Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Il nuovo  Codice  invece,  come  visto,  limita tale   I,  Parte  I,  Primo Libro  del  Codice e  dei  principi
               possibilità esclusivamente  agli  appalti  di lavori   generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle
               superiori  a  1  milione  di  euro,  si  tratta  dunque   Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. In
               di  una  posizione intermedia  che  si  pone  tra  la   considerazione di quanto esposto, si ribadisce che
               possibilità di  derogare  sempre  alle  procedure   le disposizioni  contenute  nell’art.  50  del Codice
               semplificate in luogo di quelle ordinarie e quella di   vanno  interpretate  ed applicate nel solco dei
               non poter attuare mai una deroga; tuttavia, tale   principi  e  delle regole  della normativa  di settore
               specificazione non appare di chiarissima lettura.  dell’Unione europea,  che  in particolare  richiama
                                                               gli Stati membri a prevedere la possibilità per
               Sul punto si è espressa innanzitutto ANAC, la quale   le amministrazioni aggiudicatrici di applicare
               in fase di redazione del Codice (cfr. parere ANAC   procedure  aperte o  ristrette,  come disposto
               “Osservazioni di ANAC  in  relazione  all’Atto  del   dalla direttiva 2014/24/UE.”
               Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19)
               ha  rilevato  che  “la  norma  consente  alla  stazione   Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque
               appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie nel   evidente  che  il principio del  risultato  non  vada
               solo  caso  di cui al  comma  1,  lett.  d):  procedura   interpretato  con  riferimento  esclusivamente  alla
               negoziata  senza  bando,  previa consultazione di   celerità dell’azione amministrativa (in questo caso
               almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per   la  conclusione  di  una  procedura  di  affidamento).
               lavori di importo pari o superiore  a  1 milione  di   Viceversa, la lettura fornita sia da ANAC che dal MIT
               euro e fino alle soglie comunitarie.            lasciano  intendere  che  l’ottenimento  del  risultato
                                                               a  cui  le  stazioni  appaltanti  devono  propendere
               Si ritiene  che,  in  applicazione  del  principio   non  può  prescindere  dalle  proprie  specifiche
               di    auto-organizzazione    amministrativa     esigenze  che  possono  essere  anche  ulteriori e
               (esplicitato dall’articolo  7 dello schema      diverse  rispetto  alla  sola  tempistica  relativa  alla
               di   codice),   alla   stazione   appaltante,   conclusione  della procedura  e  all’individuazione
               nell’esercizio   della   sua   discrezionalità,   dell’aggiudicatario.
               debba essere sempre consentito di ricorrere
               alle  procedure  ordinarie  anche  sotto  soglia,
               qualora le  caratteristiche del mercato  di
               riferimento inducano  a ritenere preferibile
               un ampio confronto concorrenziale e che sia,
               pertanto, opportuno prevedere la possibilità       Il parere del MIT: le disposizioni
               generalizzata   di   indire   una   procedura        contenute nell’art. 50 vanno
               ordinaria   (es.   aperta)   in   luogo   della   interpretate ed applicate nel solco
               procedura  negoziata,  qualora  tale  soluzione     dei principi e delle regole della
               appaia la più idonea a soddisfare le esigenze      normativa di settore dell’Unione
               dell’amministrazione”.
                                                                europea, che in particolare richiama
               Da  ultimo il  MIT, di nuovo interpellato  sul tema,   gli Stati membri a prevedere la
               con  circolare  del  20  novembre  2023  n.  298,  ha   possibilità per le amministrazioni
               affermato che “va ribadito che l’art. 48, comma 1,   aggiudicatrici di applicare procedure
               del Codice, sulla disciplina  comune  applicabile ai   aperte o ristrette, come disposto
               contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio   dalla direttiva 2014/24/UE
               del  risultato  tutti i principi contenuti  nel  titolo I
               della Parte  I  del Primo Libro  del Codice, tra  cui
               rilevano,  in particolare,  il  principio di accesso  al
               mercato  degli operatori  economici nel  rispetto
               dei  principi  di  concorrenza,  di  imparzialità,  di
               non  discriminazione,  di  pubblicità  e  trasparenza,
               di  proporzionalità  e  il  principio  della  fiducia,  che   Si può dunque concludere sul punto rilevando che,
               valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei   alla luce delle autorevoli interpretazioni fornite, le
               funzionari pubblici. Tale richiamo conferma che le   Stazioni Appaltanti possono certamente applicare
               procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed   le procedure ordinarie per gli affidamenti di lavori
               applicate tenendo conto, al contempo, del principio   superiori  ad  un  milione  di euro,  ma  anche  negli
               del risultato,  degli ulteriori principi del Titolo   altri casi in cui non è espressamente previsto.

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