Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Sotto la lente Mediappalti
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Il Ministero, richiamando quanto disposto dall’art. Si segnala in particolare il parere n. 2153/2023
225 comma 8 (secondo cui per procedure finanziate del Servizio del Supporto Giuridico del MIT,
con risorse PNRR o assimilate anche dopo il 1^ chiamato a rispondere al seguente quesito:
luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al D.L. «Posto che in base alla circolare suddetta sembra
n. 77/2021 e le altre norme speciali) e dall’art. 226 di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n.
comma 1 del Nuovo Codice Appalti (secondo cui dal 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro
1^ luglio 2023 il D.Lgs n. 50/2016 è abrogato), ha effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e,
rilevato che dal combinato disposto delle due norme al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto
sorge la necessità di un chiarimento interpretativo non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra
per le ipotesi in cui per le procedure finanziate in citato e da questi non espressamente rinviato al
tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure
dal PNC o assimilate indette successivamente al no?».
1^ luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o
norme derogatorie a disposizioni non più vigenti Il Ministero con il parere in questione ha risposto
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto a loro volta già che «… sulla base delle indicazioni di cui alla
oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene
efficacia del Nuovo Codice Appalti. che il nuovo codice non trovi sostanzialmente
applicazione, considerato che le semplificazioni in
Nella Circolare Ministeriale il Ministero rileva che materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono
l’art. 225 comma 8 del Nuovo Codice Appalti state introdotte “solo al fine di consentire la rapida
conferma la specialità delle disposizioni previste realizzazione di tali opere” ...».
dal D.L. n. 77/2021, affermando che è fatta salva
l’applicazione, anche successivamente al 1^ luglio Il dubbio ermeneutico permaneva.
2023, tanto delle disposizioni derogatorie dello
stesso D.L. n. 77/2021 quanto delle norme Con il parere n. 2153/2023, così come già con la
di rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e ai relativi atti Circolare Ministeriale, il Ministero non ha chiarito
attuativi, in quanto «tale soluzione appare infatti se, esclusa in via generale l’applicazione del
conforme alla effettiva voluntas legis individuata Nuovo Codice Appalti, si può applicare la disciplina
dal legislatore». del D.Lgs. n. 50/2016 laddove non derogata né
fatto oggetto di esplicito rinvio da parte della
Sul punto il Ministero si riporta anche alla Relazione normativa speciale del PNRR, rimanendo quindi il
illustrativa al Nuovo Codice Appalti nell’ambito dubbio di quale disciplina applicare nella gestione
della quale viene precisato che le semplificazioni delle procedure e nella fase esecutiva del contratto
previste in materia di PNRR sono state «introdotte per tutti quegli aspetti non espressamente trattati
dalla legislazione al fine di consentire la rapida dalla normativa speciale del PNRR.
realizzazione di tali opere».
Proprio in ragione dell’incertezza normativa venuta
L’impostazione della Circolare Ministeriale circa la a determinarsi, nell’ambito della conversione in
specialità delle disposizioni del D.L. n. 77/2021 e legge del D.L. n. 69/2023 è stato introdotto l’art.
della «perdurante efficacia, anche successivamente 24-ter con cui sono state apportate modifiche
al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in all’art. 48 comma 3 del D.L. n. 77/2021: nel
materia di procedure ad evidenza pubblica già ad sancire che per gli interventi finanziati con
oggi introdotte nell’ordinamento giuridico» relative risorse PNRR possono trovare applicazione le
a interventi del PNRR è stata poi confermata da procedure negoziate senza bando del D.Lgs. n.
una serie di pareri resi dal Ministero stesso 50/2016, viene anche espressamente prevista in
tramite il Servizio del Supporto Giuridico i tali casi l’applicabilità dell’art. 226, comma 5
quali hanno fatto espresso rinvio alla medesima del Nuovo Codice Appalti secondo cui «Ogni
Circolare Ministeriale. richiamo in disposizioni legislative, regolamentari
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