Page 21 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Sotto la lente Mediappalti
normativa speciale, «il d.l. n. 77/2021 non reca una legislative, regolamentari o amministrative vigenti
compiuta disciplina delle procedure di affidamento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»,
degli appalti finanziati con le risorse del PNRR. Il posto che l’art. 226 comma 5 del D.Lgs. n.
decreto, infatti, ha lo scopo di «defini[re] il quadro 36/2023 stabilisce che per le procedure avviate
normativo nazionale finalizzato a semplificare e dal 1^ luglio 2023 «ogni richiamo in disposizioni
agevolare la realizzazione dei traguardi e degli legislative, regolamentari o amministrative vigenti
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente
del Parlamento europeo e del Consiglio del alla data di entrata in vigore del codice, si intende
12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli riferito alle corrispondenti disposizioni del codice
investimenti complementari di cui al decreto-legge o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice
6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale stesso».
Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Alla medesima conclusione è giunto anche il TAR
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018» Lazio, Sez. II-bis, con la sentenza n. 134 del
(art. 1). Tali finalità sono perseguite, per quello che 3 gennaio 2024.
qui interessa, attraverso disposizioni derogatorie Ricostruita la vicenda fattuale oggetto del giudizio
di specifiche norme del codice dei contratti pubblici in questione, il TAR Lazio afferma che l’appalto
di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che oggetto di controversia, la cui determina a contrarre
sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in era stata emessa il 17 agosto 2023 e il bando era
particolare, negli artt. 48 (recante “Semplificazioni stato pubblicato in data successiva, sia soggetto
in materia di affidamento dei contratti pubblici alla disciplina del Nuovo Codice Appalti, come
PNRR e PNC”) e seguenti». desumibile dagli articoli 229 comma 2, 226 comma
Ad avviso dei giudici umbri «Dunque, anche 2 lettera a) e 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.
successivamente all’entrata in vigore (rectius:
all’acquisto dell’efficacia) delle disposizioni del Ad avviso dei giudici romani «la contraria
nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del
36/2023, alle procedure di affidamento di contratti MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa”
finanziati con le risorse del PNRR continuano del disciplinare di gara), collide con il ricordato
senz’altro ad applicarsi le norme derogatorie e, disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23,
comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a
convertito, in forza della specifica previsione di decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e
cui all’art. 225, co. 8, del nuovo codice. Rimane con il comma 5 della medesima disposizione”. Il
però il problema se, per quanto non derogato o TAR Lazio con riferimento all’art. 225 comma 8 del
comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. Nuovo Codice Appalti rileva infine che lo stesso «si
77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole
il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui
cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli
sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente
dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, richiamati».
ovvero il d.lgs. n. 50/2016».
Ad avviso del TAR Umbria il problema deve essere Le ultime pronunce giurisprudenziali
risolto applicando l’art. 226 del Nuovo Codice hanno confermato che il
Appalti: «Al di là delle disposizioni di cui al d.l. D.Lgs. 36/2023 si applica anche
n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente alle procedure finanziate con
richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, risorse PNRR/PNC la cui determina a
applicabili anche alle procedure finanziate con i contrarre e il bando di gara
fondi del PNRR pur se bandite successivamente
al 1.07.2021, dovranno trovare dunque siano successivi al 1ì luglio 2023
applicazione le norme ed i principi del nuovo e, quindi, all’entrata in vigore
codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere del D.Lgs. n. 36/2023.
ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni
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