Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
P. 47

Il Punto                                                                             Mediappalti







                     3. I limiti al numero dei lotti aggiudicabili   confermare  interesse se le offerte possono
                        e di partecipazione                     essere presentate per un solo lotto, per alcuni
                                                                lotti o per tutti”.
                 Durante  i lavori  preparatori  al  Bando  tipo n.  1,
                 pubblicato  da  ANAC  con  Delibera  n.  309  del  27   E’ apparsa  ictu oculi  distonica,  sotto  il  profilo
                 giugno 202, si è inoltre ragionato in merito ai limiti   ermeneutico,  l’interpretazione  fornita  da  ANAC
                 imponibili ai partecipanti ad una gara suddivisa in   per  cui  il limite di partecipazione  sembra  poter
                 lotti e sui limiti al numero dei lotti aggiudicabili.  operare,  solo in caso  di un  limite previsto
                                                                anche  all’aggiudicazione,  contestualmente  alla
                 La norma di riferimento, al comma 5 dell’articolo 58,   circostanza che sia apposto un limite al numero dei
                 stabilisce che “La stazione appaltante può limitare   partecipanti, non trovando alcun appiglio europeo
                 il numero massimo di lotti per i quali è consentita   al riguardo.
                 l’aggiudicazione  al  medesimo  concorrente  per   A  tal  riguardo,  secondo  la  Relazione  di
                 ragioni  connesse  alle caratteristiche della gara   accompagnamento  non  vi erano  particolari
                 e  all’efficienza  della  prestazione,  oppure  per   problemi interpretativi.
                 ragioni  inerenti al  relativo  mercato,  anche  a  più
                 concorrenti che versino in situazioni di controllo o   Essi  sono  funzionali  ad  aiutare  in  un’ottica  di
                 collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice   medio/lungo  periodo  a  mantenere  un  mercato
                 civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove   aperto  e concorrenziale  e sono  rintracciabili  in
                 necessario in ragione dell’elevato numero atteso di   “ragioni connesse alle caratteristiche della gara e
                 concorrenti può essere limitato anche il numero di   all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni
                 lotti per i quali è possibile partecipare.”    inerenti al relativo mercato”.

                 Anac,  durante  i lavori che  hanno  condotto  alla   Secondo  la  Relazione,  si  è  ritenuto  necessario
                 stesura del bando tipo n. 1, nelle interlocuzioni con   prestare  attenzione  al disegno di gara,  anche  in
                 i vari organismi dello Stato con cui il confronto è   rapporto  al  contesto  di mercato,  in  particolare
                 stato intrattenuto, sul punto aveva osservato che “È   rispetto al criterio di priorità utilizzato per definire
                 stata adottata un’interpretazione cumulativa delle   a  quali  imprese  vadano  quali  lotti,  tenendo
                 clausole che consentono alle stazioni appaltanti di   presente  che  il  criterio  simultaneo  è  il  criterio
                 limitare l’aggiudicazione e la partecipazione nelle   tipicamente  ottimale  ma  di  più  difficile  gestione
                 gare  suddivise in lotti, nel senso  che  il  limite  di   rispetto  al  criterio  sequenziale,  consigliabile
                 partecipazione non è più autonomo ma può essere   soprattutto  se  il  numero  di  lotti  è  elevato  o  se  i
                 imposto esclusivamente  in aggiunta  al limite  di   lotti sono asimmetrici; nella consapevolezza della
                 aggiudicazione e solo nel caso in cui ci si aspetti   difficoltà  di  codificare  una  regola  astratta  sul
                 un rilevante numero di partecipanti.”          punto,  la  formula  normativa  sul  punto  mantiene
                                                                l’unico richiamo al carattere  non  discriminatorio
                 Un’interpretazione di tale foggia ha destato da più   del criterio di selezione.
                 parti perplessità in ordine alla coerenza con dato
                 normativo  di rango  comunitario,  di cui  anche  il
                 Nuovo Codice è attuazione interna nazionale.        Se l’appalto è suddiviso in lotti,
                                                                   le amministrazioni aggiudicatrici
                 A  ben  vedere,  la Direttiva  comunitaria  al      dovrebbero avere la facoltà di
                 considerando n. 79 sottolinea che “Se l’appalto è   limitare il numero dei lotti per i
                 suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici
                 dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero   quali un operatore economico può
                 dei lotti per i quali un  operatore economico     presentare un’offerta, ad esempio
                 può presentare un’offerta,  ad  esempio  allo       allo scopo di salvaguardare la
                 scopo  di salvaguardare  la  concorrenza  o  per     concorrenza o per garantire
                 garantire  l’affidabilità  dell’approvvigionamento;   l’affidabilità dell’approvvigionamento;
                 dovrebbero  altresì  avere  la  facoltà  di  limitare  il   dovrebbero altresì avere la facoltà
                 numero  di lotti  che  possono  essere  aggiudicati
                 a  uno  stesso  offerente”.  A  tal riguardo  l’art.  46,   di limitare il numero di lotti che
                 comma 2, della Direttiva prevede coerentemente    possono essere aggiudicati a uno
                 che   “le   amministrazioni   aggiudicatrici                stesso offerente
                 indicano  nel bando di gara o nell’invito  a

                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52