Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
3. I limiti al numero dei lotti aggiudicabili confermare interesse se le offerte possono
e di partecipazione essere presentate per un solo lotto, per alcuni
lotti o per tutti”.
Durante i lavori preparatori al Bando tipo n. 1,
pubblicato da ANAC con Delibera n. 309 del 27 E’ apparsa ictu oculi distonica, sotto il profilo
giugno 202, si è inoltre ragionato in merito ai limiti ermeneutico, l’interpretazione fornita da ANAC
imponibili ai partecipanti ad una gara suddivisa in per cui il limite di partecipazione sembra poter
lotti e sui limiti al numero dei lotti aggiudicabili. operare, solo in caso di un limite previsto
anche all’aggiudicazione, contestualmente alla
La norma di riferimento, al comma 5 dell’articolo 58, circostanza che sia apposto un limite al numero dei
stabilisce che “La stazione appaltante può limitare partecipanti, non trovando alcun appiglio europeo
il numero massimo di lotti per i quali è consentita al riguardo.
l’aggiudicazione al medesimo concorrente per A tal riguardo, secondo la Relazione di
ragioni connesse alle caratteristiche della gara accompagnamento non vi erano particolari
e all’efficienza della prestazione, oppure per problemi interpretativi.
ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più
concorrenti che versino in situazioni di controllo o Essi sono funzionali ad aiutare in un’ottica di
collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice medio/lungo periodo a mantenere un mercato
civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove aperto e concorrenziale e sono rintracciabili in
necessario in ragione dell’elevato numero atteso di “ragioni connesse alle caratteristiche della gara e
concorrenti può essere limitato anche il numero di all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni
lotti per i quali è possibile partecipare.” inerenti al relativo mercato”.
Anac, durante i lavori che hanno condotto alla Secondo la Relazione, si è ritenuto necessario
stesura del bando tipo n. 1, nelle interlocuzioni con prestare attenzione al disegno di gara, anche in
i vari organismi dello Stato con cui il confronto è rapporto al contesto di mercato, in particolare
stato intrattenuto, sul punto aveva osservato che “È rispetto al criterio di priorità utilizzato per definire
stata adottata un’interpretazione cumulativa delle a quali imprese vadano quali lotti, tenendo
clausole che consentono alle stazioni appaltanti di presente che il criterio simultaneo è il criterio
limitare l’aggiudicazione e la partecipazione nelle tipicamente ottimale ma di più difficile gestione
gare suddivise in lotti, nel senso che il limite di rispetto al criterio sequenziale, consigliabile
partecipazione non è più autonomo ma può essere soprattutto se il numero di lotti è elevato o se i
imposto esclusivamente in aggiunta al limite di lotti sono asimmetrici; nella consapevolezza della
aggiudicazione e solo nel caso in cui ci si aspetti difficoltà di codificare una regola astratta sul
un rilevante numero di partecipanti.” punto, la formula normativa sul punto mantiene
l’unico richiamo al carattere non discriminatorio
Un’interpretazione di tale foggia ha destato da più del criterio di selezione.
parti perplessità in ordine alla coerenza con dato
normativo di rango comunitario, di cui anche il
Nuovo Codice è attuazione interna nazionale. Se l’appalto è suddiviso in lotti,
le amministrazioni aggiudicatrici
A ben vedere, la Direttiva comunitaria al dovrebbero avere la facoltà di
considerando n. 79 sottolinea che “Se l’appalto è limitare il numero dei lotti per i
suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero quali un operatore economico può
dei lotti per i quali un operatore economico presentare un’offerta, ad esempio
può presentare un’offerta, ad esempio allo allo scopo di salvaguardare la
scopo di salvaguardare la concorrenza o per concorrenza o per garantire
garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; l’affidabilità dell’approvvigionamento;
dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il dovrebbero altresì avere la facoltà
numero di lotti che possono essere aggiudicati
a uno stesso offerente”. A tal riguardo l’art. 46, di limitare il numero di lotti che
comma 2, della Direttiva prevede coerentemente possono essere aggiudicati a uno
che “le amministrazioni aggiudicatrici stesso offerente
indicano nel bando di gara o nell’invito a
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