Page 35 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Alla data di stesura del presente contributo si 1. Le norme sull’inversione procedimentale
registra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n. 77 del 31.3.2023 - Suppl. Ordinario n. 1 L’istituto dell’inversione procedimentale costituisce
2del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 una modalità operativa di esame delle offerte,
(il “Nuovo Codice Appalti”) con cui si è concluso alternativa rispetto alla scansione ordinaria. Una
l’iter di riforma del codice dei contratti pubblici di stazione appaltante può dunque anticipare il
cui al Decreto legislativo 18 aprile momento di valutazione delle
2016, n. 50 avviato con la Legge offerte tecniche ed economiche
delega 21 giugno 2022, n. 78. Al fine di snellire rispetto alla verifica della
Il testo è stato da ultimo la procedura di documentazione amministrativa,
approvato dal Consiglio dei gara l’istituto nel rispetto del richiamato
Ministri nella seduta del 28 marzo dell’inversione principio di separazione tra offerta
2023, con modifiche rispetto allo tecnica ed offerta economica.
schema redatto dal Consiglio di procedimentale
Stato, trasmesso al Governo il 7 consente di Ricorrendo a questa modalità
dicembre 2022. anticipare la operativa, la stazione appaltante
valutazione delle procede all’esame della
Si segnala che il Nuovo Codice offerte tecniche ed documentazione amministrativa
Appalti è entrato in vigore il 1^ economiche rispetto – che, come detto, è quella più
aprile 2023 mentre le relative alla verifica della complessa e dispendiosa – solo
disposizioni, con i relativi allegati, documentazione sul soggetto individuato come
acquistano efficacia il 1^ luglio aggiudicatario, anziché su tutta
2023 (art. 229). Viene inoltre amministrativa la platea di concorrenti, con un
definito un preciso e articolato evidente risparmio di tempo.
regime transitorio (art. 225), da
verificare di volta in volta. L’istituto in questione, con l’inversione delle fasi
di gara, è espressamente previsto nella direttiva
Come vedremo, a fronte dell’iter - secondo 2014/24/UE per i settori ordinari (art. 56, par. 2)
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l’ordine logico indicato – relativo alle varie e nella direttiva 2014/25/UE per i settori speciali
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fasi della complessiva procedura ad evidenza, (art. 76, par. 7) .
con l’obiettivo di snellire la procedura, è stato
introdotto l’ISTITUTO DELL’INVERSIONE Nel nostro ordinamento in origine l’istituto
PROCEDIMENTALE il quale, come vedremo, dell’inversione procedimentale è stato introdotto
agisce sulla riduzione delle tempistiche per la con il d.lgs. 50/2016 con ambito di applicazione
verifica della documentazione amministrativa. limitato ai soli “settori speciali”.
1. L’art. 56, par. 2 della direttiva 2014/24/UE dispone che «2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni
aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione
e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto
dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia
aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa
i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Gli Stati membri possono escludere o
limitare l’uso della procedura di cui al primo comma».
2. L’art. 76, par. 7 della direttiva 2014/25/UE per i settori speciali dispone che «7. Nelle procedure aperte,
gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità
degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in
particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo
78, paragrafo 1, e dell’articolo 80. Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo
comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di
appalti e a circostanze specifiche».
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