Page 45 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 9/6/2023, n. 5665

               In ordine al concetto di “ribasso” del costo della manodopera nel nuovo codice degli appalti

               “L’art. 23 comma 16, invocato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni, dispone che “I costi della
               sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”. I costi della sicurezza e solo quelli.
               Al  fine  di  leggere  e  applicare  correttamente  la  clausola  della  lex  specialis,  è  significativo  richiamare,
               solo quale supporto interpretativo, l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera
               una  netta  “inversione  di  rotta”  rispetto  al  d.lgs.  50/2016  laddove  dispone:  “14.  Nei  contratti  di  lavori
               e  servizi, per  determinare  l’importo  posto  a  base  di gara,  la stazione  appaltante  o  l’ente  concedente
               individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi
               della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
               possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
               più efficiente organizzazione aziendale”.
               Persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett.
               t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre
               scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico
               di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente
               organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.”



               TAR Lazio Roma, Sez. IV, 30/5/2023, n. 9149

               “Affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche
               alla  luce  dei  principi sopra  richiamati,  che  gli errori  formali commessi dagli  operatori  economici siano
               oggettivamente “riconoscibili”.”


               “D’altra parte, è noto che, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale idoneo a far scaturire l’obbligo di
               richiedere chiarimenti e/o di correzione d’ufficio, “occorre che esso sia il frutto di una svista che determini
               una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità
               emanante,  obiettivamente  rilevabile dall’atto  medesimo  e  riconoscibile come  errore  palese  secondo  un
               criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo” (fra le
               tante: Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558). Tale impostazione trova conferma anche nei più recenti
               arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma, mutatis mutandis, riferibili anche ai requisiti di partecipazione
               – per cui “sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla
               rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza
               estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (ex multis: Cons.
               Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752). In altri termini, affinché possa pretendersi dalla parte pubblica
               l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori
               formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.”



















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