Page 26 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               prestazione  di  beni  e  servizi  attraverso  l’auto-  efficacia,  tempestività,  correttezza)  non  poteva
               produzione,  l’esternalizzazione  e  la  cooperazione   ritenersi precluso il ricorso alle procedure ordinarie.
               nel rispetto della disciplina del codice e del diritto
               dell’Unione europea”.                           Il  tema  era  stato  affrontato  anche  dalla
                                                               giurisprudenza  amministrativa  (TAR  Sicilia,
               L’articolo  7  recepisce  il  principio  di  auto-  Palermo,  sez.  II,  14  maggio  2021  n.  1536),
               organizzazione amministrativa,  sancito  anche   la  quale  aveva  rilevato  che  “non  revocando  o
               nell’art.  2  direttiva  2014/23/UE,  in  base  al   sospendendo  la  disciplina ordinaria,  la  norma  in
               quale  le  pubbliche  amministrazioni  scelgono   rilievo non  ha  inteso  conculcare  la  scelta  delle
               autonomamente  di organizzare  l’esecuzione  di   amministrazioni pubbliche … di operare mediante
               lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso   la  disciplina ordinaria  dell’evidenza  pubblica con
               il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-  gare  aperte  in  luogo  dell’affidamento  diretto.
               produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione   Quanto precede ha trovato, per altro, il conforto
               con altre pubbliche amministrazioni.            nelle osservazioni  rese  dell’ANAC  in sede  di
                                                               parere reso in commissione al Senato prima della
               Ne consegue che rientra nella piena discrezionalità   approvazione del testo di legge. Sul punto l’ANAC
               del singolo ente decidere come allocare le proprie   ha  osservato,  infatti  che:  “sebbene  l’art.  1  del
               risorse, in base alle proprie specifiche esigenze.  d.l. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la
               Le  pubbliche  amministrazioni  organizzano     perdurante applicabilità dei principi di cui al comma
               autonomamente  l’esecuzione  di  lavori  o  la   1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in
               prestazione di beni e servizi                   deroga non abbia privato, pur nella situazione
                                                               eccezionale  creatasi  a  seguito  delle  misure
               Appare  evidente  che  accordare  alle stazioni   di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria
               appaltanti  la piena  autonomia  nella propria   globale, le stazioni appaltanti della possibilità
               organizzazione per l’esecuzione di lavori, forniture   di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia
               e  servizi,  significa  garantire  anche  massima   concorrenza  qualora  appaiano  le  più  idonee
               discrezionalità (seppure sempre nei limiti previsti   a  soddisfare  il  proprio  fabbisogno” (parere
               dalla  legge)  nella  individuazione delle  procedure   ANAC  del 3 agosto  2020  parere  reso  in sede  di
               da utilizzare per la scelta del contraente.     approvazione al Senato).”.

                                                               Il  TAR  era  giunto  dunque  alla  conclusione  che  si
                    2.2   I   pareri   del   Ministero   delle   trattasse  di procedure  tra  loro  alternative  e  che
                          Infrastrutture  e  dei  Trasporti    dunque le Stazioni Appaltanti potessero scegliere le
                          e     dell’Autorità    Nazionale     procedure ordinarie in luogo di quelle semplificate,
                          Anticorruzione                       in base alle proprie specifiche esigenze.
                                                               D’altro canto, l’articolo 36 comma 2 del d.lgs. n.
               Per  dirimere  la  questione  sull’ampiezza  della   50/2016 sanciva espressamente la possibilità per
               discrezionalità spettante  alle Stazioni Appaltanti   le stazioni appaltanti  di ricorrere  alle  procedure
               nella scelta della procedura da seguire è necessario   ordinarie per tutti gli appalti sotto-soglia (e quindi
               fare un passo indietro.                         senza limitazione agli appalti di lavori).

               Ed  infatti,  già  in  costanza  di  applicazione  del  DL
               Semplificazioni,  ci  si  era  posti  il  problema  del   ANAC sul nuovo Codice: in
               se  le  stazioni appaltanti  potessero  decidere  di
               applicare le procedure ordinarie, in luogo di quelle   applicazione del principio di auto-
               semplificate;  oppure  se  la  disciplina  dettata  dal   organizzazione amministrativa alla
               DL  Semplificazioni,  in  quanto  specifica,  dovesse   stazione appaltante deve sempre
               ritenersi preponderante e quindi non derogabile.  consentito di ricorrere alle procedure
                                                               ordinarie anche sotto soglia, qualora
               Già  in  quella  sede,  si  era  espresso  il  Ministero   le caratteristiche del mercato di
               dei  Trasporti  (cfr.  parere  n.  735/2020),  il  quale,
               pur  caldeggiando l’utilizzo delle procedure  più   riferimento inducano a ritenere
               snelle  previste  dal  decreto,  aveva  affermato   preferibile un ampio confronto
               che, in conformità ai principi di cui all’articolo 30        concorrenziale
               del previgente  Codice (principi  di economicità,

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