Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
P. 48

Mediappalti                                                                              Il Punto






                 Avendo, pertanto, ricevuto da più parti perplessità   4. Conclusioni
                 rispetto alla interpretazione  propugnata,  ANAC
                 è  stata  indotta  a  scendere  a  miti  consigli,   In linea di massima, la matrice volta a stimolare
                 dovendo  sul punto  rappresentare  nella propria   la  concorrenza,  sia  attraverso  la  massima
                 relazione  a  corredo  della  pubblicazione del   partecipazione  possibile alle  gare  sia  anche
                 bando  tipo  n.  1,  sottolineare  quanto  segue:   garantendo  una  più elevata  possibilità  che  le
                 “Con  riferimento  alle  clausole  che  consentono   imprese  di piccole e  medie  dimensioni possano
                 alle stazioni appaltanti di limitare l’aggiudicazione   risultare  aggiudicatarie,  caratterizza  tutta  la
                 e  la  partecipazione  nelle  gare  suddivise in   normativa  europea  in  materia  di appalti  pubblici
                 lotti, nel  documento  di consultazione  è  stata   e, di conseguenza, il nuovo codice nazionale degli
                 data  un’interpretazione  che  rendeva  il limite   appalti  pubblici  e  delle  concessioni,  così  come  i
                 di partecipazione  non  più  autonomo  ma  da   codici precedenti.
                 imporre esclusivamente  in aggiunta  al limite  di
                 aggiudicazione.  La  soluzione  proposta  è  stata   D’altro  canto  il  <considerando>  n.  78  della
                 condivisa solo in parte.  È stato,  per  lo più,   direttiva  2014/24/UE,  sottolinea  come  la  scelta
                 osservato,  che  è  più aderente  al  testo  della   di non procedere  alla suddivisione debba  essere
                 direttiva  consentire  l’applicazione separata  delle   motivata adeguatamente ed evidenzia quindi che
                 limitazioni  sopra  indicate.  Tali osservazioni  sono   “tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel
                 state condivise ed è stato aggiornato il testo del   fatto  che  l’amministrazione aggiudicatrice  ritiene
                 bando disgiungendo i vincoli”.                 che tale suddivisione possa rischiare di limitare la
                                                                concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto
                 A  tal riguardo,  a  parere  di chi scrive,  il dato   eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o
                 letterale  della  norma,  già  si  prestava  di  per  sé   troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare
                 ad una diversa lettura rispetto a quella postulata   i diversi operatori economici per  i lotti  possa
                 da  ANAC,  ove  sia  correttamente  valorizzato  il   rischiare  seriamente  di pregiudicare  la  corretta
                 significato  della  congiunzione  “e”  –  presente  tra   esecuzione dell’appalto”.
                 “al ricorrere  delle medesime  condizioni” e  “ove
                 necessario in ragione dell’elevato numero atteso di   Pertanto, a livello europeo compare la tensione tra i
                 concorrenti” – non già nel senso indicato da ANAC,   due contrapposti obiettivi costituiti, da un lato, dalla
                 come  congiunzione che  regga  una  preposizione   finalità di garantire la partecipazione delle PMI alle
                 “aggiuntiva”  (cit.  Treccani  “le  proposizioni  gare d’appalto, con conseguente loro suddivisione
                 aggiuntive sono  s proposizioni subordinate  che   in lotti di importo limitato, e, dall’altro, della finalità
                 aggiungono  un’informazione  ulteriore  rispetto  a   di garantire razionalizzazione e contenimento della
                 quanto espresso nella proposizione reggente”), la   spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione
                 quale  giustificherebbe  l’interpretazione  per  cui  le   delle gare medesime.
                 due suddette circostanze debbano sovrapporsi in   All’interno  di  questo  crinale  si  insinua  la
                 via di dipendenza per consentire legittimamente il   discrezionalità dell’amministrazione  appaltante,
                 ricorso all’apposizione del limite alla partecipazione,   onerata  di un  congruo  bilanciamento  tra  gli
                 ma come una congiunzione di natura “copulativa”   interessi  contrapposti  anzi  decritti,  cui  deve  fare
                 (cit. Treccani:  Le  congiunzioni copulative sono  le   da specchio una istruttoria e motivazione coerenti
                 congiunzioni  che  collegano  due  elementi  o  due   con la decisione adottata, i cui presupposti devono
                 proposizioni, di contenuto affermativo o negativo,   essere  resi  espressamente,  attraverso  analisi
                 in modo tale che risultino sommate tra loro) che   economiche sempre più accurate.
                 consentirebbe  di  conferire  al  dettato  normativo
                 una  interpretazione  per  la  quale  si  possano   Sarà  onere  della  singola  amministrazione,
                 contemplare  due  distinte,  alternative  e  parallele   pertanto, rendere immune da illogicità e manifeste
                 ipotesi  legittimanti  l’esercizio  di  tale  potere,  così   incongruenze l’iter  logico  che  ha  condotto alla
                 disgiungendo le ipotesi in cui è possibile apporre   scelta di accorpare e pertanto non procedere alla
                 un limite alla partecipazione: allorquando ricorrano   suddivisione, in difetto, il bando di gara potrebbe
                 i presupposti e condizioni  previsti dalla norma  e   essere partorito con un vizio di legittimità originario
                 anche quando ci si aspetta un elevato numero di   impugnabile  dinanzi  al  G.A.  direttamente,
                 concorrenti.                                   qualificandosi,  tale  vizio,  come  direttamente
                                                                escludente  di PMI  che  intendessero  partecipare
                                                                alla gara che di fatto limita l’accesso al mercato, in
                                                                violazione dell’articolo 1 del nuovo Codice.

                                                             48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53