Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                                                                Per  converso,  secondo  la  Relazione,  il comma  2
                   Nel bando o nell’avviso di indizione         indica come  parametri  legali dell’esercizio del
                                                                potere discrezionale di accorpamento:
                     della gara le stazioni appaltanti
                   motivano la mancata suddivisione                -  le  esigenze  di  funzionalità,  anche  di
                 dell’appalto in lotti tenendo conto dei              natura   organizzativa,   connesse   al
                  princìpi europei sulla promozione di                contratto e quelle legate al miglioramento
                   condizioni di concorrenza paritarie                (non solo quantitativo, ma anche qualitativo:
                     per le piccole e medie imprese.                  affiancando  all’obiettivo  del  contenimento
                                                                      quello  del  “value  for  money”,  della spesa
                    Nel caso di suddivisione in lotti, il             pubblica  sub specie  economie  di  scala
                 relativo valore deve essere adeguato                 come  possibili  motivazioni (astrattamente
                     in modo da garantire l’effettiva                 legittime) di accorpamento.  Tale  obiettivo
                     possibilità di partecipazione da                 deve  essere  – secondo  un  suggerimento
                   parte delle microimprese, piccole                  degli economisti, che  peraltro coincide
                                                                      con  la corrispondente  esigenza  giuridica –
                             e medie imprese                          richiesto ad un livello di plausibilità (e non
                                                                      ulteriore:  che  sarebbe  difficile  se  non
                                                                      impossibile dimostrare e verificare);
                 Le  stazioni  appaltanti,  pertanto,  dovranno    -  l’interesse  all’efficiente  svolgimento  della
                 sapientemente  individuare  le  ragioni  che  hanno   prestazione contrattuale è un parametro da
                 condotto la Stazione Appaltante a non suddividere    considerare (Consiglio di Stato, sez, III, n.
                 in lotti un dato appalto.                            5224/2017);
                                                                   -  approccio  contabilistico:  secondo  cui la
                 La Relazione di accompagnamento a tal riguardo       mancata  suddivisione  sarebbe  giustificata
                 rammenta  alcuni delle legittime motivazioni         quando  l’amministrazione  dimostra  “di
                 che  possono  consentire  le  Stazioni appaltanti  di   aver  conseguito una  economia di scala
                 derogare all’obbligo generale imposto.               rispetto  all’opzione  del  frazionamento  in
                                                                      lotti prestazionali” (Corte  Conti, Sicilia, 21
                 Sono motivazioni contemplabili:                      ottobre 2019, n. 170), coerentemente con
                                                                      il  “considerando” 2 della direttiva 2014/24/
                    -  le  esigenze  connesse  alla  funzionalità     UE  in  realtà  pone  fra  gli  obiettivi  un  “uso
                       organizzativa (e, in genere, alla funzionalità   più  efficiente  possibile  dei  finanziamenti
                       della prestazione  contrattuale  rispetto      pubblici” e  l’accrescimento  dell’“efficienza
                       all’interesse  pubblico ad  essa  sotteso),    della  spesa  pubblica”:  quindi  l’inserimento
                       sia  dalla  convenienza  economica  per  la    di tale parametro è assolutamente coerente.
                       stazione  appaltante,  normalmente  favorita
                       dalla soluzione “aggregante” (sia pure non   Sul punto la normativa comunitaria si è mostrata
                       considerata in assoluto);                assai cauta sul punto dal momento, sottolineando,
                    -  le valutazioni di carattere tecnico economico   al considerando  59,  come  “la tendenza  delle
                       (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5224/2017);  stazioni appaltanti all’aggregazione della domanda
                    -  altre decisioni valorizzano invece l’esigenza   da parte di committenti pubblici al fine di perseguire
                       di   “miglior   coordinamento   delle    economie di scala e professionalità nella gestione
                       prestazioni e di semplificazione e riduzione   degli appalti rischia di agevolare  collusioni  ed
                       dei costi di transazione” (Consiglio di Stato,   eccessiva  concentrazione  del  potere  di acquisto,
                       sez. III, n. 1138/2018; nello stesso senso   limitando la trasparenza,  la concorrenza  e  le
                       n. 5224/2017).                           possibilità di accesso  al  mercato  per  le  imprese
                                                                di dimensioni più  ridotte,  con  grave  nocumento
                                                                al  tessuto  produttivo  e  all’interesse  pubblico
                 Alcune  decisioni  hanno  ritenuto  inidonee   all’acquisizione delle migliori qualità  e  condizioni
                 generiche  esigenze  di coordinamento  (T.A.R.   economiche di aggiudicazione dell’appalto”.
                 Milano,  II,  2682/2019)  o  di  semplificazione  della   Sulla  base  di tale  assunto,  l’attuale  normativa
                 procedura  di gara anche  allo scopo di evitare  il   dispone, pertanto, che sia assunta una adeguata
                 proliferare dei contenziosi (Consiglio di Stato, III,   motivazione,  laddove  la  Stazione  Appaltante  non
                 861/2019).                                     intenda procedere alla suddivisione in lotti.

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