Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Per converso, secondo la Relazione, il comma 2
Nel bando o nell’avviso di indizione indica come parametri legali dell’esercizio del
potere discrezionale di accorpamento:
della gara le stazioni appaltanti
motivano la mancata suddivisione - le esigenze di funzionalità, anche di
dell’appalto in lotti tenendo conto dei natura organizzativa, connesse al
princìpi europei sulla promozione di contratto e quelle legate al miglioramento
condizioni di concorrenza paritarie (non solo quantitativo, ma anche qualitativo:
per le piccole e medie imprese. affiancando all’obiettivo del contenimento
quello del “value for money”, della spesa
Nel caso di suddivisione in lotti, il pubblica sub specie economie di scala
relativo valore deve essere adeguato come possibili motivazioni (astrattamente
in modo da garantire l’effettiva legittime) di accorpamento. Tale obiettivo
possibilità di partecipazione da deve essere – secondo un suggerimento
parte delle microimprese, piccole degli economisti, che peraltro coincide
con la corrispondente esigenza giuridica –
e medie imprese richiesto ad un livello di plausibilità (e non
ulteriore: che sarebbe difficile se non
impossibile dimostrare e verificare);
Le stazioni appaltanti, pertanto, dovranno - l’interesse all’efficiente svolgimento della
sapientemente individuare le ragioni che hanno prestazione contrattuale è un parametro da
condotto la Stazione Appaltante a non suddividere considerare (Consiglio di Stato, sez, III, n.
in lotti un dato appalto. 5224/2017);
- approccio contabilistico: secondo cui la
La Relazione di accompagnamento a tal riguardo mancata suddivisione sarebbe giustificata
rammenta alcuni delle legittime motivazioni quando l’amministrazione dimostra “di
che possono consentire le Stazioni appaltanti di aver conseguito una economia di scala
derogare all’obbligo generale imposto. rispetto all’opzione del frazionamento in
lotti prestazionali” (Corte Conti, Sicilia, 21
Sono motivazioni contemplabili: ottobre 2019, n. 170), coerentemente con
il “considerando” 2 della direttiva 2014/24/
- le esigenze connesse alla funzionalità UE in realtà pone fra gli obiettivi un “uso
organizzativa (e, in genere, alla funzionalità più efficiente possibile dei finanziamenti
della prestazione contrattuale rispetto pubblici” e l’accrescimento dell’“efficienza
all’interesse pubblico ad essa sotteso), della spesa pubblica”: quindi l’inserimento
sia dalla convenienza economica per la di tale parametro è assolutamente coerente.
stazione appaltante, normalmente favorita
dalla soluzione “aggregante” (sia pure non Sul punto la normativa comunitaria si è mostrata
considerata in assoluto); assai cauta sul punto dal momento, sottolineando,
- le valutazioni di carattere tecnico economico al considerando 59, come “la tendenza delle
(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5224/2017); stazioni appaltanti all’aggregazione della domanda
- altre decisioni valorizzano invece l’esigenza da parte di committenti pubblici al fine di perseguire
di “miglior coordinamento delle economie di scala e professionalità nella gestione
prestazioni e di semplificazione e riduzione degli appalti rischia di agevolare collusioni ed
dei costi di transazione” (Consiglio di Stato, eccessiva concentrazione del potere di acquisto,
sez. III, n. 1138/2018; nello stesso senso limitando la trasparenza, la concorrenza e le
n. 5224/2017). possibilità di accesso al mercato per le imprese
di dimensioni più ridotte, con grave nocumento
al tessuto produttivo e all’interesse pubblico
Alcune decisioni hanno ritenuto inidonee all’acquisizione delle migliori qualità e condizioni
generiche esigenze di coordinamento (T.A.R. economiche di aggiudicazione dell’appalto”.
Milano, II, 2682/2019) o di semplificazione della Sulla base di tale assunto, l’attuale normativa
procedura di gara anche allo scopo di evitare il dispone, pertanto, che sia assunta una adeguata
proliferare dei contenziosi (Consiglio di Stato, III, motivazione, laddove la Stazione Appaltante non
861/2019). intenda procedere alla suddivisione in lotti.
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