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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 28/6/2023, n. 3892
In tema di composizione delle commissioni giudicatrici “il requisito delle competenze nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto - che i componenti della commissione di gara debbono possedere -
deve essere interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere
riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto”
“In tema di componenti le commissioni delle gare di appalto, il Consiglio di Stato (n. 3418/2021) ha
costantemente affermato che, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la
prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro
il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste
in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura
sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione
sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere;
non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti
oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da
completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme,
ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea. E, ancora, <<…il
requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto - che i componenti
della commissione di gara debbono possedere - deve essere interpretato nel senso che la competenza e
l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle
singole e specifiche attività oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex
multis sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556)>>.”
TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 21/6/2023, n. 1566
“Sul sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della
Commissione giudicatrice di gara”
“Per costante giurisprudenza amministrativa “il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della
propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della
pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte
della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (...)
Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il
giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art.
134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V,
8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (...) Ne deriva che, come da
consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è
sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità
e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (...)” (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n.
6058; altresì, IV, 15 marzo 2022, n. 1797; V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 novembre 2022, n. 2438; 27 maggio 2022, n. 1227; 23 febbraio 2022, n.
452; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n.
1445; 9 aprile 2021, n. 915).”
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