Page 36 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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                 Facciamo  infatti  riferimento  all’art.  133  comma   77 convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd.
                 8 del d.lgs.  n.  50/2016  ai  sensi  del  quale  per   “Decreto Governance PNRR”).
                 i settori speciali «Nelle procedure aperte, gli enti
                 aggiudicatori  possono  decidere  che  le  offerte   La nuova disciplina è in via di principio applicabile
                 saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità   a  tutte  le procedure  aperte, a  prescindere  dal
                                                                                              7
                 degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata   criterio di aggiudicazione utilizzato ------3-----.
                 se  specificamente  prevista  nel  bando  di  gara  o
                 nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono   Oggi,  a  fronte  della  pubblicazione  in  Gazzetta
                 di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici   Ufficiale del Nuovo Codice Appalti e fermo restando
                 garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi   il  periodo  transitori  ivi  previsto,  dobbiamo  fare
                 di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione   riferimento  anche  all’art. 107, comma 3 del
                 sia effettuata in maniera imparziale e trasparente,   Decreto  Legislativo  31  marzo  2023, n. 36
                 in  modo  che  nessun  appalto  sia  aggiudicato  a   ai  sensi  del  quale  «Nelle procedure  aperte,  la
                 un  offerente  che  avrebbe  dovuto  essere  escluso   stazione appaltante può disporre negli atti di gara
                 a  norma  dell’articolo 136  o che  non  soddisfa  i   che le offerte siano esaminate prima della verifica
                 criteri di selezione stabiliti  dall’amministrazione   dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere
                 aggiudicatrice».                               esercitata  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
                                                                presentazione  delle offerte.  Se  si avvale  di tale
                 Con la finalità di rilanciare il settore dei contratti   possibilità, la  stazione  appaltante  garantisce  che
                 pubblici e dettare misure per l’accelerazione degli   la  verifica  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione  e
                 interventi  infrastrutturali,  il  Decreto Legge  18   del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in
                 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni,   maniera imparziale e trasparente».
                 dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 del 2019 (cd.
                 “Decreto Sblocca Cantieri”) ha esteso la disciplina   Con  la  richiamata  disposizione,  dunque,  il
                 dell’art.  133  comma  8  del  d.lgs.  n.  50/2016   legislatore del Nuovo Codice Appalti ha introdotto
                 (con  ambito di  applicazione i settori  speciali) in   a regime l’istituto dell’inversione procedimentale,
                 via  sperimentale  anche  nel  settore  degli appalti   in precedenza previsto in via sperimentale.
                 ordinari.
                                                                Sul punto, si segnala quanto rilevato dal Consiglio
                 In particolare,  l’art. 1 comma 3 del Decreto   di Stato nella Relazione allo schema di codice
                 Sblocca Cantieri  ha  previsto  che  «Fino  al 31   trasmessa  al  Governo  il  7  dicembre  2022,  dove
                 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari   si  legge  in  particolare  che  «Il  comma  3,  invece,
                 la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del   è  diretto  a  generalizzare  e  stabilizzare l’istituto
                 decreto  legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,  per  i   dell’inversione  procedimentale,  introdotto  in
                 settori speciali».                             coerenza con il criterio della delega della riduzione
                                                                dei  tempi (lett.  m).  L’istituto  è  previsto  dal  par.
                 Il perimetro temporale di applicazione della misura   2  dell’art.  56  della  predetta  direttiva  ed  era  già
                 è stato esteso prima fino al 31 dicembre 2021 per   stato  introdotto  in via  sperimentale  anche  nel
                 effetto della modifica introdotta dall’art. 8 comma   settore  degli appalti ordinari dall’art.  1,  comma
                 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito   3,  del  decreto-legge  n.  32  del  2019,  convertito,
                 in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. “Decreto   con  modificazioni,  dalla  l.  n.  55  del  2019,  (c.d.
                 Semplificazioni”)  e  poi  fino  al  30  giugno  2023   sblocca cantieri), come estensione della disciplina
                 dall’art. 52 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.   contenuta  nell’art.  133,  comma 8,  del decreto






                 3. Si segnala la pronuncia della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020 n. 39 (sul ricorso della
                 Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46)
                 che ha chiarito che l’inversione può operare solo nel caso di procedure aperte e non anche nel caso di
                 procedure negoziate in cui è già insita la  possibilità  di circoscrivere  la  platea  degli  operatori  economici,
                 fermo restando che la scelta di consentire o meno l’inversione procedimentale è preclusa alle Regioni,
                 non potendo che essere affidata al legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in
                 materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale.

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