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Mediappalti Il Punto
n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo
segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri di comunicazione della presentazione o della
sanzionatori alla stessa attribuiti. sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex
12.3 Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del codice, artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;
la violazione, da parte degli Enti certificanti, d) violazione degli obblighi informativi verso le
dell’obbligo di garantire alla BDNCP l’accesso SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100,
per interoperabilità alle proprie banche dati ai comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato
sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice e la II.12 del codice;
disponibilità in tempo reale delle informazioni e e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da
delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle
l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici è SOA;
sanzionata ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare
codice. il possesso di requisiti di qualificazione non
12.4 La violazione degli obblighi di trasmissione di sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o
cui all’articolo 23, comma 5, del codice da parte centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del
delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è combinato disposto degli articoli 63, comma 11,
sanzionata ai sensi dell’articolo 222, commi 9 e 13, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato
del codice medesimo. II.4 dello stesso codice;
12.5 La violazione, da parte delle stazioni g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di
appaltanti e degli enti concedenti, degli obblighi vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti
previsti nel Libro I, Parte II, del codice, in materia pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del
di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti codice;
pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio
comma 3, del codice. La sottoposizione a sanzioni disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.
pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai
fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai Art. 3 – Violazione degli obblighi informativi e di
sensi dell’articolo 63.” comunicazione verso l’Autorità
1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di
A corredo della predetta delibera, va letta anche comunicazione qualora:
la Delibera n. 271 che regolamenta l’esercizio del a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo
potere sanzionatorio dell’ANAC relativamente (tra nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono,
le varie fattispecie) alla violazione degli obblighi senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
informativi e di comunicazione verso l’Autorità o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero
come previsti proprio dall’art. 220 co. 1, dall’art. forniscono informazioni o esibiscono i documenti
222 commi 9 e 13 e dall’Allegato II.12 e II.14 al richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma
codice. 13, codice;
b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della
“Omissis S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore
di comprovare il possesso dei requisiti di
Art. 2 – Oggetto partecipazione alla procedura di affidamento, ai
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sensi dell’art. 222, comma 13, codice;
per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di
per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, esibire i documenti inerenti alla qualificazione,
interdittive e pecuniarie nei casi di: ai sensi del combinato disposto degli artt. 222,
a) violazione degli obblighi informativi e di comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato
comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. II.12 al codice;
220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o
II.12 e II.14 al codice; ritardano l’invio dei dati, sia nella fase antecedente
b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del
veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici
o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma dell’Autorità di cui all’art. 222, comma 9 del codice;
15, e 100, comma 13 del codice; e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano
c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi
comunicazione all’Autorità delle determinazioni degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21,
adottate al fine di adeguarsi al parere di comma 7 dell’Allegato II.12 al codice;
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