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Mediappalti Il Punto
prestazione di beni e servizi attraverso l’auto- efficacia, tempestività, correttezza) non poteva
produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione ritenersi precluso il ricorso alle procedure ordinarie.
nel rispetto della disciplina del codice e del diritto
dell’Unione europea”. Il tema era stato affrontato anche dalla
giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia,
L’articolo 7 recepisce il principio di auto- Palermo, sez. II, 14 maggio 2021 n. 1536),
organizzazione amministrativa, sancito anche la quale aveva rilevato che “non revocando o
nell’art. 2 direttiva 2014/23/UE, in base al sospendendo la disciplina ordinaria, la norma in
quale le pubbliche amministrazioni scelgono rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle
autonomamente di organizzare l’esecuzione di amministrazioni pubbliche … di operare mediante
lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso la disciplina ordinaria dell’evidenza pubblica con
il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto- gare aperte in luogo dell’affidamento diretto.
produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione Quanto precede ha trovato, per altro, il conforto
con altre pubbliche amministrazioni. nelle osservazioni rese dell’ANAC in sede di
parere reso in commissione al Senato prima della
Ne consegue che rientra nella piena discrezionalità approvazione del testo di legge. Sul punto l’ANAC
del singolo ente decidere come allocare le proprie ha osservato, infatti che: “sebbene l’art. 1 del
risorse, in base alle proprie specifiche esigenze. d.l. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la
Le pubbliche amministrazioni organizzano perdurante applicabilità dei principi di cui al comma
autonomamente l’esecuzione di lavori o la 1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in
prestazione di beni e servizi deroga non abbia privato, pur nella situazione
eccezionale creatasi a seguito delle misure
Appare evidente che accordare alle stazioni di contenimento e dell’emergenza sanitaria
appaltanti la piena autonomia nella propria globale, le stazioni appaltanti della possibilità
organizzazione per l’esecuzione di lavori, forniture di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia
e servizi, significa garantire anche massima concorrenza qualora appaiano le più idonee
discrezionalità (seppure sempre nei limiti previsti a soddisfare il proprio fabbisogno” (parere
dalla legge) nella individuazione delle procedure ANAC del 3 agosto 2020 parere reso in sede di
da utilizzare per la scelta del contraente. approvazione al Senato).”.
Il TAR era giunto dunque alla conclusione che si
2.2 I pareri del Ministero delle trattasse di procedure tra loro alternative e che
Infrastrutture e dei Trasporti dunque le Stazioni Appaltanti potessero scegliere le
e dell’Autorità Nazionale procedure ordinarie in luogo di quelle semplificate,
Anticorruzione in base alle proprie specifiche esigenze.
D’altro canto, l’articolo 36 comma 2 del d.lgs. n.
Per dirimere la questione sull’ampiezza della 50/2016 sanciva espressamente la possibilità per
discrezionalità spettante alle Stazioni Appaltanti le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure
nella scelta della procedura da seguire è necessario ordinarie per tutti gli appalti sotto-soglia (e quindi
fare un passo indietro. senza limitazione agli appalti di lavori).
Ed infatti, già in costanza di applicazione del DL
Semplificazioni, ci si era posti il problema del ANAC sul nuovo Codice: in
se le stazioni appaltanti potessero decidere di
applicare le procedure ordinarie, in luogo di quelle applicazione del principio di auto-
semplificate; oppure se la disciplina dettata dal organizzazione amministrativa alla
DL Semplificazioni, in quanto specifica, dovesse stazione appaltante deve sempre
ritenersi preponderante e quindi non derogabile. consentito di ricorrere alle procedure
ordinarie anche sotto soglia, qualora
Già in quella sede, si era espresso il Ministero le caratteristiche del mercato di
dei Trasporti (cfr. parere n. 735/2020), il quale,
pur caldeggiando l’utilizzo delle procedure più riferimento inducano a ritenere
snelle previste dal decreto, aveva affermato preferibile un ampio confronto
che, in conformità ai principi di cui all’articolo 30 concorrenziale
del previgente Codice (principi di economicità,
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