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                 della  seconda  parte  dell’art.  77,  comma  4,  del   Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87). 3.1.4.
                 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.   Fermo  quanto  sopra,  il  Collegio  conclusivamente
                 ed ii. (che, va ricordato, stabilisce che la nomina   ritiene che:
                 del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  è   –  la  doglianza  concernente  la  redazione  da
                 valutata  con  riferimento  alla  singola  procedura),   parte  del  RUP  degli  atti  di  gara  (bando  di  gara,
                 attesa  la  pluralità  di  funzioni  e  competenze,  sia   disciplinare,  quadro  economico  generale,  ma
                 sotto  il  profilo  tecnico  che  amministrativo,  che   quanto si dirà fra breve può estendersi anche alla
                 l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.   questione delle risposte ai vari quesiti sulle FAQ)
                 50  attribuisce  al  RUP  (cfr.  T.A.R.  Puglia,  Lecce,   è formulata in termini formalistici. La “paternità”
                 sez. III, 24 agosto 2020, n. 949). Sul punto, non   degli  atti  indittivi  della  procedura,  tipici  della
                 può  non  richiamarsi  il  consolidato  orientamento   competenza  dirigenziale,  in  linea  di  principio  (id
                 della  giurisprudenza  amministrativa  in  base  al   est,  al  netto  di  specifiche  situazioni  particolari,
                 quale  l’art.  31,  comma  3,  del  decreto  legislativo   allegate  e  comprovate),  non  può  dar  luogo  ad
                 18  aprile  2016,  n.  50  (che,  peraltro,  amplia  la   una  necessaria  situazione  di  incompatibilità;
                 dizione normativa del previgente art. 10, comma   diversamente   opinando,   si   tratterebbe   di
                 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)   incompatibilità  di  carattere  automatico  in  difetto
                 delinea  la  competenza  del  responsabile  unico   di  qualsivoglia  elemento  di  prova  sulla  concreta
                 del  procedimento  in  termini  residuali  (arg.  ex   influenza in merito alle regole di imparzialità che
                 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 luglio 2020, n.   governano le pubbliche gare;
                 1673); la giurisprudenza ha, invero, valorizzato la   –  sulla  questione  della  coincidenza  del  ruolo  di
                 volontà del Legislatore (racchiusa nella richiamata   RUP  con  le  funzioni  di  commissario  di  gara  (o
                 disposizione) di identificare nel responsabile unico   di  presidente  della  commissione  giudicatrice)
                 del  procedimento  il  dominus  della  procedura  di   si  è  già  detto  che  deve  escludersi  ogni  effetto
                 gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti,   di  automatica  incompatibilità  conseguente  al
                 salve  specifiche  competenze  affidate  ad  altri   cumulo  delle  funzioni  ex  art.  77,  comma  4,  del
                 soggetti  (cfr.  T.A.R.  Veneto,  sez.  I,  27  giugno   decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (cfr.  la
                 2018,  n.  695).  A  ciò  deve  aggiungersi  che  fra   recente  T.A.R.  Emilia  Romagna,  Bologna,  sez.
                 le  competenze  ascritte  al  dirigente  ovvero  al   II,  28  aprile  2020, n.  256,  secondo  cui  non  vi  è
                 funzionario incaricato di funzioni dirigenziali vi sono   un’incompatibilità automatica tra la figura del RUP
                 quelle concernenti la presidenza delle commissioni   e quella di membro di commissione giudicatrice e
                 di gara, la responsabilità delle procedure d’appalto,   l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in
                 la  stipulazione  dei  contratti  (cfr.  T.A.R.  Sicilia,   concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di
                 Palermo,  sez.  III,  24  luglio  2009,  n.  1342  che   colui che deduce la condizione di incompatibilità);
                 evoca  l’art.  6,  comma  2,  della  legge  15  maggio   – infine, alla luce di un orientamento formatosi in
                 1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con   relazione alla disciplina antevigente, l’approvazione
                 l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre   degli atti della commissione di gara non può essere
                 1998,  n.  23,  nel  testo  oggi  sostanzialmente   ricompresa  nella  nozione  di  controllo  in  senso
                 corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto   stretto,  ma  si  risolve  in  una  revisione  interna
                 legislativo  18  agosto  2000,  n.  267);  orbene,  la   della  correttezza  del  procedimento  connessa  alla
                 responsabilità della procedura di gara è affiancata   responsabilità unitaria del procedimento spettante
                 dallo  stesso  legislatore  a  quella  della  presidenza   alla  figura  dirigenziale  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  V,
                 delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto   22  giugno  2010,  n.  3890;  Cons.  Stato,  sez.  III,
                 di  competenze  di  natura  gestionale,  sicché  può   5  novembre  2014,  n.  5456;  l’orientamento  in
                 agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli   questione  è  stato  più  di  recente  richiamato  da
                 atti  indittivi  della  procedura,  poiché  costituenti   Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283).”
                 provvedimenti tipici della prima delle due indicate
                 competenze, guardata autonomamente ed in linea   Si  riporta  sul  tema  anche  le  indicazioni rese  dal
                 di  principio  (ed  al  netto  di  specifiche  situazioni   Consiglio  di Stato,  sez.  V,  07.01.2021  n.  208,  il
                 particolari ove censurate), non può dar luogo ad   quale afferma: “Sulla questione della nomina del
                 una  necessaria  situazione  di  incompatibilità  del   r.u.p. a membro o presidente di una commissione
                 presidente della commissione (o altro componente)   giudicatrice  nell’ambito  di  una  procedura  di  gara
                 che sia anche RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II,   per  l’affidamento  di  una  pubblica  commessa  la
                 1  aprile  2020,  n.  221;  T.A.R.  Emilia  Romagna,   giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata

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