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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 9/6/2023, n. 5665
In ordine al concetto di “ribasso” del costo della manodopera nel nuovo codice degli appalti
“L’art. 23 comma 16, invocato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni, dispone che “I costi della
sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”. I costi della sicurezza e solo quelli.
Al fine di leggere e applicare correttamente la clausola della lex specialis, è significativo richiamare,
solo quale supporto interpretativo, l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera
una netta “inversione di rotta” rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove dispone: “14. Nei contratti di lavori
e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente
individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi
della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
più efficiente organizzazione aziendale”.
Persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett.
t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre
scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico
di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente
organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.”
TAR Lazio Roma, Sez. IV, 30/5/2023, n. 9149
“Affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche
alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori formali commessi dagli operatori economici siano
oggettivamente “riconoscibili”.”
“D’altra parte, è noto che, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale idoneo a far scaturire l’obbligo di
richiedere chiarimenti e/o di correzione d’ufficio, “occorre che esso sia il frutto di una svista che determini
una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità
emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un
criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo” (fra le
tante: Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558). Tale impostazione trova conferma anche nei più recenti
arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma, mutatis mutandis, riferibili anche ai requisiti di partecipazione
– per cui “sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla
rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza
estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (ex multis: Cons.
Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752). In altri termini, affinché possa pretendersi dalla parte pubblica
l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori
formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.”
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