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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 Tar  Sicilia-Catania,  Sez.  I,  25  gennaio  2021,  n.   un’attività  idonea  a  interferire  con  il  giudizio  di
                 209, muovendo dalla lettura congiunta degli artt.   merito sull’appalto di che trattasi;
                 77 e 31 del d.lgs. 50/2016 segnala come:       –  la  situazione  di  incompatibilità  deve  ricavarsi
                                                                dal dato sostanziale della concreta partecipazione
                 “3.1.1. L’art. 77, comma 4, del decreto legislativo   alla  redazione  degli  atti  di  gara,  al  di  là  del
                 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dall’art. 46,   profilo  formale  della  sottoscrizione  o  mancata
                 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 19 aprile   sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal
                 2017, n. 56) recita: “I commissari non devono aver   fatto che il soggetto in questione sia il funzionario
                 svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o   responsabile dell’ufficio competente;
                 incarico tecnico o amministrativo relativamente al   – per predisposizione materiale della legge di gara
                 contratto del cui affidamento si tratta. La nomina   deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto
                 del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  è   al  procedimento  di  approvazione  dello  stesso,
                 valutata  con  riferimento  alla  singola  procedura”.   quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di
                 La  versione  originaria  dell’art.  77,  comma  4,   definirne autonomamente il contenuto, con valore
                 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50   univocamente  vincolante  per  l’amministrazione
                 disponeva  che  “I  commissari  non  devono  aver   ai  fini  della  valutazione  delle  offerte,  così  che  in
                 svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione   definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile
                 o incarico tecnico o amministrativo relativamente   esclusivamente al funzionario”;
                 al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta”.  3.1.2.   – ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente
                 Va  premesso  che  il  precedente  orientamento  di   il  mero  sospetto  di  una  possibile  situazione  di
                 questo  Tribunale,  evocato  da  parte  ricorrente,   incompatibilità,  dovendo  l’art.  84,  comma  4,
                 richiamava una decisione del Consiglio di Stato (27   essere interpretato in senso restrittivo, in quanto
                 febbraio 2019, n. 1387) che poneva le conclusioni   disposizione  limitativa  delle  funzioni  proprie  dei
                 riferite  alla  disciplina  antevigente.  Il  Collegio   funzionari dell’amministrazione;
                 ritiene  di  dover  riesaminare  detto  orientamento,   –  detto  onere  della  prova  grava  sulla  parte  che
                 anche alla luce delle diverse successive pronunce   deduce la condizione di incompatibilità;
                 del  Giudice  di  seconde  cure.  Come  evidenziato   – in ogni caso, la predetta incompatibilità non può
                 dalla  giurisprudenza,  l’addendum  recato  dal   desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario
                 c.d.  primo  correttivo  –  che  si  è  inserito  in  un   componente  della  commissione,  alla  struttura
                 panorama  interpretativo  ed  applicativo  non   organizzativa  preposta,  nella  fase  preliminare  di
                 univoco sulla questione della coincidenza del ruolo   preparazione degli atti di gara e nella successiva
                 di  RUP  con  le  funzioni  di  commissario  di  gara  e   fase di gestione, all’appalto stesso (cfr. cit. Cons.
                 di presidente della commissione giudicatrice – ha   Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
                 escluso ogni effetto di automatica incompatibilità
                 conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo   3.1.3.  Ciò  premesso,  condiviso  orientamento
                 all’Amministrazione   la   valutazione   della   giurisprudenziale  ha  posto  in  evidenza  come
                 sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP   il  RUP  possa  essere  nominato  membro  della
                 possa legittimamente far parte della commissione   commissione  di  gara,  salva  la  prova  di  concreti
                 gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n.   ed  effettivi  condizionamenti  (sul  piano  pratico),
                 6082). Sempre la giurisprudenza – dando seguito   prova  che  non  può  desumersi  ex  se  dalla  mera
                 all’impostazione secondo la quale non può essere   commistione  di  funzioni  svolte  dallo  stesso
                 ravvisata  nessuna  automatica  incompatibilità  tra   soggetto nelle fasi della predisposizione della legge
                 le  funzioni  di  RUP  e  quelle  di  componente  della   di gara e della sua concreta applicazione. Inoltre,
                 commissione  giudicatrice,  a  meno  che  essa  non   le due previsioni racchiuse nell’anzidetto art. 77,
                 venga dimostrata in concreto – nell’ottica di una   comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
                 lettura dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo   n. 50 non possono essere interpretate in maniera
                 18  aprile  2016,  n.  50  che  si  ponga  in  continuità   atomistica,  ma  postulano  una  lettura  coordinata,
                 con l’indirizzo interpretativo formatosi sul dell’art.   non seccamente preclusiva del cumulo di funzioni
                 84, comma 4, del previgente decreto legislativo 12   e che richiede una valutazione dell’incompatibilità
                 aprile 2006, n. 163 – ha anche evidenziato che:  sul  piano  concreto  e  di  volta  in  volta,  nonché  la
                 – la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella   prova  di  concreti  ed  effettivi  condizionamenti,
                 conduzione della gara impedisce la presenza nella   anche perché, diversamente opinando, si finirebbe
                 commissione di gara di soggetti che abbiano svolto   per  operare  una  sorta  di  interpretatio  abrogans

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