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                 nel  senso  di  escludere  una  incompatibilità   È, quindi, principio consolidato che “il requisito in
                 automatica  per  il  cumulo  delle  funzioni,  per   questione deve essere inteso in modo coerente con
                 essere,  invece,  indispensabile  procedere  ad   la poliedricità delle competenze spesso richieste in
                 una  valutazione  caso  per  caso  che  tenga  conto   relazione alla complessiva prestazione da affidare,
                 dell’esistenza di una qualche comprovata ragione di   non  solo  tenendo  conto,  secondo  un  approccio
                 interferenza o condizionamento, con la necessaria   formale e atomistico, delle strette professionalità
                 precisazione per la quale né l’una, né l’altra, può   tecnico settoriali implicate dagli specifici criterî di
                 desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia   valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex
                 svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della   specialis, ma considerando, secondo un approccio
                 legge  di  gara  e  della  sua  concreta  applicazione,   di natura sistematica e contestualizzata, anche le
                 ribaltandosi  altrimenti  il  rapporto  tra  principio   professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze
                 generale ed eccezione, in quanto spettanti al r.u.p.   dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano
                 normalmente gli atti della procedura (in tal senso   funzionalmente  preordinati,  sia  i  concreti  aspetti
                 Cons.  Stato,  sez.  III,  26  ottobre  2018,  n.  6082,   gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano
                 secondo cui l’aggiunta apportata all’art. 77, comma   destinati ad incidere” (cfr., TAR Veneto, sez. III, 29
                 4,  del  codice  dei  contratti  pubblici  (“La  nomina   novembre 2019, n. 1186).
                 del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  è
                 valutata  con  riferimento  alla  singola  procedura”)   Pertanto,  come  già  rilevato  in  sede  cautelare,  il
                 costituisce null’altro che il recepimento legislativo   livello di competenza tecnica richiesto ai membri
                 di un orientamento formatosi già nella vigenza del   della Commissione  giudicatrice non  deve  essere
                 precedente  codice;  condividono  l’orientamento   necessariamente desunto da uno specifico titolo di
                 descritto,  Cons.  Stato,  sez.  V,  27  luglio  2019,   studio, potendo risultare anche da altri elementi,
                 n.  5308;  14  gennaio  2019,  n.  283).  [“L’aver  il   quali  incarichi  svolti  e  attività  espletate  che,  nel
                 R.U.P. adottato l’avviso pubblico, come pure l’atto   caso di specie, appaiono ricorrere (cfr. TAR Emilia
                 di  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  delle   Romagna, Bologna, Sez. II, 20 novembre 2019, n.
                 istanze  e  la  nomina  della  commissione  –  non   889; TAR Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 92;
                 costituiscono di per sé ragioni di condizionamento   T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 gennaio 2017,
                 tali  da  indurre  a  ritenere  incompatibile  il  cumulo   n. 16).
                 delle funzioni precluso nella procedura de qua”]”.
                                                                Altra domanda in cui spesso ci si imbatte è: “….
                 La tematica si trascina dietro anche la questione   Posso procedere con un unico verbale, racchiudendo
                 relativa  alla competenza  dei commissari.  Tar   in  un  unico  documento  la  descrizione  operativa
                 Campania-Napoli, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 150   di tutte le fasi di gara?” Non va dimenticato che
                 rammenta che l’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50   il verbale esalta il valore probatorio di quanto in
                 del 2016, nel delineare i requisiti e le competenze   esso riportato. Tar Toscana, Sez. III, 16 dicembre
                 che  debbono  possedere  i Commissari  di gara,   2020,  n.  1654  ci ricorda  che:  “È  ben  possibile
                 stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di   la  verbalizzazione  sintetica  e  la  compilazione  di
                 contratti di appalti o di concessioni, da aggiudicarsi   un  unico  verbale  di  tutte  le  operazioni  compiute
                 con  il  criterio  della  offerta  economicamente  più   (Cons. Stato, V, 29.10.2014, n. 5377; “va esclusa
                 vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto   la  necessità  di  redigere  contestuali  e  distinti
                 di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una   verbali per ciascuna seduta della commissione di
                 Commissione  giudicatrice, composta  da  esperti   gara  potendosi  legittimamente  accorpare  in  un
                 nello  specifico  settore  cui  afferisce  l’oggetto  del   unico  atto  la  verbalizzazione  della  varie  sedute
                 contratto  (cfr.  TAR  Molise,  10  gennaio  2020,  n.   della  commissione  ed  anche  la  sua  redazione
                 2020).  La  giurisprudenza  amministrativa,  invero,   non  contestuale  al  compimento  delle  operazioni
                 interpreta  in  modo  costante  il  requisito  dello   di  gara”  –Cons.  Stato,  III,  1.9.2014,  n.  4449).
                 “specifico settore” nel senso che la competenza ed   La  giurisprudenza  amministrativa  ha  altresì
                 esperienza  richieste  ai  commissari  debba  essere   avuto  modo  di  precisare  che,  qualora  l’operato
                 riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche   della commissione chiamata a valutare le offerte
                 alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto   tecniche  si  sia  protratto  per  più  sedute  e  nel
                 (cfr.,  ex  plurimis,  Cons.  Stato,  sez.  V,  18  luglio   corso  della  seduta  finale  siano  stati  poi  riportati
                 2019, n. 5058; id., sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5603;   i giudizi finali, contenuti in un prospetto unitario,
                 TAR Puglia, Bari, sez. III, 12 aprile 2019, n. 553).   tale  modalità  di  verbalizzazione,  seppur  di  tipo

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