Page 35 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Alla  data  di stesura  del  presente  contributo  si   1. Le norme sull’inversione procedimentale
                 registra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie
                 Generale n. 77 del 31.3.2023 - Suppl. Ordinario n. 1   L’istituto dell’inversione procedimentale costituisce
                 2del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36   una modalità operativa di esame delle offerte,
                 (il “Nuovo Codice Appalti”) con cui si è concluso   alternativa  rispetto  alla  scansione  ordinaria.  Una
                 l’iter di riforma del codice dei contratti pubblici di   stazione  appaltante  può  dunque  anticipare  il
                 cui al Decreto legislativo 18 aprile                          momento  di valutazione  delle
                 2016, n. 50 avviato con la Legge                              offerte  tecniche  ed  economiche
                 delega 21 giugno 2022, n. 78.       Al fine di snellire       rispetto   alla   verifica   della
                 Il testo è stato  da  ultimo        la procedura di           documentazione  amministrativa,
                 approvato  dal  Consiglio  dei       gara l’istituto          nel  rispetto  del  richiamato
                 Ministri nella seduta del 28 marzo   dell’inversione          principio di separazione tra offerta
                 2023, con modifiche rispetto allo                             tecnica ed offerta economica.
                 schema  redatto  dal Consiglio  di   procedimentale
                 Stato, trasmesso al Governo il 7      consente di             Ricorrendo  a  questa  modalità
                 dicembre 2022.                        anticipare la           operativa,  la stazione appaltante
                                                    valutazione delle          procede     all’esame    della
                 Si segnala  che  il  Nuovo Codice   offerte tecniche ed       documentazione  amministrativa
                 Appalti è  entrato  in vigore  il 1^   economiche rispetto    –  che,  come  detto,  è  quella  più
                 aprile  2023  mentre  le  relative   alla verifica della      complessa  e  dispendiosa  –  solo
                 disposizioni, con i relativi allegati,   documentazione       sul  soggetto  individuato come
                 acquistano  efficacia  il  1^  luglio                         aggiudicatario,  anziché  su  tutta
                 2023  (art.  229).  Viene  inoltre   amministrativa           la platea  di concorrenti,  con un
                 definito  un  preciso  e  articolato                          evidente risparmio di tempo.
                 regime transitorio (art. 225), da
                 verificare di volta in volta.                  L’istituto  in  questione,  con  l’inversione  delle  fasi
                                                                di gara,  è  espressamente  previsto  nella  direttiva
                 Come  vedremo,  a  fronte  dell’iter  -  secondo   2014/24/UE per i settori ordinari (art. 56, par. 2)
                                                                                                           1
                 l’ordine  logico indicato –  relativo alle varie   e nella direttiva 2014/25/UE per i settori speciali
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                 fasi  della  complessiva  procedura  ad  evidenza,   (art. 76, par. 7) .
                 con  l’obiettivo  di snellire la procedura,  è  stato
                 introdotto  l’ISTITUTO   DELL’INVERSIONE       Nel nostro  ordinamento  in origine  l’istituto
                 PROCEDIMENTALE  il  quale,  come  vedremo,     dell’inversione  procedimentale è  stato  introdotto
                 agisce sulla riduzione delle tempistiche per  la   con  il  d.lgs.  50/2016  con  ambito  di  applicazione
                 verifica della documentazione amministrativa.  limitato ai soli “settori speciali”.





                 1. L’art. 56, par. 2 della direttiva 2014/24/UE dispone che «2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni
                 aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione
                 e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le
                 amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto
                 dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia
                 aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa
                 i criteri  di selezione  stabiliti  dall’amministrazione  aggiudicatrice.  Gli Stati  membri  possono  escludere  o
                 limitare l’uso della procedura di cui al primo comma».
                 2. L’art. 76, par. 7 della direttiva 2014/25/UE per i settori speciali dispone che «7. Nelle procedure aperte,
                 gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità
                 degli  offerenti,  a  condizione  che  le  pertinenti  disposizioni  degli  articoli  da  76  a  84  siano  osservate,  in
                 particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
                 dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo
                 78, paragrafo 1, e dell’articolo 80.  Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo
                 comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di
                 appalti e a circostanze specifiche».

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