Page 36 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Facciamo infatti riferimento all’art. 133 comma 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd.
8 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale per “Decreto Governance PNRR”).
i settori speciali «Nelle procedure aperte, gli enti
aggiudicatori possono decidere che le offerte La nuova disciplina è in via di principio applicabile
saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità a tutte le procedure aperte, a prescindere dal
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degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata criterio di aggiudicazione utilizzato ------3-----.
se specificamente prevista nel bando di gara o
nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono Oggi, a fronte della pubblicazione in Gazzetta
di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici Ufficiale del Nuovo Codice Appalti e fermo restando
garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi il periodo transitori ivi previsto, dobbiamo fare
di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione riferimento anche all’art. 107, comma 3 del
sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
in modo che nessun appalto sia aggiudicato a ai sensi del quale «Nelle procedure aperte, la
un offerente che avrebbe dovuto essere escluso stazione appaltante può disporre negli atti di gara
a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i che le offerte siano esaminate prima della verifica
criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere
aggiudicatrice». esercitata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Se si avvale di tale
Con la finalità di rilanciare il settore dei contratti possibilità, la stazione appaltante garantisce che
pubblici e dettare misure per l’accelerazione degli la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e
interventi infrastrutturali, il Decreto Legge 18 del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, maniera imparziale e trasparente».
dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 del 2019 (cd.
“Decreto Sblocca Cantieri”) ha esteso la disciplina Con la richiamata disposizione, dunque, il
dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 legislatore del Nuovo Codice Appalti ha introdotto
(con ambito di applicazione i settori speciali) in a regime l’istituto dell’inversione procedimentale,
via sperimentale anche nel settore degli appalti in precedenza previsto in via sperimentale.
ordinari.
Sul punto, si segnala quanto rilevato dal Consiglio
In particolare, l’art. 1 comma 3 del Decreto di Stato nella Relazione allo schema di codice
Sblocca Cantieri ha previsto che «Fino al 31 trasmessa al Governo il 7 dicembre 2022, dove
dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari si legge in particolare che «Il comma 3, invece,
la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del è diretto a generalizzare e stabilizzare l’istituto
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i dell’inversione procedimentale, introdotto in
settori speciali». coerenza con il criterio della delega della riduzione
dei tempi (lett. m). L’istituto è previsto dal par.
Il perimetro temporale di applicazione della misura 2 dell’art. 56 della predetta direttiva ed era già
è stato esteso prima fino al 31 dicembre 2021 per stato introdotto in via sperimentale anche nel
effetto della modifica introdotta dall’art. 8 comma settore degli appalti ordinari dall’art. 1, comma
7 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,
in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. “Decreto con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019, (c.d.
Semplificazioni”) e poi fino al 30 giugno 2023 sblocca cantieri), come estensione della disciplina
dall’art. 52 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. contenuta nell’art. 133, comma 8, del decreto
3. Si segnala la pronuncia della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020 n. 39 (sul ricorso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46)
che ha chiarito che l’inversione può operare solo nel caso di procedure aperte e non anche nel caso di
procedure negoziate in cui è già insita la possibilità di circoscrivere la platea degli operatori economici,
fermo restando che la scelta di consentire o meno l’inversione procedimentale è preclusa alle Regioni,
non potendo che essere affidata al legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in
materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale.
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