Page 44 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
P. 44

Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 28/6/2023, n. 3892

               In tema di composizione delle commissioni giudicatrici “il requisito delle competenze nello specifico settore
               cui si riferisce l’oggetto del contratto - che i componenti della commissione di gara debbono possedere -
               deve essere interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere
               riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto”

               “In  tema  di  componenti  le  commissioni  delle  gare  di  appalto,  il  Consiglio  di  Stato  (n.  3418/2021)  ha
               costantemente affermato che, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la
               prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro
               il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste
               in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura
               sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione
               sia  i  concreti  aspetti  gestionali  ed  organizzativi  sui  quali  i  criteri  valutativi  siano  destinati  ad  incidere;
               non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti
               oggetto  della  gara,  potendosi  le  professionalità  dei  vari  membri  integrare  reciprocamente,  in  modo  da
               completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme,
               ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea. E, ancora, <<…il
               requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto - che i componenti
               della commissione di gara debbono possedere - deve essere interpretato nel senso che la competenza e
               l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle
               singole e specifiche attività oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex
               multis sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556)>>.”



               TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 21/6/2023, n. 1566


               “Sul  sindacato  del giudice  amministrativo sull’esercizio della propria  attività  valutativa  da  parte  della
               Commissione giudicatrice di gara”

               “Per  costante  giurisprudenza  amministrativa  “il sindacato  del  giudice amministrativo  sull’esercizio della
               propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della
               pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte
               della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (...)
               Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il
               giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art.
               134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V,
               8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (...) Ne deriva che, come da
               consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è
               sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità
               e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (...)” (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n.
               6058; altresì, IV, 15 marzo 2022, n. 1797; V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634;
               T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 novembre 2022, n. 2438; 27 maggio 2022, n. 1227; 23 febbraio 2022, n.
               452; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n.
               1445; 9 aprile 2021, n. 915).”











                                                           44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49