Page 21 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               normativa speciale, «il d.l. n. 77/2021 non reca una   legislative, regolamentari o amministrative vigenti
               compiuta disciplina delle procedure di affidamento   al decreto  legislativo 18  aprile 2016,  n.  50»,
               degli appalti finanziati con le risorse del PNRR. Il   posto  che  l’art.  226  comma  5  del  D.Lgs.  n.
               decreto, infatti, ha lo scopo di «defini[re] il quadro   36/2023 stabilisce che per le procedure avviate
               normativo  nazionale  finalizzato  a  semplificare  e   dal 1^ luglio 2023 «ogni richiamo in disposizioni
               agevolare  la realizzazione  dei traguardi  e degli   legislative, regolamentari o amministrative vigenti
               obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e   al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  del
               Resilienza, di cui al regolamento  (UE) 2021/241   2016,  o  al  codice  dei contratti  pubblici  vigente
               del Parlamento europeo  e del Consiglio  del    alla data di entrata in vigore del codice, si intende
               12  febbraio  2021,  dal Piano nazionale  per  gli   riferito  alle  corrispondenti  disposizioni  del  codice
               investimenti complementari di cui al decreto-legge   o,  in mancanza,  ai principi  desumibili  dal codice
               6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale   stesso».
               Integrato  per  l’Energia  e  il Clima 2030  di cui  al
               Regolamento  (UE) 2018/1999  del Parlamento     Alla medesima conclusione è giunto anche il TAR
               europeo  e  del  Consiglio dell’11  dicembre  2018»   Lazio, Sez. II-bis, con la sentenza n. 134 del
               (art. 1). Tali finalità sono perseguite, per quello che   3 gennaio 2024.
               qui interessa,  attraverso  disposizioni  derogatorie   Ricostruita la vicenda fattuale oggetto del giudizio
               di specifiche norme del codice dei contratti pubblici   in  questione,  il  TAR  Lazio  afferma  che  l’appalto
               di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che   oggetto di controversia, la cui determina a contrarre
               sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in   era stata emessa il 17 agosto 2023 e il bando era
               particolare, negli artt. 48 (recante “Semplificazioni   stato pubblicato in data successiva, sia soggetto
               in  materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici   alla disciplina del Nuovo Codice Appalti, come
               PNRR e PNC”) e seguenti».                       desumibile dagli articoli 229 comma 2, 226 comma
               Ad avviso dei giudici  umbri «Dunque,  anche    2 lettera a) e 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.
               successivamente  all’entrata  in vigore  (rectius:
               all’acquisto  dell’efficacia)  delle  disposizioni  del   Ad  avviso dei giudici romani  «la  contraria
               nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.   opzione ermeneutica,  seguita dalla circolare  del
               36/2023, alle procedure di affidamento di contratti   MIT del 12/07/23 (richiamata  dalla “premessa”
               finanziati  con  le  risorse  del  PNRR  continuano   del  disciplinare  di gara),  collide  con  il ricordato
               senz’altro  ad  applicarsi le  norme  derogatorie  e,   disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23,
               comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come   che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a
               convertito,  in  forza  della  specifica  previsione  di   decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e
               cui all’art.  225,  co.  8,  del nuovo  codice.  Rimane   con  il comma  5  della  medesima  disposizione”.  Il
               però  il problema  se,  per  quanto  non  derogato  o   TAR Lazio con riferimento all’art. 225 comma 8 del
               comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n.   Nuovo Codice Appalti rileva infine che lo stesso «si
               77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi   limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole
               il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di   norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui
               cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una   gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli
               sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata   istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente
               dalle succitate  disposizioni  del d.l.  n.  77/2021,   richiamati».
               ovvero il d.lgs. n. 50/2016».

               Ad avviso del TAR Umbria il problema deve essere   Le ultime pronunce giurisprudenziali
               risolto  applicando  l’art.  226  del  Nuovo  Codice    hanno confermato che il
               Appalti: «Al  di  là  delle  disposizioni  di  cui  al  d.l.   D.Lgs. 36/2023 si applica anche
               n.  77/2021  e delle altre  fonti espressamente      alle procedure finanziate con
               richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023,   risorse PNRR/PNC la cui determina a
               applicabili  anche  alle  procedure  finanziate  con  i   contrarre e il bando di gara
               fondi del PNRR pur se bandite successivamente
               al 1.07.2021,  dovranno trovare  dunque            siano successivi al 1ì luglio 2023
               applicazione le norme ed i principi del nuovo        e, quindi, all’entrata in vigore
               codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere        del D.Lgs. n. 36/2023.
               ad  essi riferito  «ogni  richiamo in disposizioni

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