Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Il nuovo Codice invece, come visto, limita tale I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi
possibilità esclusivamente agli appalti di lavori generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle
superiori a 1 milione di euro, si tratta dunque Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. In
di una posizione intermedia che si pone tra la considerazione di quanto esposto, si ribadisce che
possibilità di derogare sempre alle procedure le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice
semplificate in luogo di quelle ordinarie e quella di vanno interpretate ed applicate nel solco dei
non poter attuare mai una deroga; tuttavia, tale principi e delle regole della normativa di settore
specificazione non appare di chiarissima lettura. dell’Unione europea, che in particolare richiama
gli Stati membri a prevedere la possibilità per
Sul punto si è espressa innanzitutto ANAC, la quale le amministrazioni aggiudicatrici di applicare
in fase di redazione del Codice (cfr. parere ANAC procedure aperte o ristrette, come disposto
“Osservazioni di ANAC in relazione all’Atto del dalla direttiva 2014/24/UE.”
Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19)
ha rilevato che “la norma consente alla stazione Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque
appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie nel evidente che il principio del risultato non vada
solo caso di cui al comma 1, lett. d): procedura interpretato con riferimento esclusivamente alla
negoziata senza bando, previa consultazione di celerità dell’azione amministrativa (in questo caso
almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per la conclusione di una procedura di affidamento).
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Viceversa, la lettura fornita sia da ANAC che dal MIT
euro e fino alle soglie comunitarie. lasciano intendere che l’ottenimento del risultato
a cui le stazioni appaltanti devono propendere
Si ritiene che, in applicazione del principio non può prescindere dalle proprie specifiche
di auto-organizzazione amministrativa esigenze che possono essere anche ulteriori e
(esplicitato dall’articolo 7 dello schema diverse rispetto alla sola tempistica relativa alla
di codice), alla stazione appaltante, conclusione della procedura e all’individuazione
nell’esercizio della sua discrezionalità, dell’aggiudicatario.
debba essere sempre consentito di ricorrere
alle procedure ordinarie anche sotto soglia,
qualora le caratteristiche del mercato di
riferimento inducano a ritenere preferibile
un ampio confronto concorrenziale e che sia,
pertanto, opportuno prevedere la possibilità Il parere del MIT: le disposizioni
generalizzata di indire una procedura contenute nell’art. 50 vanno
ordinaria (es. aperta) in luogo della interpretate ed applicate nel solco
procedura negoziata, qualora tale soluzione dei principi e delle regole della
appaia la più idonea a soddisfare le esigenze normativa di settore dell’Unione
dell’amministrazione”.
europea, che in particolare richiama
Da ultimo il MIT, di nuovo interpellato sul tema, gli Stati membri a prevedere la
con circolare del 20 novembre 2023 n. 298, ha possibilità per le amministrazioni
affermato che “va ribadito che l’art. 48, comma 1, aggiudicatrici di applicare procedure
del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai aperte o ristrette, come disposto
contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio dalla direttiva 2014/24/UE
del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I
della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui
rilevano, in particolare, il principio di accesso al
mercato degli operatori economici nel rispetto
dei principi di concorrenza, di imparzialità, di
non discriminazione, di pubblicità e trasparenza,
di proporzionalità e il principio della fiducia, che Si può dunque concludere sul punto rilevando che,
valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei alla luce delle autorevoli interpretazioni fornite, le
funzionari pubblici. Tale richiamo conferma che le Stazioni Appaltanti possono certamente applicare
procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed le procedure ordinarie per gli affidamenti di lavori
applicate tenendo conto, al contempo, del principio superiori ad un milione di euro, ma anche negli
del risultato, degli ulteriori principi del Titolo altri casi in cui non è espressamente previsto.
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