Page 22 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti Sotto la lente
4. Conclusioni
A fronte della posizione espressa dal MIT, la
giurisprudenza amministrativa intervenuta
successivamente ha espresso un principio uniforme
nel chiarire che a partire del 1^ luglio 2023 alle
procedure di affidamento finanziate con risorse
PNRR e PNC che per tutto quanto non derogato
o non fatto oggetto di espresso rinvio al D.Lgs. n.
50/2016 ad opera della normativa semplificatoria
di cui all’art. 225, comma 8 del Nuovo Codice
Appalti, deve trovare applicazione quest’ultimo,
stante il criterio di prevalenza di cui all’art. 226,
comma 5 del Nuovo Codice Appalti.
Considerata la rilevanza delle procedure per
l’affidamento di interventi finanziati nell’ambito
del PNRR (oggi una delle sfide più importanti per
l’economia del nostro Paese), per garantire una
cornice normativa chiara (a beneficio sia delle
amministrazioni chiamate ad applicarle nelle
diverse procedure da gestire sia degli operatori
economici intenzionati a prendervene parte),
forse sarebbe stato opportuno inserire in un unico
corpo normativo tutte le norme speciali applicabili
agli interventi finanziati con le risorse del PNRR
riscrivendo la normativa per l’affidamento e
l’esecuzione dei relativi contratti traendola dal
Nuovo Codice Appalti (o facendo rinvio allo stesso).
Tuttavia, onde garantire la speditezza delle
procedure di affidamento finanziate con risorse
PNRR e prevenire possibili contenziosi su
interpretazioni difformi dell’impianto normativo
sin qui illustrato, si auspica un intervento del
legislatore con cui, con una norma di chiusura
nell’ambito dell’art. 225 comma 8 del Nuovo
Codice Appalti, cristallizzi la posizione dei giudici
amministrativi.
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