Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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In Pillole Mediappalti
A questo punto veniva contestata alla Fondazione Quanto al primo aspetto, inerente l’applicazione
la violazione della previsione di cui all’art. 7 comma del d.lgs. 165/2001, in forza delle previsioni di
6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 . cui all’art. 1 del richiamato decreto, occorrerebbe
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per la verità, indagare opportunamente sulla
Da un’indagine preliminare emerge che al di natura giuridica della Fondazione verificando che
là della probabilmente infausta rubrica data i propri atti istitutivi e regolamentari non vincolino
ai contratti, nel quale si legge di “Consulenza e il soggetto giuridico espressamente alla d.lgs.
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assistenza legale” , occorre approfondire a parere 165/2001, in tal caso nessun dubbio vi sarebbe in
dello scrivente, su due direttrici principali: merito all’applicazione diretta di tutte le previsioni
una strettamente connessa alla piena applicazione in esso articolate. Ma in assenza di ciò, si aprono
complessiva del d.lgs. 165/2001 alla Fondazione spunti interessanti su cui riflettere!
(e nel caso specifico dell’art. 6 della stessa). In primis, l’appartenenza al conto economico
consolidato ISTAT. Tale elemento è importante, ma
l’altra fondata sulla consapevolezza che la non esaustivo e non deve trarre in inganno, poichè
Fondazione ha ottemperato alla disciplina non implica automaticamente la parificazione
pubblicistica relativa alla contrattualistica pubblica, della Fondazione ad un’amministrazione pubblica,
conformandosi col proprio agere alle direttive o almeno andrebbe indagata di volta in volta,
comunitarie ed ai principi in esse espressi, in tema a seconda della tematica in trattazione, la
di appalti pubblici. parificazione tra le due realtà giuridiche.
2. Art. 7 co. 6 d.lgs. 165/2001 - Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonchè a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati à causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
3. Aspetto che probabilmente ha indotto in inganno circa la natura degli affidamenti. Il termine consulenza
apre infatti uno scenario complesso in termini sia di affidamento, sia di adempimenti comunicativi
successivi, rimandando al mondo degli affidamenti degli incarichi di collaborazione e consulenza e con esso,
alla fitta rete di provvedimenti normativi e regolamentari (pensiamo tra tutte alla circolare ministeriale del
Dipartimento della Funzione pubblica circolare n. 5 del 21.12.2006; la legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., ecc.),
che metterebbero la Fondazione di fronte ad articolato impalcato di assolvimenti attualmente non espletati
per i contratti attenzionati.
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