Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 A questo punto veniva contestata alla Fondazione   Quanto  al primo aspetto, inerente  l’applicazione
                 la violazione della previsione di cui all’art. 7 comma   del  d.lgs.  165/2001,  in  forza  delle  previsioni  di
                 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  .          cui all’art. 1 del richiamato decreto, occorrerebbe
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                                                                per  la verità,  indagare  opportunamente  sulla
                 Da  un’indagine  preliminare  emerge  che  al  di   natura  giuridica  della  Fondazione  verificando  che
                 là  della  probabilmente  infausta  rubrica  data   i propri atti istitutivi e regolamentari non vincolino
                 ai  contratti,  nel  quale  si  legge  di  “Consulenza  e   il  soggetto giuridico  espressamente  alla d.lgs.
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                 assistenza legale” , occorre approfondire a parere   165/2001, in tal caso nessun dubbio vi sarebbe in
                 dello scrivente, su due direttrici principali:  merito all’applicazione diretta di tutte le previsioni
                 una strettamente connessa alla piena applicazione   in esso articolate. Ma in assenza di ciò, si aprono
                 complessiva  del d.lgs.  165/2001  alla  Fondazione   spunti interessanti su cui riflettere!
                 (e nel caso specifico dell’art. 6 della stessa).  In  primis,  l’appartenenza  al  conto  economico
                                                                consolidato ISTAT. Tale elemento è importante, ma
                 l’altra  fondata  sulla  consapevolezza  che  la   non esaustivo e non deve trarre in inganno, poichè
                 Fondazione  ha   ottemperato  alla  disciplina  non  implica  automaticamente  la  parificazione
                 pubblicistica relativa alla contrattualistica pubblica,   della Fondazione ad un’amministrazione pubblica,
                 conformandosi  col  proprio  agere  alle  direttive   o almeno  andrebbe  indagata  di volta in volta,
                 comunitarie ed ai principi in esse espressi, in tema   a  seconda  della  tematica  in  trattazione,  la
                 di appalti pubblici.                           parificazione tra le due realtà giuridiche.




                 2. Art. 7 co. 6 d.lgs. 165/2001 - Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze
                 cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono  conferire
                 esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
                 specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
                 a)  l’oggetto  della prestazione  deve  corrispondere  alle competenze  attribuite  dall’ordinamento
                 all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
                 le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
                 b)  l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
                 umane disponibili al suo interno;
                 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
                 l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
                 progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
                 sede di affidamento dell’incarico;
                 d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
                 Si    prescinde    dal    requisito    della  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di  stipulazione  di
                 contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
                 o con  soggetti che  operino  nel campo  dell’arte,  dello spettacolo  ,  dei mestieri  artigianali o dell’attività
                 informatica nonchè a supporto dell’attività didattica e di  ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
                 collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto  legislativo 10 settembre 2003, n.
                 276, purchè senza nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica , ferma  restando la necessità
                 di accertare la maturata esperienza nel settore.
                 Il  ricorso  ai  contratti  di  cui  al  presente  comma  per  lo  svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l’utilizzo  dei
                 soggetti incaricati ai sensi del medesimo  comma  come  lavoratori  subordinati à  causa  di responsabilità
                 amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del
                 decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è
                 soppresso.  Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
                 di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti
                 di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
                 3. Aspetto che probabilmente ha indotto in inganno circa la natura degli affidamenti. Il termine consulenza
                 apre  infatti  uno  scenario  complesso  in  termini  sia  di  affidamento,  sia  di  adempimenti  comunicativi
                 successivi, rimandando al mondo degli affidamenti degli incarichi di collaborazione e consulenza e con esso,
                 alla fitta rete di provvedimenti normativi e regolamentari (pensiamo tra tutte alla circolare ministeriale del
                 Dipartimento della Funzione pubblica circolare n. 5 del 21.12.2006; la legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., ecc.),
                 che metterebbero la Fondazione di fronte ad articolato impalcato di assolvimenti attualmente non espletati
                 per i contratti attenzionati.

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