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Mediappalti In Pillole
della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87). 3.1.4.
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. Fermo quanto sopra, il Collegio conclusivamente
ed ii. (che, va ricordato, stabilisce che la nomina ritiene che:
del RUP a membro delle commissioni di gara è – la doglianza concernente la redazione da
valutata con riferimento alla singola procedura), parte del RUP degli atti di gara (bando di gara,
attesa la pluralità di funzioni e competenze, sia disciplinare, quadro economico generale, ma
sotto il profilo tecnico che amministrativo, che quanto si dirà fra breve può estendersi anche alla
l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. questione delle risposte ai vari quesiti sulle FAQ)
50 attribuisce al RUP (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, è formulata in termini formalistici. La “paternità”
sez. III, 24 agosto 2020, n. 949). Sul punto, non degli atti indittivi della procedura, tipici della
può non richiamarsi il consolidato orientamento competenza dirigenziale, in linea di principio (id
della giurisprudenza amministrativa in base al est, al netto di specifiche situazioni particolari,
quale l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo allegate e comprovate), non può dar luogo ad
18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la una necessaria situazione di incompatibilità;
dizione normativa del previgente art. 10, comma diversamente opinando, si tratterebbe di
2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) incompatibilità di carattere automatico in difetto
delinea la competenza del responsabile unico di qualsivoglia elemento di prova sulla concreta
del procedimento in termini residuali (arg. ex influenza in merito alle regole di imparzialità che
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 luglio 2020, n. governano le pubbliche gare;
1673); la giurisprudenza ha, invero, valorizzato la – sulla questione della coincidenza del ruolo di
volontà del Legislatore (racchiusa nella richiamata RUP con le funzioni di commissario di gara (o
disposizione) di identificare nel responsabile unico di presidente della commissione giudicatrice)
del procedimento il dominus della procedura di si è già detto che deve escludersi ogni effetto
gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, di automatica incompatibilità conseguente al
salve specifiche competenze affidate ad altri cumulo delle funzioni ex art. 77, comma 4, del
soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 27 giugno decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. la
2018, n. 695). A ciò deve aggiungersi che fra recente T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez.
le competenze ascritte al dirigente ovvero al II, 28 aprile 2020, n. 256, secondo cui non vi è
funzionario incaricato di funzioni dirigenziali vi sono un’incompatibilità automatica tra la figura del RUP
quelle concernenti la presidenza delle commissioni e quella di membro di commissione giudicatrice e
di gara, la responsabilità delle procedure d’appalto, l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in
la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sicilia, concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di
Palermo, sez. III, 24 luglio 2009, n. 1342 che colui che deduce la condizione di incompatibilità);
evoca l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio – infine, alla luce di un orientamento formatosi in
1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con relazione alla disciplina antevigente, l’approvazione
l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre degli atti della commissione di gara non può essere
1998, n. 23, nel testo oggi sostanzialmente ricompresa nella nozione di controllo in senso
corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto stretto, ma si risolve in una revisione interna
legislativo 18 agosto 2000, n. 267); orbene, la della correttezza del procedimento connessa alla
responsabilità della procedura di gara è affiancata responsabilità unitaria del procedimento spettante
dallo stesso legislatore a quella della presidenza alla figura dirigenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V,
delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto 22 giugno 2010, n. 3890; Cons. Stato, sez. III,
di competenze di natura gestionale, sicché può 5 novembre 2014, n. 5456; l’orientamento in
agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli questione è stato più di recente richiamato da
atti indittivi della procedura, poiché costituenti Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283).”
provvedimenti tipici della prima delle due indicate
competenze, guardata autonomamente ed in linea Si riporta sul tema anche le indicazioni rese dal
di principio (ed al netto di specifiche situazioni Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2021 n. 208, il
particolari ove censurate), non può dar luogo ad quale afferma: “Sulla questione della nomina del
una necessaria situazione di incompatibilità del r.u.p. a membro o presidente di una commissione
presidente della commissione (o altro componente) giudicatrice nell’ambito di una procedura di gara
che sia anche RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, per l’affidamento di una pubblica commessa la
1 aprile 2020, n. 221; T.A.R. Emilia Romagna, giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata
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