le delle gare medesime.
due suddette circostanze debbano sovrapporsi in All’interno di questo crinale si insinua la
via di dipendenza per consentire legittimamente il discrezionalità dell’amministrazione appaltante,
ricorso all’apposizione del limite alla partecipazione, onerata di un congruo bilanciamento tra gli
ma come una congiunzione di natura “copulativa” interessi contrapposti anzi decritti, cui deve fare
(cit. Treccani: Le congiunzioni copulative sono le da specchio una istruttoria e motivazione coerenti
congiunzioni che collegano due elementi o due con la decisione adottata, i cui presupposti devono
proposizioni, di contenuto affermativo o negativo, essere resi espressamente, attraverso analisi
in modo tale che risultino sommate tra loro) che economiche sempre più accurate.
consentirebbe di conferire al dettato normativo
una interpretazione per la quale si possano Sarà onere della singola amministrazione,
contemplare due distinte, alternative e parallele pertanto, rendere immune da illogicità e manifeste
ipotesi legittimanti l’esercizio di tale potere, così incongruenze l’iter logico che ha condotto alla
disgiungendo le ipotesi in cui è possibile apporre scelta di accorpare e pertanto non procedere alla
un limite alla partecipazione: allorquando ricorrano suddivisione, in difetto, il bando di gara potrebbe
i presupposti e condizioni previsti dalla norma e essere partorito con un vizio di legittimità originario
anche quando ci si aspetta un elevato numero di impugnabile dinanzi al G.A. direttamente,
concorrenti. qualificandosi, tale vizio, come direttamente
escludente di PMI che intendessero partecipare
alla gara che di fatto limita l’accesso al mercato, in
violazione dell’articolo 1 del nuovo Codice.
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