Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






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               Il Ministero, richiamando quanto disposto dall’art.   Si segnala in particolare il parere n. 2153/2023
               225 comma 8 (secondo cui per procedure finanziate   del  Servizio  del Supporto  Giuridico  del MIT,
               con  risorse  PNRR o  assimilate  anche  dopo  il 1^   chiamato  a  rispondere  al  seguente  quesito:
               luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al D.L.   «Posto che in base alla circolare suddetta sembra
               n. 77/2021 e le altre norme speciali) e dall’art. 226   di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n.
               comma 1 del Nuovo Codice Appalti (secondo cui dal   50/2016  e  ai relativi atti attuativi abbiano  i loro
               1^ luglio 2023 il D.Lgs n. 50/2016 è abrogato), ha   effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e,
               rilevato che dal combinato disposto delle due norme   al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto
               sorge la necessità di un chiarimento interpretativo   non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra
               per le ipotesi in cui per le procedure finanziate in   citato  e  da  questi  non  espressamente  rinviato  al
               tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR,   Dlgs  50/2016,  il  Dlgs  36/2023  si applica oppure
               dal PNC o assimilate indette successivamente  al   no?».
               1^ luglio  2023,  trovassero  applicazione rinvii o
               norme  derogatorie  a  disposizioni  non  più vigenti   Il Ministero con il parere in questione ha risposto
               del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto a loro volta già   che  «…  sulla  base  delle  indicazioni di cui  alla
               oggetto  di  abrogazione  dalla  data  di  acquisto  di   circolare  del MIT  del 12.07.2023  si ritiene
               efficacia del Nuovo Codice Appalti.             che  il nuovo  codice  non  trovi sostanzialmente
                                                               applicazione, considerato che le semplificazioni in
               Nella  Circolare  Ministeriale  il Ministero  rileva  che   materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono
               l’art.  225  comma  8  del  Nuovo  Codice  Appalti   state introdotte “solo al fine di consentire la rapida
               conferma  la  specialità  delle  disposizioni  previste   realizzazione di tali opere” ...».
               dal D.L. n. 77/2021, affermando che è fatta salva
               l’applicazione, anche successivamente al 1^ luglio   Il dubbio ermeneutico permaneva.
               2023,  tanto  delle  disposizioni  derogatorie  dello
               stesso  D.L.  n.  77/2021  quanto  delle  norme   Con il parere n. 2153/2023, così come già con la
               di  rinvio  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ai  relativi  atti   Circolare Ministeriale, il Ministero non ha chiarito
               attuativi,  in  quanto  «tale  soluzione appare   infatti se, esclusa in via generale l’applicazione del
               conforme alla effettiva voluntas legis individuata   Nuovo Codice Appalti, si può applicare la disciplina
               dal legislatore».                               del  D.Lgs.  n.  50/2016  laddove  non  derogata  né
                                                               fatto  oggetto  di  esplicito  rinvio  da  parte  della
               Sul punto il Ministero si riporta anche alla Relazione   normativa speciale del PNRR, rimanendo quindi il
               illustrativa  al  Nuovo  Codice Appalti nell’ambito   dubbio di quale disciplina applicare nella gestione
               della  quale  viene  precisato  che  le  semplificazioni   delle procedure e nella fase esecutiva del contratto
               previste in materia di PNRR sono state «introdotte   per tutti quegli aspetti non espressamente trattati
               dalla  legislazione  al  fine  di  consentire  la  rapida   dalla normativa speciale del PNRR.
               realizzazione di tali opere».
                                                               Proprio in ragione dell’incertezza normativa venuta
               L’impostazione della Circolare Ministeriale circa la   a  determinarsi,  nell’ambito  della conversione  in
               specialità delle disposizioni del D.L. n. 77/2021 e   legge del D.L. n. 69/2023 è stato introdotto l’art.
               della «perdurante efficacia, anche successivamente   24-ter  con  cui sono  state  apportate  modifiche
               al 1° luglio 2023,  delle disposizioni  speciali in   all’art.  48  comma  3  del  D.L.  n.  77/2021: nel
               materia di procedure ad evidenza pubblica già ad   sancire  che  per  gli  interventi  finanziati  con
               oggi  introdotte nell’ordinamento giuridico» relative   risorse  PNRR possono  trovare  applicazione le
               a  interventi  del  PNRR  è  stata  poi  confermata  da   procedure  negoziate  senza  bando  del D.Lgs.  n.
               una  serie  di  pareri  resi  dal  Ministero  stesso   50/2016, viene anche espressamente prevista in
               tramite  il  Servizio  del  Supporto  Giuridico  i   tali casi  l’applicabilità dell’art.  226,  comma  5
               quali  hanno  fatto  espresso  rinvio  alla  medesima   del  Nuovo  Codice  Appalti  secondo  cui  «Ogni
               Circolare Ministeriale.                         richiamo in disposizioni legislative, regolamentari






               1. https://www.serviziocontrattipubblici.com/Home/QuestionDetail/2153

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